Corte di Cassazione Civile sez. II 4/12/2009 n. 25676

Redazione 04/12/09
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato il 12.3.2004 l’avvocato C.G. proponeva opposizione presso il Giudice di Pace di Palermo avverso il verbale della Polizia Municipale di Palermo del 16.10.2003 con il quale gli era stata applicata una sanzione amministrativa per la violazione degli artt. 41 – 141 e 146 C.d.S.; il ricorrente assumeva di non aver commesso l’infrazione contestata, perchè nel giorno e nell’ora indicati nel suddetto verbale egli si trovava con il proprio veicolo Piaggio tg. (omissis) in tutt’altro luogo.

Il Giudice di Pace adito con sentenza del 17.12.2004 ha rigettato il ricorso.

Per la cassazione di tale sentenza il C. ha proposto un ricorso affidato a due motivi; il Comune di Palermo non ha svolto attività difensiva in questa sede; il ricorrente ha successivamente depositato una memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo il ricorrente, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 2699 e 2700 c.c., nonchè insufficiente motivazione, sostiene che la sentenza impugnata non ha avvertito la differenza tra l’assunto di colui che, contestando il verbale, afferma che i verbalizzanti hanno coscientemente alterato il numero di targa del veicolo con il quale è stata commessa l’infrazione al Codice della Strada, e di colui che invece rileva, come aveva fatto l’esponente, che nella lettura della targa del veicolo i verbalizzanti erano caduti in errore; il C. aggiunge che, poichè la nozione di falso comporta necessariamente il dolo, una querela di falso non è per nulla necessaria qualora si deduca semplicemente che l’infrazione contestata è frutto di un errore nella lettura della targa del veicolo.

Con il secondo motivo il ricorrente, deducendo contraddittorietà e difetto di motivazione, afferma che il Giudice di Pace adito non ha ritenuto di desumere nessun argomento a favore dell’esponente dall’atteggiamento totalmente passivo e negativo del Comune di Palermo, che si è astenuto dal depositare in cancelleria il rapporto di servizio con gli atti relativi all’accertamento dai quali, se presentati, sarebbero emersi elementi sufficienti per valutare la deposizione del teste F., deposizione del tutto ignorata dal giudicante nonostante l’avvenuta ammissione della relativa prova.

Le enunciate censure, da esaminare contestualmente in quanto connesse, sono fondate.

La sentenza impugnata, dopo aver premesso che la mancata contestazione immediata della infrazione per cui è causa comportava una attenuazione del valore probatorio dell’atto di accertamento, ha rilevato che peraltro l’opposizione proposta dal C. non era basata su una critica ai meccanismi di rilevazione, ma "sull’errore netto del verbalizzante nella lettura della targa"; in proposito ha peraltro affermato che le dichiarazioni di un pubblico ufficiale contenute in un verbale fanno piena prova fino a querela di falso, confermando così la legittimità formale e sostanziale dell’accertamento e del provvedimento sanzionatorio, Tale convincimento non può essere condiviso.

Se invero il C. con l’opposizione proposta aveva contestato un errore di fatto da parte del verbalizzante in ordine al numero di targa dell’auto con la quale era stata commessa l’infrazione, come ritenuto dal Giudice di Pace adito, il riferimento di quest’ultimo all’efficacia probatoria privilegiata del verbale sopra richiamato della Polizia Municipale di Palermo è erroneo, considerato che, secondo l’orientamento consolidato di questa Corte, per contestare le affermazioni contenute in un verbale proveniente da un pubblico ufficiale su circostanze oggetto di percezione sensoriale, come tali suscettibili di errore di fatto, non è necessario proporre querela di falso, ma è sufficiente fornire prove idonee a vincere la veridicità del verbale, secondo l’apprezzamento rimesso al Giudice di merito (Cass. 20.7.2001 n. 9909; Cass. 12.1.2006 n. 457; Cass. 24.11.2008 n. 27937, tutte con espresso riferimento al caso, ricorrente anche nella fattispecie, della rilevazione del numero di targa di un’auto).

Del resto la stessa sentenza impugnata ha aderito almeno implicitamente a tale indirizzo, avendo infatti ammesso la prova testimoniale dedotta dall’opponente ed avendo quindi acquisito la deposizione del teste F.G. che aveva affermato, secondo quanto dalla stesso giudicante riferito, che nel giorno e nell’ora indicati nel verbale dei Vigili Urbani l’avvocato C. si trovava nel proprio studio legale; nondimeno il Giudice di Pace adito, pur avendo ritenuto ammissibile provare l’errore di fatto da parte dei verbalizzanti circa il rilevamento del numero di targa dell’auto con la quale era stata commessa l’infrazione contestata, ha contraddittoriamente omesso ogni valutazione sulla prova espletata e sulla sua idoneità a concorrere alla formazione del suo convincimento in ordine all’accertamento di una circostanza decisiva della controversia, ovvero l’esatta identificazione del veicolo oggetto dell’infrazione rilevata dalla Polizia Municipale di Palermo.

Pertanto il ricorso merita accoglimento, la sentenza impugnata deve essere cassata, e la causa deve essere rinviata per un nuovo esame della controversia alla luce delle considerazioni sopra espresse ad altro Giudice di Pace di Palermo che provvederà anche alla pronuncia sulle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa anche per la pronuncia sulle spese del presente giudizio ad altro Giudice di Pace di Palermo.

Redazione