Corte di Cassazione Civile sez. II 28/1/2010 n. 1938

Redazione 28/01/10
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(omissis)
Il giudice di pace di Roma con sentenza dell’8 novembre 2005 accoglieva l’opposizione proposta da () avverso il Comune di () e la Concessionaria () per l’annullamento della cartella esattoriale n. (), relativa ad alcuni verbali di contestazione di sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada. Rilevava che l’obbligazione si era estinta per mancata notifica dei verbali di accertamento nei termini di legge. Disponeva la compensazione delle spese di lite.
() ha proposto ricorso per cassazione, notificato con atto del 21 dicembre 2006 e illustrato da memoria.
Gli intimati non hanno svolto attività difensiva.
Avviata la trattazione con il rito previsto per il procedimento in Camera di consiglio, il procuratore generale ha chiesto l’accoglimento del ricorso perchè manifestamente fondato.
I due motivi di ricorso denunciano violazione degli articoli 91 e 92 del codice di procedura civile, articolo 118 disp. att., articolo 132 del codice di procedura civile e articolo 111 della Costituzione, lamentando la mancata condanna dei soccombenti al pagamento delle spese di lite, dovuta in relazione alla decisione della causa secondo diritto e non secondo equità. Rilevano che la compensazione delle spese è stata disposta senza motivazione, indebitamente affermando l’esistenza di non precisati "giusti motivi".
Il ricorso è fondato. Le Sezioni Unite di questa Corte (n. 20598/08, richiamata anche in memoria) hanno stabilito che "nel regime anteriore a quello introdotto dalla legge 28 dicembre 2005, n. 263, articolo 2, comma 1, lett. a), il provvedimento di compensazione parziale o totale delle spese "per giusti motivi" deve trovare un adeguato supporto motivazionale, anche se, a tal fine, non è necessaria l’adozione di motivazioni specificamente riferite a detto provvedimento purchè, tuttavia, le ragioni giustificatrici dello stesso siano chiaramente e inequivocamente desumibili dal complesso della motivazione adottata a sostegno della statuizione di merito (o di rito). Ne consegue che deve ritenersi assolto l’obbligo del giudice anche allorchè le argomentazioni svolte per la statuizione di merito (o di rito) contengano in sè considerazioni giuridiche o di fatto idonee a giustificare la regolazione delle spese adottata, come – a titolo meramente esemplificativo – nel caso in cui si dà atto, nella motivazione del provvedimento, di oscillazioni giurisprudenziali sulla questione decisiva, ovvero di oggettive difficoltà di accertamenti in fatto, idonee a incidere sulla esatta conoscibilità a priori delle rispettive ragioni delle parti, o di una palese sproporzione tra l’interesse concreto realizzato dalla parte vittoriosa e il costo delle attività processuali richieste, ovvero, ancora, di un comportamento processuale ingiustificatamente restio a proposte conciliative plausibili in relazione alle concrete risultanze processuali". Nel caso di specie la compensazione delle spese di lite è stata disposta senza che ricorresse alcun elemento idoneo a far comprendere l’esistenza implicita di giusti motivi idonei a spiegare la deroga alla regola generale. Pertanto il ricorso è fondato e va riaffermato il principio di diritto testè riportato.
La sentenza impugnata va cassata e la cognizione rimessa ad altro giudice di pace di (), perchè provveda nuovamente in ordine alla liquidazione delle spese del giudizio di merito, nonchè in ordine alle spese di questo giudizio.

P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altro giudice di pace di Roma, che provvedere anche sulla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
(omissis)

Redazione