Corte di Cassazione Civile sez. II 5/1/2011 n. 226

Redazione 05/01/11
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Svolgimento del processo
L’avv. ********, avendo prestato attività professionale a favore di D.F. in una controversia risarcitoria, non portata a termine per la revoca del mandato intervenuta nel corso del giudizio di primo grado chiese ed ottenne, producendo parcella approvata dal competente ordine professionale, il decreto ingiuntivo n. 3680/99 del Pretore di Roma, di pagamento, per l’importo di L. 17 milioni, oltre interessi e spese, avverso il quale l’ingiunto propose opposizione, tra l’altro e segnatamente contestando l’indicato valore della controversia e la spettanza dei compensi per attività stragiudiziale.

L’opposizione, cui aveva resistito il professionista, fu respinta dal Tribunale di Roma (subentrato al Pretore) con sentenza del 24.1.02, contro la quale il D. propose appello.

Il gravame è stato parzialmente accolto dalla Corte d’Appello di Roma, con sentenza 30.11.04-10.2.05, riducendo le spettanze dell’avvocato D.C. nella misura di complessive L. 8.780.000 (di cui L. 2.000.004 per diritti di procuratore, 386.000 per spese vive, 4.200.000 per onorari e 1.570.000 per assistenza stragiudiziale), oltre interessi, I.V.A. e C.A.P, dando atto che il D. aveva pagato, nel corso del giudizio di primo grado, dieci milioni di lire, ponendo le spese di tale grado a carico di quest’ultimo e compensando interamente quelle del secondo. Tali, in sintesi e per quanto ancora rileva le ragioni della suddetta decisione:

a) ai fini dell’applicabilità dello scaglione tariffario, il valore della controversia, da determinarsi secondo le regole dettate dal codice di procedura civile, non poteva ritenersi di L. 700 milioni, come sostenuto dal l’avvocato, poichè nell’atto introduttivo del giudizio non era stato indicato, riservandosi la successiva quantificazione della domanda; sicchè avrebbe dovuto farsi riferimento a quello definito con la sentenza, di L. 168.000.000, mentre nessun rilievo poteva assumere la maggiore somma sopra indicata, che, come chiarito dall’opponente nel corso del suo libero interrogatorio, aveva rappresentato soltanto una controproposta, rispondente ad esigenze tattiche e non trasfusa nelle conclusioni del suo legale, rispetto all’offerta transattiva di L. 120.000.000 formulata dalla compagnia assicuratrice dell’avversario; b) l’assistenza stragiudiziale, che aveva preceduto, come di solito avviene nelle vertenze risarcitorie, quella giudiziale, al fine di raggiungere un accordo con la società assicuratrice, avendo assunto un rilievo meramente marginale ed esplorativo, poteva compensarsi con la somma di complessive L. 1.578.000.

Avverso la suddetta sentenza l’avv. D.C. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, cui ha resistito il D. con controricorso.

La ricorrente ha depositato una memoria illustrativa.

Motivi della decisione
Con il primo motivo di ricorso viene dedotta violazione e falsa applicazione degli artt. 10 – 14 e 183 c.p.c., riguardo alla determinazione del valore della causa ai fini dello scaglione tariffario, lamentandosi l’erroneità del riferimento alla somma di L. 168.000.000, senza tener conto che all’udienza di trattazione ex art. 183 c.p.c., l’avv. D.C. aveva precisato l’importo del risarcimento preteso dal suo cliente, depositando una lettera inviata al legale della controparte esponente i conteggi effettuati sulla base della consulenza tecnica medica di parte e ammontanti a L. 967.624.114, circostanza confermata dal D. nel libero interrogatorio assunto nella medesima udienza e ribadita a verbale dal suo legale, precisandosi che il cliente non era disposto a transigere per una somma inferiore a L. 700.000.000.

Pertanto a tali maggiori importi, ai sensi degli artt. 10 e 14 citati, tenuto conto dell’effettivo svolgimento della vicenda e prescindendo da mere illazioni circa il comportamento del D. nelle trattative, avrebbe dovuto farsi riferimento; non a quello di L. 168.000.000 definito con la sentenza, tanto più che il suddetto aveva gravato di appello tale sentenza, così dimostrando che, contrariamente a quanto poi sostenuto nel presente giudizio, ben maggiore era il valore della propria domanda, anche in considerazione del disposto di cui al D.M. 5 ottobre 1994, n. 585, art. 6, punto 4, facente riferimento al valore "dei diversi interessi sostanzialmente perseguiti dalle parti".

Il motivo non merita accoglimento, considerato che la riserva di quantificazione della domanda, che nell’atto introduttivo del giudizio era stata rimessa al prosieguo della causa, non risulta dalla stessa esposizione della vicenda processuale contenuta nel ricorso, essere stata inequivocamente sciolta nel corso dell’udienza di trattazione ex art. 183 c.p.c., (nel testo modificato dalla L. n. 353 del 1990, nella specie ratione temporis applicabile) dal procuratore dell’attore, il quale avrebbe dovuto chiaramente indicare nel verbale, al fine dell’eventuale integrazione dell’iniziale formulazione della domandaìammontare della pretesa risarcitoria sottoposta al giudice, a tanto non potendo ritenersi sufficiente la mera produzione di una lettera inviata alla compagnia assicuratrice, nè le dichiarazioni personalmente rese dal sui assistito in sede di libero interrogatorio, attenendo l’una e le altre a trattative svoltesi fuori del contesto processuale. Pertanto, in difetto di siffatta precisazione, integrativa dell’originaria domandarne non poteva desumersi per relationem dalle attività stragiudiziali o proposte transattive della parte e del suo legale, poco o punto rilevando che quest’ultimo, nell’ulteriore corso del giudizio non abbia potuto provvedervi per la sopravvenuta revoca del mandato, essendo la richiesta risarcitoria rimasta indeterminata (tanto più che neppure si precisa quale sia stato l’ammontare di quella eventualmente formulata dal nuovo procuratore e difensore in sede di precisazione delle conclusioni), correttamente i giudici di appello hanno desunto il valore della controversia dal decisum, basato sulla consulenza tecnica, vale a dire da un accertamento compiuto in corso di causa, precipuamente finalizzato alla quantificazione proprio di quella richiesta che la parte attrice aveva omesso di determinare, così implicitamente rimettendosi alle future risultanze, in tale ottica la decisione risulta conforme alla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui in siffatti casi, anche in considerazione dei principi di effettività e proporzionalità cui sono, nel loro complesso, improntate le regole di cui il D.M. 5 ottobre 1994, n. 585, art. 5, e art. 6, commi 2 e 4, in tema di determinazione degli onorari dovuti dal cliente al proprio difensore, ai fini dell’individuazione dello scaglione tariffario applicabile assume decisiva rilevanza il criterio dell’effettivo valore della controversia, desumibile dal decisum (Cass. 3996/10, 3560/90) o da quello comunque definito (Cass. 17354/02).

Con il secondo motivo si lamenta carenza e contraddittorietà di motivazione, che viene essenzialmente censurata per non aver tenuto conto che il deposito della consulenza tecnica di ufficio era avvenuto dopo la revoca del mandato, con conseguente impossibilità per l’avvocato, odierno ricorrente, di poter modificare o comunque precisare le proprie conclusioni in punto di quantificazione della domanda, che pertanto non poteva che ritenersi conforme alle pretese esposte dal suo cliente, sulla scorta di una relazione medico legale stragiudiziale.

Il motivo resta reiettivamente assorbito dalle considerazioni in precedenza esposte, circa l’irrilevanza, ai fini della quantificazione della domanda, delle trattative e richieste stragiudiziali e delle vicende del rapporto professionale successive all’udienza di trattazione, nella quale la pur rilevante pretesa esternata dal D. non era stata tradotta in un precisa e formale richiesta al giudice, formulata dal suo procuratore costituito, ad integrazione di quella iniziale non determinata, così rimasta rimessa ai successivi esiti istruttori.

Con il terzo motivo si lamenta "omessa, insufficiente e contraddittoria…motivazione del giudice di merito relativa all’esame dell’attività stragiudiziale svolta dalla ricorrente nella procedura di risarcimento danni..", che sarebbe stata sottovalutata dalla Corte d’Appello, ritenendola meramente esplorativa e priva di concreti risultati, mentre invece l’offerta di 110 milioni di lire, poi elevata a 120 ed, infine a 130, da parte della compagnia assicuratrice sarebbe stato effetto di "ben 7 accessi presso l’Ispettorato sinistri…".comprovanti una intensa e proficua attività diretta alla composizione della controversia.

Anche tale motivo va respinto, risolvendosi in palesi in censure in fatto, prive di supporto probatorio e comunque difettanti di autosufficienza, laddove non si precisa se e come tali attività siano state documentate in sede di merito, a specifica confutazione del rilievo, contenuto nella sentenza (pag. 8), circa la mancata produzione di alcun "atto scritto" o invio di "raccomandata o altro" da parte della compagnia assicuratrice. 11 motivo, peraltro, di fetta anche di specificità, non precisando, a fronte della determinazione della complessiva somma di L. 1.570.000 (di cui 20.000 per "spese vive" e 50.000 per diritti), al riguardo liquidata dalla corte di merito, quale sarebbe stata invece la giusta liquidazione spettante in base alle voci tabellari da applicare nella fattispecie, così non consentendo di valutare la decisività del punto della controversia in ordine al quale la motivazione sarebbe stata carente.

Il ricorso va, pertanto, respinto.

Sussistono tuttavia giusti motivi per la totale compensazione delle spese anche di questo grado, tenuto conto della particolarità della vicenda, caratterizzata da un travagliato rapporto professionale e dell’obiettiva controvertibilità della questione affrontata nel primo motivo, sulla quale non risultano precedenti giurisprudenziali in termini.

P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e dichiara interamente compensate tra le parti le spese del presente giudizio.

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