Corte di Cassazione Civile sez. II 19/11/2007 n. 23982

Redazione 19/11/07
Scarica PDF Stampa

Fatto e Diritto

S. e C.P. impugnano per cassazione i capi 1 e 2 della sentenza 21.2.05 con la quale il G.d.P. di Treviglio ha rigettato, dopo averle riunite, le opposizioni che ciascun d’essi aveva proposte avverso il verbale d’accertamento di violazione n. (omissis) del (omissis) redatto dalla polizia municipale del Comune di Ciserano.

Parte intimata non svolge attività difensiva.

Attivatasi procedura ex art. 375 c.p.c., il Procuratore ******** fa pervenire requisitoria scritta nella quale, concordando con il parere espresso nella nota di trasmissione, conclude chiedendo la reiezione del ricorso siccome manifestamente infondato.

Insistono i ricorrenti con memoria.

Al riguardo le considerazioni svolte dal Procuratore ******** e la conclusione cui è pervenuto sono senza dubbio da condividere.

Con unico complesso motivo, i ricorrenti si dolgono – denunziando violazione del D.D.L. n. 121 del 2002, art. 4, comma 3 e L. n. 168 del 2002, dell’art. 142 C.d.S., comma 6 nonchè vizi di motivazione – che il giudice a quo abbia disatteso la loro argomentazione difensiva basata sull’inidoneità allo scopo, in relazione alla richiamata normativa, dell’apparecchiatura di rilevamento delle infrazioni per eccesso di velocità denominata TELELASER in quanto priva di dispositivo d’accertamento fotografico dell’identità del veicolo cui è addebitata la trasgressione.Censura in tal senso è manifestamente infondata alla luce della giurisprudenza di legittimità formatasi sull’argomento e dalla quale questo Collegio non ha ragione di discostarsi (e pluribus, da ultimo, Cass. 24.4.06 n. 9532, 26.4.05 n. 8675, 20.4.05 n. 8232).

L’art. 142 C.d.S., comma 6, dispone che "per la determinazione dell’osservanza dei limiti di velocità sono considerate fonti di prova le risultanze di apparecchiature debitamente omologate, nonchè le registrazioni del cronotachigrafo e i documenti relativi ai percorsi autostradali, come precisato dal regolamento".

L’art. 345 del regolamento di esecuzione, sotto la rubrica "Apparecchiature e mezzi di accertamento della osservanza dei limiti di velocità", a sua volta, dispone, al comma 1, che "Le apparecchiature destinate a controllare l’osservanza dei limiti di velocità devono essere costruite in modo da raggiungere detto scopo fissando la velocità del veicolo in un dato momento in modo chiaro ed accettabile, tutelando la riservatezza dell’utente"; al secondo comma, che "le singole apparecchiature devono essere approvate dal Ministero dei lavori pubblici"; al comma 4, che "per l’accertamento delle violazioni dei limiti di velocità, le apparecchiature di cui al comma 1 devono essere gestite direttamente dagli organi di polizia stradale di cui all’art. 12 C.d.S. e devono essere nella disponibilità degli stessi".

Le apparecchiature elettroniche di controllo della velocità devono, dunque, essere omologate, devono consentire di fissare la velocità del veicolo in un dato momento in modo chiaro ed accettabile e possono essere utilizzate esclusivamente dagli organi di polizia stradale di cui all’art. 12 C.d.S. (comma 1: "L’espletamento dei servizi di polizia stradale previsti dal presente codice spetta: a) in via principale alla specialità Polizia Stradale della Polizia di Stato; b) alla Polizia di Stato; c) all’Arma dei carabinieri; d) al Corpo della guardia di finanza; d – bis) ai Corpi e ai servizi di polizia provinciale, nell’ambito del territorio di competenza; e) ai Corpi e ai servizi di polizia municipale, nell’ambito del territorio di competenza; f) ai funzionar del Ministero dell’interno addetti al servizio di polizia stradale; f – bis) al Corpo di polizia penitenziaria e al Corpo forestale dello Stato, in relazione ai compiti di istituto").

Non è, invece, richiesto, come ritenuto dai ricorrenti, che esse siano anche munite di dispositivi in grado d’assicurare una documentazione, con modalità meccaniche automatiche, quale la fotografica, dell’accertamento dell’infrazione, in quanto la fonte primaria prescrive solo che le apparecchiature elettroniche possano costituire fonte di prova, se debitamente omologate.

La norma regolamentare, alla quale rinvia l’art. 142 C.d.S., comma 6, stabilisce i requisiti ai quali è subordinata l’omologazione delle apparecchiature elettroniche, tra i quali l’idoneità a consentire la rilevazione della velocità del veicolo in modo chiaro ed accertabile, requisito che presuppone unicamente la determinazione inequivoca della velocità del veicolo, ben potendo poi l’individuazione di questo essere demandato all’agente di polizia addetto all’apparecchiatura stessa, come prescritto dal surrichiamato art. 345 reg. C.d.S., e ciò fa senza alcun esplicito riferimento alla documentazione fotografica od altrimenti meccanica dell’individuazione stessa.

Nè potrebbe arguirsi l’indispensabilità di detta documentazione, per rendere la rilevazione della velocità chiara ed accertabile, dal fatto che la disposizione regolamentare prescriva che l’accertamento debba avvenire tutelando la riservatezza dell’utente, in quanto dalla previsione esplicita, tra l’altro a diverso fine, d’una modalità d’accertamento, riferibile all’eventuale documentazione fotografica dell’infrazione commessa, non può trarsi la conseguenza ch’essa costituisca l’unica modalità d’individuazione del veicolo normativamente consentita od obbligatoria.

In considerazione della materia oggetto di regolamentazione e della rapida evoluzione tecnologica, deve, anzi, ritenersi che opportunamente la fonte regolamentare si sia limitata a prevedere che le apparecchiature debbano consentire di fissare la velocità del veicolo in un determinato momento in modo chiaro e accertabile, e non abbia, viceversa, delineato anche le caratteristiche ne-cessarie per l’omologazione, attestandosi sulla tipologia delle apparecchiature all’epoca esistenti.

Alle esaminate disposizioni di carattere generale si è successivamente aggiunta – ma non sostituita, in ragione della specificità delle ipotesi previste e regolate – la norma speciale posta dal D.L. 20 giugno 2002, n. 168, art. 4 come convertito con modificazioni dalla L. 1 agosto 2002, n. 168, con la quale il legislatore, dopo aver disposto, al comma 1, che sulle particolari strade indicatevi possano essere utilizzati od installati dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico … finalizzati al rilevamento a distanza delle infrazioni alle norme di comportamento di cui agli artt. 142 e 148 C.d.S., prescrive, al comma 3, che, in tal caso, la violazione debba essere documentata con sistemi fotografici, di ripresa video o con analoghi dispositivi che … consentano di accertare, anche in tempi successivi, le modalità di svolgimento dei fatti costituenti illecito amministrativo nonchè i dati d’immatricolazione del veicolo ovvero il responsabile della circolazione, specificando, altresì, che gli apparecchi di rilevamento automatico della violazione debbono essere approvati od omologati ai sensi dell’art. 45 C.d.S. ove utilizzati senza la presenza od il diretto intervento degli agenti preposti.

Un’interpretazione letterale e razionale della norma in esame, con particolare riferimento ai due periodi dei quali si compone il comma 3, evidenzia come la previsione d’apparecchiature capaci di documentare mediante fotografia o simili le modalità della violazione e l’identificazione del veicolo attenga alle ipotesi nelle quali l’accertamento abbia luogo in un momento successivo, id est in base alla lettura della documentazione stessa (previa stampa di quanto registrato su pellicola o memory stick o altro supporto), essendo mancata la presenza degli agenti al momento della violazione;

diversamente, nelle ipotesi in cui la violazione si verifichi su strade diverse da quelle considerate, con apparecchiature non predisposte per la memorizzazione fotografica dell’infrazione e, comunque, alla presenza degli agenti, rimane valida l’applicazione della normativa generale, per la quale, come si è visto, questi ultimi possono rilevare mediante lo strumento il dato tecnico della violazione e contestualmente procedere di persona all’identificazione del veicolo.

Al qual riguardo, è noto che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità (e pluribus, nel tempo, S.U. 25.11.90, n. 12545; 5.12.95, n. 12846; 22.3.95, n. 3316, 5.2.99 n. 1006, 8.3.01 n. 3350, 3.12.02 n. 17106), nel giudizio d’opposizione avverso l’ingiunzione di pagamento di una sanzione amministrativa, il verbale d’accertamento dell’infrazione fa piena prova, fino a querela di falso, dei fatti in esso attestati dal pubblico ufficiale come avvenuti in sua presenza, descritti senza margini d’apprezzamento, nonchè della sua provenienza dal pubblico ufficiale medesimo, stante l’efficacia probatoria privilegiata attribuita all’atto pubblico dall’art. 2700 c.c. in ragione della cui ratio debbono, per converso, ritenersi prive di efficacia probatoria le valutazioni soggettive del verbalizzante.

Ne consegue che l’accertamento delle violazioni alle norme sulla velocità deve ritenersi provato sulla base della verbalizzazione dei rilievi tratti dalle apparecchiature previste dal detto art. 142 C.d.S. e delle constatazioni personali degli agenti – constatazioni che, attenendo a dati obiettivi quali la lettura del display dello strumento e la rilevazione del numero della targa, non costituiscono "percezioni sensoriali" implicanti margini d’apprezzamento individuali, come ritenuto dal giudice a quo – facendo infatti prova il verbale fino a querela di falso dell’effettuazione di tali rilievi e constatazioni, mentre le risultanze di essi valgono invece fino a prova contraria, che può essere data dall’opponente in base alla dimostrazione del difetto di funzionamento dei dispositivi, anche occasionale in relazione alle condizioni della strada e del traffico al momento della rilevazione, da fornirsi in base a concrete circostanze di fatto (Cass. 5.7.06 n. 15324, 29.3.06 n. 7126, 10.1.05 n. 287, 20.4.05 n. 8232, 24.3.04 n. 5873, 12.7.01 n. 9441, 25.5.01 n. 7106).

Orbene, con riferimento all’apparecchiatura denominata TELELASER, debitamente omologata, è ingiustificata la tesi dei ricorrenti intesa ad escludere che l’accertamento della velocità, con riferimento ad un singolo determinato veicolo, potesse essere idoneamente documentato dal verbale degli agenti addetti alla rilevazione, essendo il relativo verbale assistito di efficacia probatoria fino a querela di falso quanto ai dati in esso attestati dal pubblico ufficiale, ed altrettanto ingiustificata è la tesi per cui la dizione dell’art. 345 reg. C.d.S. d’esecuzione "in modo chiaro e accertabile" implichi la necessità che l’apparecchiatura elettronica fornisca anche prova documentale, fotografica od altrimenti meccanica automatica, dell’individuazione del veicolo e non solo della velocità dello stesso.

D’altra parte, all’esame dell’impugnata sentenza – che non viene espressamente impugnata sul punto per omessa pronunzia ex art. 112 c.p.c., e art. 360 c.p.c., n. 4 – non risulta che gli opponenti avessero dedotto elementi dai quali desumere un cattivo funzionamento dell’apparecchio utilizzato nella circostanza, donde doveva essere tratta la conclusione che le risultanze dell’accertamento compiuto con l’apparecchiatura elettronica non erano state vinte da prova contraria.

In difetto della qual deduzione e prova del difettoso funzionamento dell’apparecchiatura di rilevamento devesi concludere che l’accertamento dell’infrazione è valido e legittimo, dacchè, da un lato, l’apparecchiatura telelaser consente la visualizzazione della velocità rilevata e rilascia anche uno scontrino contenente i dati rilevati, dall’altro, la riferibilità della velocità ad un veicolo determinato discende dall’operazione di puntamento e, quindi, d’identificazione del veicolo stesso effettuata dall’agente di polizia stradale che ha in uso l’apparecchiatura in questione.

Nessuna delle esaminate ragioni di censura meritando accoglimento, il ricorso va, dunque, respinto.

Parte intimata non avendo svolto attività difensiva, non v’ha luogo a pronunzia sulle spese.

P.Q.M.
LA CORTE

respinge il ricorso

Redazione