Corte di Cassazione Civile sez. II 24/3/2011 n. 6886

Redazione 24/03/11
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(omissis)
Premesso in fatto che nella relazione ai sensi dell’articolo 380-bis cod. proc. civ.., si legge quanto segue:
"Con la sentenza impugnata il Tribunale di Orvieto ha accolto l’appello proposto dal Comune di … avverso la sentenza con cui il Giudice di pace di Città della Pieve aveva, a sua volta, accolto l’opposizione del sig. omissis a verbale di accertamento di violazione del codice della strada .
Il ricorso per cassazione del sig. omissis contiene due motivi, con cui complessivamente si deduce la nullità insanabile della notificazione dell’atto di appello in quanto effettuata presso la cancelleria del giudice di primo grado pur avendo l’appellato, difesosi personalmente davanti a quel giudice, eletto domicilio non presso la cancelleria del medesimo, bensì in ……
I motivi di ricorso sono manifestamente fondati, alla luce della costante giurisprudenza di questa Corte secondo cui, in materia di opposizione a sanzione amministrativa, la notificazione dell’impugnazione nei confronti dell’opponente che sia stato in giudizio di persona e non abbia fatto dichiarazione di residenza o, di domicilio nel comune ove ha sede il giudice adito, va eseguita presso la parte personalmente e non – pena la sua inesistenza – mediante deposito presso la cancelleria del primo giudice, atteso che la legge 24 novembre 1981, n. 689, ex articolo 22, comma 5, il quale prescrive, in presenza delle suddette condizioni, che le notificazioni vengono eseguite mediante deposito in cancelleria, trova applicazione nei confronti dei soli atti intermedi del processo, non già dell’atto di impugnazione della sentenza (ex multis, Cass. 8883/2006, 7675/2004, 1046/2004, 16917/2003, riferite a ricorsi per cassazione)".

CONSIDERATO IN DIRITTO
che detta relazione è stata ritualmente comunicata al P.M. e notificata agli avvocati delle parti, i quali non hanno presentato conclusioni o memorie;
che la stessa è condivisa dal Collegio;
che il ricorso va quindi accolto e la sentenza impugnata va cassata senza rinvio, ai sensi dell’articolo 382 comma 3, ultima parte del cod. proc. civ., dato che il processo non poteva essere proseguito in grado di appello a causa dell’insanabile nullità della notifica del suo atto introduttivo e del conseguente passaggio in giudicato della sentenza di primo grado;
che vanno poste a carico dell’amministrazione soccombente le spese di entrambi i gradi del giudizio, liquidate in dispositivo.

P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa senza rinvio la sentenza impugnata e condanna il Comune di P. alle spese processuali.
(omissis)

Redazione