Corte di Cassazione Civile sez. II 25/11/2010 n. 23942

Redazione 25/11/10
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(omissis)
Con sentenza depositata l’8 agosto 2005, il giudice di pace di Roma respingeva l’opposizione proposta dal cittadino rumeno xy avverso il verbale di accertamento dei Carabinieri di Roma, con il quale era stata constatata la circolazione alla guida di un veicolo senza possesso di patente di guida. Rilevava che il ricorrente non era in possesso di patente di guida valida per il territorio italiano, non era residente in Italia e che, una volta acquisita la residenza anagrafica, avrebbe dovuto provvedere alla conversione della propria patente di guida, cosa che non aveva fatto.
L’opponente ha proposto ricorso per cassazione, notificato il 30 ottobre – 3 novembre 2006, affidandosi a due motivi.
Il Ministero della Difesa è rimasto intimato.
Trattata con rito camerale, all’adunanza del 15 ottobre 2009 la causa è stata rimessa a pubblica udienza.

Motivi della decisione
Il ricorso lamenta violazione dell’art. 116 e dell’art. 136 del codice della strada. e vizi di motivazione. Il ricorrente espone:
1 – che al momento dell’accertamento egli era in possesso di valida patente di guida rilasciata dalla competente autorità rumena;
2 – che l’art. 136 C.d.S. prevede che i titolari di patente in corso di validità, rilasciata da uno Stato membro della Comunità economica europea, che abbiano acquisito la residenza anagrafica in Italia, possono ottenere, a richiesta e dietro consegna della suddetta patente, la patente di guida delle stesse categorie per le quali è valida la loro patente senza sostenere l’esame di idoneità di cui all’articolo 121, e che le stesse disposizioni si applicano, a condizione di reciprocità, anche ai titolari di patenti di guida rilasciate da Paesi non comunitari, fatto salvo quanto stabilito in accordi internazionali.
3 – che a seguito di accordi internazionali il titolare di patente di guida emessa dalle Autorità delle parti contraenti può guidare nel territorio dell’altra parte, purché sia in possesso di traduzione ufficiale della patente o di patente internazionale;
4 – che la validità di tale patente cessa solo dopo un anno dall’acquisizione di residenza sul territorio dell’altra parte.
Rileva che egli, all’epoca non residente in Italia, era in possesso di patente valida fino al 2 giugno 2007 e circolava munito di traduzione giurata della stessa, così soddisfacendo i requisiti di legge. Contesta la contraddittorietà della sentenza che, al secondo punto della motivazione, ha affermato che egli non era residente in Italia e subito dopo gli ha rimproverato di non aver ottemperato all’obbligo di conversione della patente, previsto per lo straniero che sia già residente nel nostro paese.
Tutte le censure sono fondate.
Lo è, manifestamente, la seconda, posto che con palese contraddizione è stata illogicamente rilevata la necessità di conversione della patente per un soggetto non residente in Italia, pur dando atto che la normativa prevede ciò per chi abbia conseguito la residenza anagrafica e che l’opponente non era in tale condizione.
Ma è fondata anche la prima censura, atteso che l’accordo bilaterale 17 giugno 2002 n. 06513498, entrato in vigore il 20 agosto 2002, avente durata indeterminata, prevede quanto dedotto dal ricorrente, (supra sub 3 e 4), in ordine alla facoltà di guida del cittadino in Italia, se munito di patente emessa nel suo Paese, accompagnata da traduzione ufficiale. Il giudice di pace ha dunque fatto malgoverno della normativa vigente, trascurando di verificare, come gli imponeva l’articolo 136 del codice della strada il tenore della Convenzione internazionale vigente e di trarne, previa verifica delle condizioni di fatto, le conseguenze del caso; ciò dovrà fare in sede di rinvio.
Segue da quanto esposto la cassazione della sentenza impugnata e il rinvio ad altro giudice di pace di Roma, che si atterrà alla Convenzione citata e motiverà in ordine alla sussistenza nella specie delle condizioni legittimanti la guida del veicolo.
Provvederà inoltre sulle spese di questo grado di giudizio.

P.Q.M.
LA CORTE accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa, anche per le spese, ad altro giudice di pace di Roma.
(omissis)

Redazione