Corte di Cassazione Civile sez. II 18/12/2008 n. 29709

Redazione 18/12/08
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SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE II CIVILE
Sentenza 18 dicembre 2008, n. 29709

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con atto notificato il 14. 7. 2006, il Comune di Scarperia ricorre, sulla base di un unico motivo, per la cassazione della sentenza del giudice di pace di Borgo San Lorenzo del 3.2.2006, che aveva annullato i verbali della polizia municipale di Scarperia del 21.7.2005 e dell’8.8.2005 che avevano contestato a **** la violazione dell’art. 157 C.d.S., commi 5 e 8, ritenendo il fatto non sanzionabile per insufficienza di prove sull’elemento psicologico.
L’intimato **** si è costituito con controricorso.
Attivata procedura ex art. 375 c.p.c., gli atti sono stati trasmessi al Procuratore Generale, che ha concluso per la trattazione del ricorso in Camera di consiglio e per il suo accoglimento per manifesta fondatezza.
Con l’unico motivo il ricorso denunzia omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia e violazione dell’art. 194 C.d.S., e L. n. 689 del 1981, art. 3, censurando la sentenza impugnata per avere annullato i verbali opposti ritenendo che, stante la presenza nel luogo della infrazione di altri mezzi parcheggiati in modo irregolare non contravvenzionati, il ricorrente fosse caduto in buona fede in errore in ordine alla non illegittimità della sua condotta in ragione della tolleranza tacita dell’Autorità.
Il motivo è manifestamente fondato.
L’argomentazione del giudice di pace, che ha dedotto dal fatto che altri veicoli parcheggiati in modo irregolare non fossero stati contravvenzionati una sorta di tolleranza tacita dell’Autorità alla commissione dell’illecito amministrativo, tale da influire sulla sussistenza della colpa, non può essere in alcun modo condivisa, tanto con riferimento al procedimento logico deduttivo, atteso che la conclusione viene tratta da circostanza la non contestazione della violazione ai proprietari degli altri veicoli – di per sè non univoca, che può ben dipendere da altre cause, sia in punto di diritto, tenuto conto che l’errore sulla illiceità dei fatto, per essere incolpevole e quindi causa di giustificazione della violazione, deve trovare causa in un fatto scusabile, situazione questa che se può rinvenirsi in presenza di atti o circostanze positive tali da ingenerare una certa convinzione sul significato della norma, certo non può ravvisarsi, allorchè si sia comunque consapevoli della sua illegittimità, in una presunta tacita tendenza dell’Autorità a non punire quella determinata condotta, dal momento che tale consapevolezza di per sè esclude l’errore, mentre la asserita tolleranza dell’Autorità costituisce fenomeno, sotto tale profilo, del tutto irrilevante.
La sentenza va pertanto cassata, con rinvio della causa al giudice di pace di Firenze, che provvederà anche sulle spese.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa al giudice di pace di Firenze, che provvederà anche alla liquidazione delle spese di giudizio.
Così deciso in Roma, il 7 luglio 2008.
Depositato in Cancelleria il 18 dicembre 2008.

Redazione