Corte di Cassazione Civile sez. II 28/6/2010 n. 15412

Redazione 28/06/10
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Svolgimento del processo
Con atto ritualmente notificato in data 1.06.96 il Fallimento della sdf D. e C.C. nonchè dei medesimi in proprio quali soci illimitatamente responsabili, citava avanti al tribunale di Modena la Tecnoferrari spa per sentir dichiarare l’inefficacia della vendita di un’autovettura ********** effettuata dalla concessionaria Autòs a favore della stessa società convenuta e la conseguente condanna di questa alla restituzione dell’automobile unitamente ad un conguaglio per il suo deprezzamento ovvero in alternativa , al pagamento de controvalore pari a L. 190.000.000, oltre interessi e rivalutazione.

Premetteva il Fallimento, che il D. con atto in data 4.02.88, aveva conferito a S.R. la procura speciale a vendere la predetta autovettura,e che questi a sua volta, con successivo atto (omissis), senza l’autorizzazione del mandante, aveva rilasciata a sua volta procura a vendere – sempre lo stesso veicolo – alla concessionaria Autòs; che quest’ultima, quale subprocuratrice del D., procedeva quindi alla vendita dell’auto alla Tecnoferrari spa, incassando l’importo convenuto di L. 190.000.000 e curando successivamente la relativa trascrizione al PRA. Sosteneva l’attore che tra i poteri conferiti dal D. al S. con la procura del 4.2.88 non era stato contemplato anche quello di nominare altri procuratori, per cui la vendita nei suoi confronti doveva ritenersi inefficace.

Si costituiva la convenuta Tecnoferrari spa (ora Gruppo Tecnoferrari spa) contestando la domanda proposta sotto diversi profili; sottolineando, in specie, la piena legittimità ed efficacia del compravendita effettuata dall’Autòs quale sub procuratore del S., richiamando a tal fine le norme di cui agli artt. 1711 e 1717 c.c., dettate in tema di mandato; rilevava ancora l’avvenuta ratifica del contratto operaia de D., produttiva degli effetti di cui agli artt. 1398 e 1399 c.c., confermata tra l’altro dalla ricezione del prezzo stabilito per la vendita del veicolo.

L’adito tribunale di Modena, con sentenza n. 643/2000 accoglieva la domanda attrice e dichiarava privo di efficacia nei confronti del Fallimento l’atto di vendita dell’autovettura, che doveva essere quindi restituita allo stesso fallimento ovvero, nel caso ciò non fosse possibile, doveva essere corrisposta una somma, maggiorata d’interessi e rivalutazione. Secondo il tribunale la procura rilasciata al S. non era idonea a giustificare il transito della rappresentanza da quest’ultimo alla submandataria concessionaria Autòs, con conseguente inefficacia della vendita conclusa in forza di detta procura.

Avverso la pronuncia proponeva appello la Tecnoferrari spa insistendo sulle eccezioni già formulate in primo grado, contestando in specie l’erroneo giudizio d’inefficacia della subprocura; si costituiva il Fallimento , svolgendo anche appello incidentale.

L’adita Corte d’Appello di Bologna, con la sentenza n. 417/04 depos. il 3.3.04, accoglieva il primo motivo del gravame riconoscendo piena efficacia alla sub-procura conferita alla concessionaria Autòs, anche se in assenza dell’espressa autorizzazione del dommus, dichiarando assorbiti gli ulteriori motivi d’appello nonchè l’appello incidentale. Avverso la suddetta decisione il Fallimento avanza ricorso per cassazione articolato sulla base di 4 mezzi, illustrato da successiva memoria ex art. 378 c.p.c.; resiste con controricorso la Gruppo Tecnoferrari spa.

Motivi della decisione
Con il primo motivo del ricorso l’esponente eccepisce la violazione e falsa applicazione degli artt. 1717 e 1704 c.c., nonchè l’omessa e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia. ("applicazione all’istituto della rappresentanza della facoltà di sostituzione del procuratore in assenza di specifica previsione nella procura – efficacia della subprocura e del negozio posto in essere dal sub-procuratore").

Deduce il ricorrente che contrariamente a quanto ritenuto dalla corte territoriale, il procuratore, in assenza di specifica previsione nella procura, non po’ a sua volta delegare un terzo a compiere l’atto in sostituzione di sè stesso. Tutto ciò in quanto la procura è un negozio fondato intuitu persone (sia essa collegata o meno con un contratto di mandato) in modo tale che assume rilevanza ogni eventuale errore sull’identità o sulle qualità del rappresentante. Censura in specie la sentenza laddove la Corte, partendo da un erronea ed inaccettabile equiparazione tra mandato e rappresentanza e richiamando in particolare gli artt. 1704 e 1717 c.c., sostiene che nella fattispecie, "… la procura conferita dal mandante non contiene alcun divieto di un subprocuratore, mentre l’incarico di vendere l’autovettura non comporta la riconducibilità dell’incarico stesso nell’ambito di un’ attività affidata intuitu personae, atta ad escludere la possibilità giuridica per il mandatario di avvalersi di un sostituto." La doglianza è fondata.

La sentenza impugnata in effetti sembra partire dall’erronea totale equiparazione tra mandato e rappresentanza, ritenendo che le norme sulla rappresentanza si estendano indistintamente ex art. 1704 c.c., al contratto di mandato, rendendo conseguentemente applicabile il disposto di cui all’art. 1717 c.c., anche al submandatario che agisca in nome per conto del mandatario ", consentendo dunque al mandatario la nomina di un suo subprocuratore, anche in mancanza di un’espressa autorizzazione del dominus.

Ciò posto, appare opportuno tenere distinte e delimitare l’ipotesi della procura da quella del mandato. La procura – com’è noto – è il negozio con il quale un soggetto conferisce ad un altro il potere di rappresentarlo nel compimento di un atto giuridico; essa consiste in un negozio unilaterale, per la cui efficacia non occorre l’accettazione del procuratore e riguarda per così dire solo il lato esterno dei rapporto tra chi conferisce la procura ed il rappresentante, nel senso che serve a rendere noto ai terzi chi sia il rappresentante dell’atto che dovrà essere compiuto a nome del rappresentato. Deve distinguersi tale rapporto, da quello interno che intercorre tra rappresentante e rappresentato (cd. rapporto di gestione), rapporto che può derivare, tra l’altro, da un mandato. Il mandato in specie è un contratto che regola i rapporti tra il mandante e il mandatario e disciplina i loro obblighi specifici; il quale mandato può essere accompagnato o meno da una procura e può essere quindi con o senza rappresentanza (artt. 1704, 1705 c.c.), ma la procura può essere rilasciata anche attraverso un negozio diverso dal mandato (rapporto di lavoro, ecc.).

Ciò posto la procura si basa sulla fiducia personale che il procuratore ispira al rappresentato, per cui di regola essa cessa con la morte o del rappresentate e del rappresentato. Non solo, ma anche la nomina di un nuovo rappresentate per lo stesso affare implica, la revoca tacita della procura ex art. 1724 c.c.. Quindi la procura s’intende conferita intuitu personae; pertanto in forza di tale presupposto si deve escludere che essa consenta al rappresentante di sostituire altri a sè nell’esecuzione dell’incarico se tale facoltà non gli sia stata espressamente conferita. Applicazione della la tradizionale regola delegatus delegah non potest: il divieto di cessione e della subdelega si fonda più propriamente sull’evidenziato carattere fiduciario del potere rappresentativo; pertanto, il rappresentante può subdelegare ad altri i propri poteri quando ciò sia previsto nel titolo.

Nessun significato può attribuirsi alla norma di cui all’art. 1717 c.c., dettata in tema di mandato. Scopo di questa norma è solo quello di regolare la responsabilità del mandatario per avere sostituito altri a sè stesso nell’esecuzione del mandato, senza esservi autorizzato e senza che ciò sia necessario per la natura dell’incarico; la disposizione in questione riguarda dunque soltanto i rapporti interni tra mandante e mandatario; per cui nel caso di sostituzione non autorizzata della persona del mandatario si stabilisce che questi "risponde dell’operato della persona sostituita".

In altre parole l’art. 2717 c.c., attiene unicamente il rapporto interno tra mandante e mandatario ed è dettata solo in tema di rappresentanza indiretta, per cui essa non è applicabile ad ipotesi di mandato con rappresentanza e perciò a maggior ragione alla semplice procura ed alla rappresentanza diretta, attraverso cui si concede la facoltà di spendere il nome altrui e le cui norme disciplinano invece il rapporto esterno, tra mandatario e terzo contraente.

Pertanto, contrariamente all’assunto della corte territoriale, si deve ritenere che la legittimazione del sostituto del mandatario o del procuratore a compiere atti efficaci nella sfera giuridica del dominus richiede necessariamente un’esplicita autorizzazione in tal senso da parte di quest’ultimo. La giurisprudenza ha precisato che il mandante, pur avendo un’azione di responsabilità verso il mandatario ex art. 1717 c.c., ha comunque i diritto di disconoscere l’attività del sub mandatario, nè importa che l’attività del mandatario sia riferibile al mandante, il quale dunque può sempre disconoscerla (Cass. 13.06.1990, n. 5724). E’ significativo che nella fattispecie nella seconda procura non si faccia alcun riferimento al dominus in nome e per conto del quale andava fatta la vendita, ma solo al nome del procuratore (il S.); mancava del tutto la contemplano domini, per cui a maggior ragione l’atto concluso dal submandatario Autòs non poteva vincolare in alcun modo lo stesso dominus.

Ne deriva la fondatezza della censura. Sono assorbiti i restanti motivi relativi alla ratifica, all’usucapione triennale ed all’appello incidentale relativi alla sentenza di primo grado.

Conseguentemente la sentenza impugnata dev’essere cassata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa, anche per le spese, ad altra sezione della Corte d’Appello di Bologna.

P.Q.M.
La Corte, accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa, anche per le spese, ad altra sezione della Corte d’Appello di Bologna.

Redazione