Corte di Cassazione Civile sez. II 17/12/2009 n. 26595

Redazione 17/12/09
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(omissis)
Ritenuto in fatto
che in data 20 febbraio 1997 la Polizia Stradale di Reggio Calabria accertò, mediante apparecchiature elettroniche, la violazione del limite di velocità da parte dell’auto condotta da xx.;
che il verbale di contestazione venne notificato alla xx, che ricorse al Prefetto di Reggio Calabria e, avverso l’ordinanza ingiunzione prefettizia, propose opposizione, censurando l’affidabilità del verbale, la contestazione differita, l’omessa indicazione delle ragioni del differimento, l’omessa indicazione degli estremi dell’apparecchio rilevatore e l’affidabilità dello strumento;
che l’adito Tribunale di Locri, sezione distaccata di Siderno, con sentenza resa in data 10 novembre 1999 respinse l’opposizione, in particolare osservando, per quanto qui ancora rileva, che la contestazione mediante notifica, ove effettuata, come nella specie, nei termini previsti dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, non era causa di nullità, nè lo era l’omessa menzione dei motivi della mancata contestazione immediata;
che, proposto ricorso per cassazione, questa Corte, con sentenza 12 dicembre 2003, n. 19034, rigettato il primo motivo, ha accolto il secondo motivo di censura (con cui la ricorrente si doleva che il tribunale avesse ritenuto la contestazione differita sempre possibile, purchè la notifica della infrazione avvenga nei termini previsti dall’articolo 14 della legge n. 689 del 1981 e avesse affermato che, quando la rilevazione dell’eccesso di velocità avviene con apparecchiatura elettronica, l’esonero dall’immediata contestazione discende, ex lege, dall’art. 384, lett. e), del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, approvato con il d.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, ed ha cassato con rinvio la sentenza impugnata;
che, riassunto il giudizio, il Tribunale di Locri, con sentenza resa pubblica mediante deposito in cancelleria il 27 settembre 2005, ha rigettato l’opposizione;
che, a tal fine, il giudice del rinvio ha rilevato che nel processo verbale di contestazione sono indicati come motivi della mancata contestazione immediata quelli previsti dal citato art. 384, lett. e), mentre non è stata fornita dimostrazione da parte dell’opponente (che era gravata della relativa prova) né che lo specifico apparecchio elettronico utilizzato per rilevare la violazione consentisse la visualizzazione a distanza ed in anticipo sull’arrivo del veicolo colto in infrazione, né tanto meno che in concreto il personale di polizia operante si fosse posizionato a distanza rispetto al punto di rilevamento;
che per la cassazione della sentenza del Tribunale di Locri la xxx, con atto notificato il 19 settembre 2006, ha proposto ricorso, sulla base di due motivi;
che l’intimato Prefetto non ha svolto attività difensiva in questa sede.

Considerato in diritto
che, con il primo motivo, la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 384 cod. proc. civ., nonché omessa ed insufficiente motivazione, lamentando che il giudice del rinvio si sia discostato dal principio di diritto enunciato dalla pronuncia rescindente;
che, con il secondo mezzo (violazione e falsa applicazione degli articoli 200 e 201 del codice della strada e dell’art. 384 reg. esec., lett. e, nonché  omessa e insufficiente motivazione), si denuncia l’erroneità del principio di diritto introdotto dal Tribunale: per un verso si afferma che la controprova dell’opponente poteva ragionevolmente essere data solo nel caso in cui fossero stati resi intelleggibili i motivi della mancata immediata contestazione dell’infrazione, ossia dopo essere state rese note all’opponente le concrete modalità di fatto assunte nella circostanza della Polizia Stradale; per l’altro verso, si censura che, in caso di eccesso di velocità accertato con apparecchio elettronico, l’esonero dalla immediata contestazione discenda ipso iure dalla norma regolamentare;
che i due motivi – i quali, stante la stretta connessione, possono essere esaminati congiuntamente – sono manifestamente infondati;
che questa Corte, con la sentenza n. 19034 del 2003, dopo avere premesso che la notifica della contestazione di una infrazione al codice della strada è consentita solo quando la contestazione immediata non è possibile e che in tal caso nel processo verbale di contestazione debbono essere indicati i motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata (motivi che, nell’ipotesi in cui l’accertamento della velocità avvenga mediante appositi apparecchi di rilevamento, sono indicati dalla lettera e dell’art. 384 regolamento di esecuzione del codice della strada, e ricorrono quando gli apparecchi di rilevamento consentono la determinazione dell’illecito in tempo successivo ovvero dopo che il veicolo oggetto del rilievo sia già a distanza dal posto di accertamento o comunque nella impossibilità di essere fermato in tempo utile e nei modi regolamentari), ha cassato la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione di legge, rilevando che essa era incorsa "nel doppio errore" "di ritenere applicabile la norma generale (articolo 14 della legge n. 689 del 1981) quando, per le infrazioni al codice della strada, l’articolo 201 del dlgs 285 del 1992, detta una disciplina specifica" e di "ritenere . . . che l’agente accertatore sia esonerato dall’esplicare i motivi della mancata contestazione immediata e cioè dell’indicare, quale, delle ipotesi indicate dall’art. 384, comma 1, lett. e) regolamento di esecuzione del codice della strada, cit., ricorreva nel caso di specie";
che, diversamente da quanto afferma la ricorrente, il giudice del rinvio non ha ritenuto sufficiente a giustificare la mancata contestazione immediata dell’infrazione il mero richiamo della astratta norma regolamentare (dell’art. 384 lett. e del regolamento di esecuzione del codice della strada), ma – facendo puntuale applicazione del principio di diritto affermato dalla sentenza rescindente – ha rilevato che il processo verbale di contestazione recava l’indicazione che l’impossibilità di procedere a contestazione immediata della violazione era derivata dal fatto che l’apparecchiatura di rilevazione aveva consentito la determinazione dell’illecito solo dopo che il veicolo, oggetto del rilievo, era già a distanza dal posto di accertamento e comunque nell’impossibilità di essere fermato in tempo utile e nei modi regolamentari;
che l’indicazione nel verbale notificato di una delle ragioni, tra quelle indicate dall’art. 384 del regolamento di esecuzione del codice della strada, che rendono ammissibile la contestazione differita dell’infrazione, rende ipso facto legittimi il verbale medesimo e la conseguente irrogazione della sanzione, senza che, in proposito, sussista alcun margine di apprezzamento da parte del giudice di merito, cui è inibito il sindacato sulle scelte organizzative dell’Amministrazione (Cass. Sez. I, 15 novembre 2006, n. 24355);
che, avendo il verbale di contestazione reso intelleggibili i motivi della mancata contestazione immediata, correttamente il giudice del rinvio ha affermato che era onere dell’opponente dimostrare che lo specifico apparecchio elettronico utilizzato per rilevare la violazione a suo carico consentisse la visualizzazione a distanza ed in anticipo sull’arrivo del veicolo colto in infrazione;
che, pertanto, il ricorso deve essere rigettato;
che, non avendo l’intimata Amministrazione svolto attività difensiva in questa sede, non vi è luogo a pronuncia sulle spese.

P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
(omissis)

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