Corte di Cassazione Civile sez. II 28/1/2010 n. 1911

Redazione 28/01/10
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Né il codice della strada,  né il relativo regolamento di esecuzione prevedono che il verbale di accertamento dell’infrazione debba contenere, a pena di nullità, l’attestazione che la funzionalità del singolo apparecchio impiegato sia stata sottoposta a controllo preventivo e costante durante l’uso, giacché, al contrario, l’efficacia probatoria di qualsiasi strumento di rilevazione elettronica della velocità dei veicoli perdura sino a quando non risultino accertati, nel caso concreto, sulla base di circostanze allegate dall’opponente e debitamente provate, il difetto di costruzione, installazione o funzionalità dello strumento stesso, o situazioni comunque ostative al suo regolare funzionamento, senza che possa farsi leva, in senso contrario, su considerazioni di tipo meramente congetturale.

(omissis)
Il Ministero dell’interno impugna la sentenza del Giudice di Pace …. n. 811 del 2005, pubblicata il 16 agosto 2005, non notificata, con la quale veniva accolta l’opposizione proposta dall’odierno intimato, avverso il verbale di accertamento e contestazione elevato dalla Polizia stradale di …. il 7 settembre 2004 per la violazione dell’articolo 142, comma 8, del codice della strada effettuata attraverso apparecchiatura autovelox, contestazione non effettuata immediatamente.
Il Giudice di Pace accoglieva l’opposizione, ritenendo che l’infrazione doveva essere contestata immediatamente, dovendosi ritenere mera formula di stile il richiamo a decreto prefettizio relativo alla strada nella quale era stata accertata l’infrazione, operato nei verbale di contestazione, e ritenendo altresì che non vi era alcuna prova che l’apparecchio misuratore della velocità funzionasse regolarmente, né quando e con quali modalità ne fosse stata verificata la precisione con conseguente inattendibilità del dato. Riteneva poi assorbite le altre questioni dedotte con l’opposizione.Parte ricorrente articola due motivi di ricorso, deducendo la violazione e falsa applicazione degli articoli 200, 201 e 142 del codice della strada e dell’articolo 384, lett. e) del relativo regolamento, che esclude la necessità della immediata contestazione proprio nel caso in questione, nonché la violazione e falsa applicazione dell’articolo 142 comma 9 del codice della strada e articolo 345 del relativo regolamento nonché dell’articolo 2697 del codice civile.
Parte intimata non ha svolto attività difensiva in questa sede.
Attivatasi procedura ex articolo 375 codice di procedura civile, il Procuratore ******** invia requisitoria scritta nella quale conclude con richiesta di trattazione del ricorso in pubblica udienza.
Occorre rilevare che tali conclusioni della Procura Generale non ostano alla pronuncia in camera di consiglio. Infatti, l’inammissibilità della pronuncia in camera di consiglio è ravvisabile solo ove la Corte ritenga che non ricorrano le ipotesi di cui all’articolo 375 commi 1 e 2 del codice di procedura civile, oppure emergano condizioni incompatibili con una trattazione abbreviata. In tali casi la causa deve essere rinviata alla pubblica udienza. Nel caso in cui, invece, la Corte ritenga, come nella specie, che la decisione del ricorso presenta aspetti di evidenza compatibili con l’immediata decisione, può pronunciarsi la manifesta infondatezza o la manifesta fondatezza dell’impugnazione, anche ove le conclusioni del pubblico ministero siano, all’opposto, per la trattazione in pubblica udienza (Cass. 2007 n. 23842; Cass. 2007, n. 1255).
Il ricorso è fondato e va accolto, risultando il ricorso manifestamente fondato.
Quanto al primo motivo, occorre osservare che il disposto del decreto legge n. 121 del 2002, articolo 4, comma 1, convertito, con modificazioni, nella legge n. 168 del 2002, integrato con la previsione del comma 2 dello stesso articolo 4 evidenzia come il legislatore abbia inteso regolare l’utilizzazione dei dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni delle norme di comportamento di cui agli articoli 142 e 148 del codice della strada (limiti di velocità e sorpasso), tra l’altro, anche in funzione del medesimo articolo 4, comma 4, con il quale si esclude "tout court" l’obbligo della contestazione immediata (Cass. 2008 n. 376). Il decreto prefettizio emanato ai fini di individuare le strade in cui resta applicabile tale normativa è necessario per rendere anche nelle strade individuate utilizzabili le apparecchiature in questione, restando escluso l’obbligo della contestazione immediata.
Quanto all’uso dell’apparecchiatura di rilevazione della velocità appare utile anche richiamare l’ormai consolidata giurisprudenza secondo la quale l’uso dell’autovelox 104C/2, debitamente omologato, costituisce di per sé e senza necessità di ulteriore giustificazione, motivo sufficiente, ai sensi dell’articolo 201 , comma 1, lett. e)  del codice della strada e articolo 384 comma 1, lett. e) del regolamento ad esimere i verbalizzanti dalla contestazione immediata.
Quanto alla richiamata giurisprudenza vedi Cass. 2006 n. 10253 e di recente Cass. 2007 n. 24355, che ha affermato quanto segue:
“In materia di violazioni delle norme sui limiti di velocità previste dal codice della strada, l’eccesso di velocità deve essere contestato immediatamente soltanto se verificato mediante strumenti che consentono la misurazione ad una congrua distanza prima del transito del veicolo davanti agli agenti, poichè l’utilizzazione di apparecchiature diverse, quali l’"autovelox", rientra di per sè tra le ipotesi di esenzione da tale obbligo e l’attestazione del loro impiego, contenuta nel verbale di accertamento, costituisce valida ragione giustificatrice della mancanza di una contestazione immediata, nè sono sindacabili in sede giudiziaria le modalità di organizzazione del servizio di polizia stradale, come quelle relative al numero delle pattuglie operanti".
Quanto al secondo motivo, poichè l’omologazione prevista dall’articolo 142 del codice della strada e articolo 345 relativo regolamento si riferisce al modello e non anche al singolo esemplare utilizzato (vedi per tutte Cass. 2004 n. 5889) e perchè, in tema di rilevazione dell’inosservanza dei limiti di velocità dei veicoli a mezzo di apparecchiature elettroniche, nè il codice della strada (articolo 142, comma 6) nè il relativo regolamento di esecuzione (D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, articolo 345) prevedono che il verbale di accertamento dell’infrazione debba contenere, a pena di nullità, l’attestazione che la funzionalità del singolo apparecchio impiegato sia stata sottoposta a controllo preventivo e costante durante l’uso, giacchè, al contrario, l’efficacia probatoria di qualsiasi strumento di rilevazione elettronica della velocità dei veicoli perdura sino a quando non risultino accertati, nel caso concreto, sulla base di circostanze allegate dall’opponente e debitamente provate, il difetto di costruzione, installazione o funzionalità dello strumento stesso, o situazioni comunque ostative al suo regolare funzionamento, senza che possa farsi leva, in senso contrario, su considerazioni di tipo meramente congetturale, connesse all’idoneità della mancanza di revisione o manutenzione periodica dell’attrezzatura a pregiudicarne l’efficacia ex articolo 142 Codice della Strada (Cass. 2006 n. 15324, 2005 n. 10212, 2005 n. 8233, 2005 n. 287, 2001 n. 8515, 1999 n. 5542).
Il ricorso va accolto, il provvedimento impugnato cassato, e la causa, residuando altri profili non esaminati, va rimessa per nuovo esame ad altro giudice del merito pari ordinato, che si indica in diverso magistrato dello stesso ufficio, cui è anche demandato, ex articolo 385 codice di procedura civile, di pronunziare sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.
LA CORTE accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia a diverso magistrato dello stesso ufficio, che deciderà anche sulle spese.
(omissis)

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