Corte di Cassazione Civile sez. II 22/6/2010 n. 15105

Redazione 22/06/10
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L’obbligo della preventiva segnalazione dell’apparecchio di rilevamento della velocità previsto dall’art. 4 del d.l. n. 121 del 2002, conv. nella legge n. 168 del 2002, per i soli dispositivi di controllo remoto senza la presenza diretta dell’operatore di polizia, menzionati nell’art. 201, comma 1-bis, lett. f), del codice della strada, è stato successivamente esteso, con l’entrata in vigore dell’art. 3 del d.l. n. 117 del 2007, conv. nella l. n. 160 del 2007, a tutti i tipi e modalità di controllo effettuati con apparecchi fissi o mobili installati sulla sede stradale, nei quali, perciò, si ricomprendono ora anche gli apparecchi elettronici gestiti direttamente e nella disponibilità degli organi di polizia (Cass. 656/2010).

(omissis)
Fatto e diritto
Il giudice di pace di ****** con sentenza del 21 febbraio 2006 rigettava l’opposizione proposta da M.  M. avverso il Prefetto di Catanzaro, per impugnare l’ordinanza ingiunzione n. 27672/2004 relativa a violazione dell’art. 142 comma 8 CdS accertata il 19 marzo 2004. Rilevava tra l’atro che parte ricorrente non aveva offerto idonea prova della eccessiva distanza dal luogo del rilevamento del segnale indicante la presenza di possibili apparecchiature elettroniche; che non era stato dimostrato il difetto funzionamento dell’apparecchio, peraltro regolarmente omologato; che i vigili urbani erano legittimati al rilevamento delle infrazioni al codice della strada commesse nel territorio di competenza.
L’opponente ha proposto ricorso per cassazione, notificato il 21 febbraio 2007 al comune di ******, rimasto intimato, e all’Ufficio Territoriale del Governo di Catanzaro, che ha resistito con controricorso.
Avviata la trattazione con il rito previsto per il procedimento in camera di consiglio, il procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso perché manifestamente infondato.
Parte ricorrente ha depositato in memoria.
Primo e secondo motivo di ricorso muovono dall’assunto che la presenza sulle strade di dispositivi di rilevamento elettronico della velocità deve essere segnalata agli automobilisti. La prima censura deduce che, sul tratto della strada statale 106 in cui avvenne l’accertamento, il cartello indicante la presenza dei rilevatori di velocità era stato apposto dopo l’elevazione del verbale e che a tal fine le fotografie prodotte in giudizio erano da considerare probanti, in quanto non disconosciute dall’amministrazione.
Il secondo motivo denuncia violazione dell’art. 2697 c.c., per l’inversione dell’onere della prova che sarebbe stata determinata dal giudice facendo carico all’opponente di dar prova della mancanza di segnalazione dei rilevatori: doveva essere invece l’amministrazione a dimostrare la sussistenza dei presupposti per irrogare la sanzione.
Entrambe le censure sono prive di pregio, atteso che non sussisteva nella specie l’obbligo di presegnalazione posto a fondamento dei motivi di ricorso. Questa Corte ha chiarito che l’obbligo della preventiva segnalazione dell’apparecchio di rilevamento della velocità previsto dall’art. 4 del d.l. n. 121 del 2002, conv. nella legge n. 168 del 2002, per i soli dispositivi di controllo remoto senza la presenza diretta dell’operatore di polizia, menzionati nell’art. 201, comma 1-bis, lett. f), del codice della strada, è stato successivamente esteso, con l’entrata in vigore dell’art. 3 del d.l. n. 117 del 2007, conv. nella l. n. 160 del 2007, a tutti i tipi e modalità di controllo effettuati con apparecchi fissi o mobili installati sulla sede stradale, nei quali, perciò, si ricomprendono ora anche gli apparecchi elettronici gestiti direttamente e nella disponibilità degli organi di polizia (Cass. 656/2010). Orbene, nel caso di specie, relativo a violazione accertata nel 2004, l’apparecchio autovelox era utilizzato direttamente dagli agenti accertatori, come si legge nella sentenza impugnata, riportata in ricorso. Ne consegue che, in forza della normativa all’epoca vigente, non sussisteva, come dianzi detto, obbligo di segnalazione, restando così irrilevanti le doglianze suesposte.
Va aggiunto che del tutto inammissibile, perché nuovo e sorretto da documentazione tardivamente prodotta solo in sede di legittimità, è il profilo del primo motivo di ricorso con il quale il ricorrente deduce la illegittimità del verbale per l’asserita non visibilità del segnale prescrittivo del limite di velocità.
Con l’ultimo motivo di ricorso (violazione art. 2, art. 12 c. 1 lett. E del CdS e dell’art. 4 L 168/02) il M. sostiene che la polizia municipale non aveva competenza per procedere all’accertamento della violazione sulla strada statale 106, appartenente allo Stato.
Anche la terza doglianza è manifestamente infondata: questa Corte da tempo ha affermato che gli agenti e gli ufficiali di polizia municipale, in conformità alla regola generale stabilità dall’articolo 13 della legge n. 689 del 1981 in tema di accertamento delle sanzioni amministrative pecuniarie, in quanto organi di polizia giudiziaria con competenza estesa su tutto il territorio comunale, hanno il potere di accertare le violazioni in materia di circolazione stradale punite con sanzioni amministrative pecuniarie in tutto tale territorio, senza che detto potere risulti da alcuna norma condizionato a singoli atti di investitura, sia dall’interno che fuori dei centri abitati. Gli  accertamenti delle violazioni del codice della strada compiuti in tale territorio dagli agenti e ufficiali di polizia municipale debbono ritenersi perciò stesso legittimi sotto il profilo della competenza dell’organo accertatore, restando l’organizzazione, la direzione e il coordinamento del servizio elementi esterni all’accertamento, ininfluenti su detta competenza (Cass 22366/06; 5199/07; 5771/08; 3019/02). Con l’ovvia precisazione (cfr Cass 14179/07) che tale potere si riferisce a qualunque tipo di strada. Discende da quanto esposto il rigetto del ricorso e la condanna alla refusione delle spese di lite in favore dell’amministrazione costituita, spese liquidate in dispositivo.

P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna parte ricorrente alla refusione in favore dell’Ufficio Territoriale del Governo di Catanzaro delle spese di lite liquidate in euro 400 per onorari, oltre rimborso delle spese prenotate a debito.
(omissis)

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