Corte di Cassazione Civile sez. II 24/3/2011 n. 6889

Redazione 24/03/11
Scarica PDF Stampa

Il richiamo alle modalità previste dal codice di rito, rende applicabile l’articolo 160 del codice, che fa salva l’applicazione dell’articolo 156 sulla rilevanza della nullità (Cass. 11548/2007 e in precedenza, con riferimento alla notifica dell’ordinanza ingiunzione, Cass. 18055/2004).

(omissis)
PREMESSO IN FATTO
Con la sentenza impugnata il Tribunale di Roma, rigettando l’appello dell’amministrazione dell’Interno, ha confermato la sentenza del Giudice di pace che aveva accolto l’opposizione della sig.ra xx avverso verbale di accertamento di contravvenzione al codice della strada .
Il Tribunale ha ritenuto la nullità della notifica del verbale perchè avvenuta mediante consegna di una fotocopia non autenticata dell’atto ed ha aggiunto che, d’altra parte, l’amministrazione, contumace in primo grado, non aveva in quella sede ottemperato all’ordine del giudice di produrre l’originale.
L’amministrazione dell’Interno ha quindi proposto ricorso per cassazione per due motivi, cui l’intimata ha resistito con controricorso contenente anche ricorso incidentale per un motivo.
Con relazione ai sensi dell’articolo 380 bis cod. proc. civ. il Consigliere relatore ha espresso l’avviso dell’infondatezza del ricorso principale e della fondatezza del ricorso incidentale.
Il P.M. non ha presentato conclusioni scritte e le parti private non hanno presentato memorie.

CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi principale e incidentale vanno previamente riuniti ai sensi dell’articolo 335 c.p.c.
Con il primo motivo del ricorso principale, denunciando errore di diritto, si ripropone la questione della validità della notifica del verbale, sostenendo che non è necessaria la consegna di un originale o di una copia autenticata di esso al destinatario.
Contrariamente a quanto sostenuto nella relazione ex articolo 380 bis c.p.c., il motivo è fondato.
Questa Corte, infatti, ha già avuto occasione di chiarire che la nullità della notifica del verbale di accertamento di violazioni amministrative è sanata, per il raggiungimento dello scopo, dalla proposizione di una tempestiva e rituale opposizione, a norma della legge n. 689 del 1981, ex articolo 22, atteso che l’articolo 18, comma 4, della stessa legge, disponendo che la notificazione è eseguita nelle forme richieste dall’articolo 14, il quale al comma 4, richiama le modalità previste dal codice di rito, rende applicabile l’articolo 160 del codice, che fa salva l’applicazione dell’articolo 156 sulla rilevanza della nullità (Cass. 11548/2007 e in precedenza, con riferimento alla notifica dell’ordinanza ingiunzione, Cass. 18055/2004).
4. – Con il secondo motivo, denunciando vizio di motivazione, sì censura l’affermazione della omessa produzione dell’originale del verbale, nonostante l’ordine del giudice di primo grado, da parte dell’amministrazione contumace. Si osserva che l’unico ordine impartito dal Giudice di pace era quello di produzione di copia (non, quindi, dell’originale) degli atti ai sensi della legge  24 novembre 1981, n. 689, ex articolo 23, comma 2.
4.1. – Il motivo è assorbito a seguito dell’accoglimento del precedente.
5. – Del pari assorbito è l’unico motivo del ricorso incidentale, con cui si deduce l’omissione di pronunzia del giudice di appello sullo specifico motivo di gravame incidentale con cui veniva richiesta la condanna dell’amministrazione soccombente alle spese del giudizio di primo grado, ingiustamente compensate dal Giudice di pace con motivazione di stile.
6. – In conclusione, a seguito dell’accoglimento del primo motivo del ricorso principale la sentenza impugnata va cassata. Non essendo, peraltro, necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito (articolo 384 cod. proc. civ., comma 1, ult.) con il rigetto dell’opposizione proposta davanti al Giudice di pace.
Le spese del giudizio di secondo grado e del giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza, mentre non vi è luogo a provvedere su quelle del giudizio di primo grado, nel quale l’amministrazione vittoriosa non si è costituita.

P.Q.M.
La Corte, riuniti i ricorsi, accoglie il primo motivo del ricorso principale, dichiara assorbito il secondo e il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l’opposizione proposta davanti al Giudice di pace e condanna l’opponente.
(omissis)

Redazione