Corte di Cassazione Civile sez. II 24/9/2009 n. 20611; Pres. Mensitieri A.

Redazione 24/09/09
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FATTO E DIRITTO

1. – R.L. impugna la sentenza n. 3 del 2005 del Giudice di Pace di Busto Arsizio del 13 dicembre 2004, depositata l’11 gennaio 2005, che ha rigettato la sua opposizione avverso l’accertamento di violazione all’art. 142 C.d.S., comma 9, effettuato dalla Polizia stradale di (omissis) tramite autovelox 104/C2.

2. – Il Giudice di Pace rigettava l’opposizione, ritenendo correttamente operata la contestazione differita ai sensi della L. n. 168 del 2002, art. 4, e legittimamente disposta la sospensione della patente e la decurtazione dei punti, dovendosi ritenere l’opponente, quale utilizzatore del veicolo noleggiato, anche suo conducente al momento dell’accertamento.

3. – L’odierno ricorrente formula tre motivi di ricorso. Resiste con controricorso l’amministrazione intimata.

4. – Con il primo motivo il ricorrente lamenta che il Giudice di Pace ha ritenuto applicabile nei suoi confronti l’art. 126 bis C.d.S., quanto alle sanzioni accessorie, essendo risultato solo utilizzatore, in virtù di noleggio, del veicolo questione e non anche conducente. E ciò in relazione alla dichiarata incostituzionalità, in parte qua, del disposto della norma in questione con la sentenza n. 27 del 2005 della Corte costituzionale, applicabile anche al giudizio in questione perchè ancora pendente. Ancora il ricorrente lamenta l’illegittimità della mancata immediata contestazione in relazione alla tipologia di apparecchiatura utilizzata, che consentiva anche l’accertamento della violazione sia prima che al momento del passaggio del veicolo con ciò rendendo possibile l’immediata contestazione. Inoltre il Giudice di Pace aveva errato nel ritenere che l’applicazione della L. n. 168 del 2002, art. 4, poteva determinare l’estensione dell’esonero della immediata contestazione.

Con il secondo motivo il Russo deduce vizi di motivazione non avendo chiarito il Giudice di Pace in base a quali elementi aveva raggiunto la conclusione che il giorno del fatto l’utilizzatore del veicolo, odierno ricorrente era anche alla guida dello stesso.

Il ricorso è fondato nei limiti di seguito indicati.

Occorre osservare, infatti, che "in caso di violazione delle norme sulla circolazione commesse dal conducente di un veicolo concesso in locazione finanziaria (leasing), obbligato in solido con il trasgressore per il pagamento della sanzione pecuniaria nonchè responsabile in solido con il conducente ai sensi dell’art. 2054 c.c., comma 3, è esclusivamente l’utilizzatore del veicolo e non anche il proprietario concedente, vertendosi, ai sensi dell’art. 91 nuovo C.d.S., comma 2, e art. 196 C.d.S., in ipotesi di responsabilità alternativa e non concorrente, poichè solo l’utilizzatore ha la disponibilità giuridica dei godimento del bene e quindi la possibilità di vietarne la circolazione" (Cass. 2004 n. 10034).

La posizione di colui che noleggia l’auto viene, quindi, equiparata a quella del proprietario o usufruttario del veicolo, che resta comunque distinta da quella del conducente ai fini che qui interessano.

Solo al conducente potevano essere riferibili i provvedimenti relativi alla sospensione della patente e alla decurtazione dei punti dalla patente e ciò in conformità alla sentenza della Corte Costituzionale n. 27 del 2005, applicabile al caso in questione essendo pendente il relativo giudizio. In mancanza di accertamento in ordine alla circostanza relativa alla individuazione in concreto del conducente del veicolo al momento della infrazione, la relativa opposizione doveva essere, quindi, accolta. Al riguardo è fondato il secondo motivo relativo al difetto di motivazione in punto individuazione del conducente del veicolo, posto che non vi fu contestazione immediata e che l’odierno ricorrente negò di trovarsi alla guida dello stesso. Nè la circostanza di essere utilizzatore del veicolo (per averlo noleggiato) determina automaticamente, come sembra aver ritenuto il giudicante, che egli fosse anche alla guida del veicolo.

Va invece rigettata la censura (contenuta nel primo motivo) relativa alla nullità per mancata immediata contestazione, restando applicabile la L. n. 168 del 2002, art. 4, che consente la contestazione differita nel caso di uso di tali apparecchiature, risultando dal verbale che la violazione fu accertata nei luoghi indicati da tale normativa.

Il ricorso può essere deciso nel merito, potendosi dichiarare inapplicabili al ricorrente le sanzioni relative alla decurtazione dei punti dalla patente ed alla sua sospensione. Trovando solo in parte accoglimento il ricorso si ritiene sussistano giusti motivi per disporre la compensazione delle spese.

P.Q.M.

LA CORTE accoglie il ricorso per quanto in motivazione per la parte relativa alle sanzioni accessorie (decurtazione punti dalla patente e sua sospensione) e rigetta per il resto; decidendo nel merito dichiara inapplicabili le sanzioni relative alla decurtazione dei punti dalla patente ed alla sua sospensione.

Spese compensate.

Redazione