Corte di Cassazione Civile sez. II 5/8/2010 n. 18319

Redazione 05/08/10
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Svolgimento del processo
che S.M. ha impugnato per cassazione l’ordinanza – sentenza emessa dalla Corte d’appello di Bologna all’udienza del 16 dicembre 2008, con la quale la suddetta Corte, rilevato che l’avv.ssa ********** non ha adeguatamente documentato la propria legittimazione a partecipare all’udienza odierna quale sostituto processuale dell’avv.to ********** atteso che l’atto di delega a sostituto processuale risulta solo in fotocopia e non rientra tra gli atti per i quali a norma della legge del 1993 ne è consentita la trasmissione a mezzo telefax nè risultano rispettate le condizioni essenziali prescritte dalla medesima legge; pertanto anche all’udienza odierna deve ritenersi non comparso il procuratore di parte appellante; letto l’art. 348 c.p.c., ha dichiarato improcedibile l’appello proposto da S.M. nei confronti della Immobiliare Bella s.r.l., e ha condannato l’appellante alla rifusione delle spese processuali;

che il ricorrente, con un primo motivo, deduce violazione dell’art. 2712 cod. civ., dolendosi del fatto che la Corte d’appello abbia ritenuto che la delega a sostituto processuale non potesse essere trasmessa via telefax e depositata in copia;

che il ricorrente invoca a sostegno del proprio motivo quanto affermato nelle sentenze di questa Corte nn. 336 e 887 del 1989 e formula il seguente quesito di diritto: se la Corte d’appello di Bologna abbia violato l’art. 2712 c.c. allorchè riteneva che una dichiarazione di sostituzione processuale trasmessa a mezzo telefax dal procuratore costituito al collega che l’avrebbe dovuta sostituire per una data udienza non fosse giuridicamente idonea a legittimare il secondo a presenziare alla stessa quale sostituto processuale del primo, senza che alcuno avesse eccepito la non conformità della copia di dichiarazione di sostituzione processuale rispetto all’originale;

che, con un secondo motivo, il ricorrente lamenta falsa applicazione della L. 7 giugno 1993, n. 183 e violazione dell’art. 2719 cod. civ., censurando la sentenza impugnata laddove ha affermato che la nomina a sostituto processuale non aveva comunque rispettato le condizioni essenziali prescritte dalla citata L. n. 183 del 1993;

che, osserva il ricorrente, l’atto di nomina a sostituto processuale non costituisce un atto processuale tipico, e la produzione del medesimo in copia produce comunque gli effetti di cui all’art. 2719 cod. civ. , ove non venga disconosciuto;

che il ricorrente formula quindi il seguente quesito di diritto: «se la Corte d’appello di Bologna abbia svolto falsa applicazione della legge 7 giugno 1993 n. 183 avendo ritenuto che la dichiarazione di sostituzione processuale trasmessa via telefax dovesse possedere i requisiti richiesti dalla predetta normativa e se la stessa abbia violato comunque l’art. 2719 c.c. non avendo ritenuto detta dichiarazione comunque conforme all’originale ai sensi e per gli effetti dell’art. 2719 c.c., non essendo stata espressamente disconosciuta;

che l’intimata non ha svolto attività difensiva;

che, avviatasi la procedura ex art. 380 bis c.p.c., il consigliere delegato, ha depositato la relazione che è stata comunicata alle parti e al Pubblico Ministero.

Motivi della decisione
che il relatore designato, nella relazione depositata in data 25 febbraio 2010, ha ritenuto sussistenti le condizioni per la trattazione del ricorso in camera di consiglio, essendo entrambi i motivi di ricorso manifestamente fondati sulla base delle seguenti argomentazioni:

"… La Corte d’appello non si è infatti, innanzitutto, attenuta al principio secondo cui Fra le riproduzioni meccaniche indicate, con elencazione meramente esemplificativa, dall’art. 2712 cod. civ., le quali formano piena prova dei fatti o delle cose rappresentati, se colui contro il quale sono prodotte non ne disconosce la conformità ai fatti o alle cose medesimi, rientra anche la riproduzione di un atto mediante il servizio telefax, che costituisce un sistema di posta elettronica volto ad accelerare il trasferimento della corrispondenza mediante la riproduzione a distanza (con l’utilizzazione di reti telefoniche e terminali facsimile) del contenuto di documenti, (principio affermato, nella specie, in relazione alla delega del difensore del resistente a farsi sostituire da un collega nella discussione della causa)" (Cass., n. 336 del 1989). In ogni caso, la medesima Corte non ha considerato che, "per effetto della L. 7 giugno 1993, n. 183, art. 1, comma 1 – che disciplina l’utilizzazione dei mezzi di telecomunicazione tra avvocati della stessa parte per la trasmissione degli atti relativi a provvedimenti giurisdizionali – nella presunzione, "iuris et de iure", stabilita dall’art. 2719 cod. civ., prima parte, di conformità all’originale della fotocopia di un atto, se attestata da pubblico ufficiale, rientrano gli atti del processo trasmessi a distanza da un avvocato all’altro, se: a) l’avvocato trasmittente attesti la conformità della copia all’originale; b) sia l’avvocato trasmittente sia quello ricevente siano, congiuntamente o disgiuntamente, difensori della parte; c) l’avvocato trasmittente abbia sottoscritto in modo leggibile l’atto trasmesso e l’avvocato (abbia sottoscritto) la fotocopia ricevuta e, se con lo stesso è conferita la procura alle liti, anche la sottoscrizione della parte sia leggibile. In mancanza di tali requisiti la fotocopia dell’atto del processo può tuttavia presumersi conforme all’originale per effetto dell’ultima parte dell’art. 2719 cod. civ. se nel termine indicato dall’art. 215 cod. proc. civ., n. 2 non è stata disconosciuta (Cass., n. 9323 del 2004)";

che il Collegio condivide la proposta di accoglimento formulata dal consigliere delegato;

che, conseguentemente, il provvedimento impugnato deve essere cassato, con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Bologna, la quale si atterrà agli indicati principi di diritto che al dice di rinvio è demandata altresì la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.
LA CORTE accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, ad altra sezione della Corte d’appello di Bologna.

Redazione