Corte di Cassazione Civile sez. II 6/9/2006 n. 19149

Redazione 06/09/06
Scarica PDF Stampa
In tema di violazioni alle norme delcodice della strada, con riferimento al divietodi circolazione nelle zone dei centriabitati sottoposte al divieto di transito deiveicoli, ai sensi dell’art. 7, comma primo,lett. a), del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (codicedella strada), e con riguardo ai veicolial servizio di persone invalide, l’art. 188 delpredetto D.Lgs. prescrive che gli enti proprietaridella strada sono tenuti ad allestiree mantenere apposite strutture, nonché lasegnaletica necessaria, per consentire edagevolare la mobilità delle persone invalidecon conseguente loro legittimazione ad usufruirnesecondo le relative autorizzazionirilasciate dal sindaco del comune di residenza.
Entro tali limiti, e soltanto nelle zoneloro riservate come appositamente segnalato,pertanto, gli invalidi sono autorizzati alla utilizzazione delle strade mentre è, ancheper loro, vietato di transitare in autonelle zone totalmente vietate alla circolazionestradale perché limitate ai pedoni.

Redazione