Corte di Cassazione Civile sez. II 24/3/2011 n. 6883

Redazione 24/03/11
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(omissis)
PREMESSO IN FATTO
che nella relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., si legge quanto segue:
"Il ricorso è manifestamente fondato. Deve essere accolto l’unico motivo, con cui è stata denunciata l’erronea declaratoria di inammissibilità dell’opposizione, pronunciata della L. n. 689 del 1981, ex art. 23, comma 1, atteso che il Giudice di pace, nel ritenere intempestiva l’opposizione proposta dal ricorrente, ha fatto riferimento al deposito e non alla data di spedizione del ricorso, di cui invece va tenuto conto secondo quanto al riguardo statuito dalla pronuncia n. 98 del 2004 della Corte Costituzionale; nella specie è infatti risultato che l’opposizione era stata spedita il 12.6.2007, cioè nel termine di sessanta giorni dalla notifica del verbale di contravvenzione al codice della strada avvenuta il 14.4.2007".

CONSIDERATO IN DIRITTO
che detta relazione è stata ritualmente comunicata al P.M. e notificata all’avvocato della parte ricorrente (l’amministrazione intimata non ha svolto difese), i quali non hanno presentato conclusioni o memorie;
che la stessa è condivisa dal Collegio;
che, pertanto, il ricorso va accolto e l’ordinanza impugnata cassata con rinvio al giudice indicato in dispositivo, il quale provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa l’ordinanza impugnata e rinvia, anche per le spese, al Giudice di pace di Roma in persona di altro giudicante.
(omissis)

Redazione