Corte di Cassazione Civile sez. II 27/2/2008 n. 5134; Pres. Spadone M., Est. Malzone E.

Redazione 27/02/08
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Svolgimento del processo

Con citazione 24.10.1994 D.V.V. e R. T., proprietari, in forza di atto pubblico del 25.2.1994, di un lotto di terreno di natura agricola nel Comune di (omissis) ((omissis)) dell’estensione di mq. 1271, convennero in giudizio, davanti al pretore di S.M.C. ****** sez. distaccata di Capua, **** e P.N., proprietari del lotto contiguo, per la determinazione del confine fra le due proprietà, assumendo che i convenuti avevano costruito un muro di confine fra gli opposti fondi che veniva a trovarsi spostato nel lotto di loro proprietà per una estensione di circa 200 mq. Instauratosi il contraddittorio, i convenuti contestavano l’avverso dedotto;eccepivano l’intervenuta prescrizione del diritto e chiamavano in causa, previa autorizzazione, D.S.B., P.A., V.G. e P.E., proprietari degli altri due lotti di terreno, facenti parte di un unico originario appezzamento, rilevando che l’eventuale accoglimento della domanda avrebbe dovuto estendere i suoi effetti nei confronti dei terzi chiamati in causa.

L’adito giudice, con sentenza n. 17/98, in accoglimento della domanda, dichiarava che "il confine tra il fondo degli attori e quello dei convenuti B.- P. è quello risultante dalla traslazione dell’attuale confine parallelamente a se stesso per m. 7, 58 in direzione sud"; ordinava il rilascio della porzione di fondo appartenente agli attori e condannava i convenuti all’abbattimento del muro e al pagamento delle spese di lite.

Il tribunale di S.M. Capua Vetere con sentenza n. 897/03 depositata il 4.4.03 e notificata il 10.10.03 rigettava l’appello proposto dai predetti B.- P. che condannava alle ulteriori spese del grado nei confronti degli appellati costituiti, D.V.- R..

Per la cassazione della decisione ricorrono B. e P. esponendo due motivi, cui resistono gli intimati D.V.- R. con controricorso. Nessuna difesa è stata svolta da D. S., P.V. e P..

Motivi della decisione

Con il primo motivo di ricorso, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 950 e 2943 c.c. e vizio di motivazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, si censura la sentenza impugnata per avere disattesa l’eccezione di prescrizione dell’azione di regolamento di confine, considerandola imprescrittibile in quanto a difesa della proprietà.

Si sostiene che, mentre l’art. 948 c.c., enuncia esplicitamente l’imprescrittibilità dell’azione di rivendicazione, l’art. 950 c.c. nulla afferma in proposito, di tal che il silenzio della legge dovrebbe indurre alla conclusione della soggezione di tale azione alla disciplina della prescrizione ordinaria ex art. 2934 e ss. c.c..

Il motivo è infondato: Vale, infatti, considerare che, in applicazione del principio "in facultatis non datur praescriptio", devesi ritenere che ogni facoltà insita nel diritto di proprietà è imprescrittibile e non può essere superata se non con l’usucapione, ipotesi che non ricorre nel caso di specie.

In conformità dell’orientamento prevalente in dottrina e in giurisprudenza, devesi, quindi, ribadire che l’azione di regolamento di confine ha natura reale e petitoria ed è imprescrittibile, a meno che non si eccepisca l’usucapione; tale asserzione trova la sua ragion d’essere nella situazione di incertezza, oggettiva e soggettiva in cui versano i fondi contigui e, proprio per ciò, la legge richiede che per la soluzione del caso si faccia riferimento ai titoli di proprietà e, in ultima analisi, ai dati catastali.

Con il secondo motivo di ricorso, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 832 e 850 c.c. e vizio di motivazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, si censura la sentenza impugnata per avere determinato la linea di confine, senza tener conto delle conseguenze che dalla pronuncia sarebbero derivate alla proprietà dei ricorrenti, la quale verrebbe a ridursi in estensione a vantaggio del fondo dei con venuti, senza che una domanda in tal senso sia stata proposta dagli stessi.

Anche tale motivo è infondato. Ben vero, la decisione adottata consegue ad una seconda verifica tecnica, disposta in sede di appello, della superficie disponibile che ciascuna delle parti in causa avrebbe dovuto tenere in base al proprio titolo di proprietà.

Vero è che in ipotesi di determinazione del confine tra due fondi, costituenti lotti separati di un appezzamento di terreno in origine unico, suddiviso in un numero di lotti maggiore di due, si deve necessariamente fare riferimento alle misure risultanti dalle planimetrie allegate agli atti di vendita e al tipo di frazionamento contenente gli estremi della lottizzazione, ma tale aspetto della vicenda non è stato evidenziato in ricorso nè risulta che sia stato oggetto di specifica richiesta istruttoria in sede di merito.

D’alto canto, la decisione adottata non preclude il diritto dei ricorrenti di recuperare la superficie mancante, proponendo la stessa azione nei confronti dei confinanti P. e V., cosa che non è avvenuta nel presente processo, essendosi i ricorrenti limitati a chiedere, in via generale ed astratta, che gli effetti della decisione fossero riversati sui terzi chiamati in causa.

Quanto alle spese del presente giudizio, sussistono buoni motivi, agevolmente desumibili dalla decisione adottata, per ritenerle interamente compensate fra le parti.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e compensa le spese.

Redazione