Corte di Cassazione Civile sez. II 27/5/2009 n. 12355; Pres. Elefante A.

Redazione 27/05/09
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 19 ottobre 2004 il giudice di pace di Vallo della Lucania ha rigettato il ricorso in opposizione proposto da M. A. avverso l’ordinanza emessa dal Comune di Pollica il 21-1- 2003, con cui era stato ingiunto al M. di pagare la sanzione amministrativa di Euro 5.169,73 per violazione del D.Lgs. n. 114 del 1998, art. 18, perchè esercitava l’attività di vendita di prodotti al dettaglio e di servizi tramite mezzo elettronico, su rete internet, mediante sito web, senza aver presentato al Comune la preventiva comunicazione e la dichiarazione del possesso dei requisiti di cui all’art. 5, citato D.Lgs..

Il M. ha proposto ricorso per cassazione in forza di due motivi.

Resiste con controricorso il Comune di Pollica, in persona del Commissario Prefettizio, che propone anche ricorso incidentale per violazione dell’art. 91 c.p.c., in relazione alla compensazione delle spese del giudizio immotivatamente disposta dal giudice di pace. Vi è memoria di parte ricorrente.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. in relazione a:

A) travisamento dei fatti, per essere stato ritenuto responsabile della violazione di legge ascrittagli per la semplice intestazione a suo nome di un sito web sulla rete informatica, nonostante che non avesse mai esercitato nè avesse mai avuto intenzione di esercitare l’attività di vendita, avendo concesso in uso il sito intestato a suo nome al figlio An., che di fatto ne curava l’allestimento ai fini della commercializzazione e vendita di prodotti locali a mezzo di società in nome collettivo costituita in data 4-10-2001, con sede in (omissis), e denominata SAPORICILENTANI s.n.c. di *****************. D’altra parte, il Comune non aveva dato la prova che effettivamente il ricorrente esercitava la vendita di prodotti al dettaglio e di servizi, tramite mezzo elettronico, su rete internet mediante sito WEB (omissis) senza avere presentato al Comune la preventiva comunicazione e dichiarazione di cui all’art. 5 del predetto decreto legislativo, per cui, essendo anche mancata la verifica dell’effettivo esercizio di siffatta attività presso la sua abitazione, non poteva essere ritenuto responsabile dell’inosservanza di tale precetto.

B) incompetenza del Comune di Pollica e carenza di legittimazione passiva di M.A., in conseguenza di quanto precede, essendo effettivo titolare dell’attività di vendita sul sito informatico Mo.An. ed avendo sede la società da lui costituita per l’esercizio dell’attività stessa sede nel Comune di (omissis), al quale, infatti, esso Mo.An. aveva fatto la prescritta comunicazione ex art. 18, D.Lgs..

C) erronea interpretazione di norme di diritto sostanziale, violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., in relazione alla ritenuta responsabilità del ricorrente per la pretesa inosservanza del precetto di legge, pur in assenza di qualsiasi prova dell’effettivo esercizio dell’attività di vendita attraverso il mezzo informatico e di qualsivoglia contestazione al presunto trasgressore, con conseguente impossibilità per costui di opporre argomenti a difesa.

D) nullità dell’ordinanza-ingiunzione di pagamento per manifesta illegittimità: mancanza e carenza assoluta di motivazione in relazione ai motivi del ricorso proposto nella fase amministrativa, violazione e falsa applicazione della L. n. 689 del 1981, art. 18, in relaziona all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5.

Con il secondo motivo il ricorrente denuncia omessa, insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, per l’affermata sua responsabilità in ordine alla violazione del D.Lgs. n. 114 del 1998, senza che fosse stata data alcuna prova dell’esercizio da parte sua dell’attività di vendita attraverso il sito web a lui intestato.

Le censure di cui alle lettere A), B) e C) del primo motivo e quella di cui al secondo motivo, che per la loro connessione possono essere esaminate congiuntamente, sono prive di pregio.

Il ricorrente critica, denunciando violazione di legge e vizi di motivazione, la sentenza impugnata sostanzialmente sotto un duplice profilo: l)per avere il giudice di pace ritenuto che incombesse su di esso opponente l’obbligo di fare al Comune di Pollica la comunicazione e dichiarazione preventiva di cui al D.Lgs. n. 114 del 1998, art. 5 per il solo fatto della intestazione a suo nome di un sito web sulla rete informatica, benchè egli non avesse mai esercitato nè avesse mai avuto intenzione di esercitare vendite di alcun genere con tale mezzo; 2) per avere ritenuto, quindi, che l’avere ceduto lo "spazio" sulla rete informatica al figlio Mo.An., che ne era l’effettivo utilizzatore e che aveva costituito, all’uopo, una società in nome collettivo denominata SAPORICILENTANI, con sede nel Comune di (omissis), non esimesse esso opponente dal fare comunque la comunicazione di cui sopra.

Le altre censure sono conseguenti a quelle ora riassunte.

La decisione impugnata non merita tali critiche.

Il giudice ha dato atto, invero, del fatto che, contrariamente alla tesi sostenuta dall’opponente – secondo cui il sito intestato a M.A. sarebbe stato, all’epoca degli accertamenti, ancora in allestimento e/o in aggiornamento, cosicchè non sarebbe stato possibile, sempre a dire dell’opponente, "poterci navigare e poter visualizzare le pagine al suo interno" – gli agenti accertatori, collegandosi sul sito web (omissis), non soltanto hanno potuto consultare le pagine al suo interno, ma anche scaricarle e stamparle, ricavandovi tutte le notizie e gli elementi utili per poter usufruire dei servizi e fare acquisti on-line.

Sulla base di tali accertamenti, insindacabili in questa sede, il giudice ha correttamente statuito, quindi, che incombeva sull’opponente l’obbligo di fare la preventiva comunicazione e dichiarazione del possesso dei requisiti di cui al D.Lgs. n. 114 del 1998, art. 5, essendo risultato già attivo il sito a lui intestato.

La censura sub B) rimane assorbita.

Quanto a quella di cui alla lettera D) del primo motivo, se ne deve parimenti rilevare l’inconsistenza, in quanto, a prescindere che esiste sufficiente motivazione nella sentenza impugnata con riguardo ad analoga censura mossa dall’opponente con il ricorso in opposizione, nel ricorso per cassazione non sono riportati, in violazione del principio di autosufficienza dell’atto, i motivi del ricorso proposto in via amministrativa in relazione ai quali l’ordinanza di ingiunzione sarebbe stata carente di motivazione.

In conclusione, il ricorso principale deve essere rigettato.

E’ parimenti infondato il ricorso incidentale, ricavandosi dal contesto motivazionale della sentenza, complessivamente considerato, l’implicita ratio della disposta compensazione delle spese.

P.Q.M.

La Corte riuniti i ricorsi, li rigetta e compensa le spese.

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