Corte di Cassazione Civile sez. II 16/6/2010 n. 14556

Redazione 16/06/10
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Svolgimento del processo – Motivi della decisione
Udita, la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16 marzo 2010 dal Consigliere relatore ********************.

Ritenuto che il consigliere designato ha depositato, in data 11 gennaio 2010, la seguente proposta di definizione, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.: "In data 14 giugno 1005 l’Avv. A.G. depositava ricorso al Giudice di pace di Torino avverso il verbale di contestazione n. (omissis) elevato dai Carabinieri di Torino "Borgo San Donato" in data 12 aprile 2005 per violazione degli artt. 172 e 173 C.d.S., (mancato uso delle cinture di sicurezza ed uso del telefono cellulare).

La cancelleria del Giudice di pace notificava il ricorso ed il pedissequo decreto di fissazione d’udienza al Prefetto di Torino.

Dopo avere proceduto all’audizione di un teste, il Giudice di pace, con sentenza in data 13 aprile 2006, respingeva il ricorso, confermando la decurtazione di dieci punti della patente e disponendo che la sanzione venisse estinta con il pagamento di Euro 272. Su gravame dell’Avv. A. e nella resistenza dell’Avvocatura erariale (costituitasi per la Prefettura ed il Ministero della difesa), il Tribunale di Torino, con sentenza in data 21 gennaio 2008, in totale riforma della pronuncia impugnata, ha dichiarato nullo e di nessun effetto il verbale impugnato.

Premesso il difetto di legittimazione passiva della Prefettura, con conseguente invalidità del rapporto processuale, ma in ogni caso prescindendo dal problema della legittimazione, il Tribunale subalpino, nel merito, ha rilevato che, in rapporto alle violazioni accertate, il verbale è privo di fede privilegiata, giacchè, "dal momento e dal punto in cui l’autovettura del carabiniere P. ebbe ad avvistare quella dell’appellante e sino al momento dell’affiancamento, l’autovettura dei Carabinieri si trovò sempre dietro quella del medesimo ed in movimento, ovvero nella peggiore condizione per poter stabilire se chi preceda indossi o meno la cintura di sicurezza e, in quanto tale, inevitabilmente produttiva di indicazioni perlomeno incerte e rispetto alle quali… non è certamente a parlarsi di fede privilegiata". Il Tribunale ha inoltre osservato che, secondo quanto immediatamente riferito dall’avv. A. al momento del fermo, egli non aveva la cintura perchè impegnato in una manovra di parcheggio: e là dove il veicolo si trovi ad accedere ad un parcheggio, non trova applicazione l’art. 172 C.d.S., tanto più nel caso di specie, nel quale l’appellante ha prodotto specifica documentazione sanitaria attestante la sussistenza di una precisa, patologia vertebrale rispetto alla quale la cintura di sicurezza risulta controindicata. Quanto, poi, al telefono cellulare durante la guida, il Tribunale ne ha ritenuto giustificato l’uso, essendo l’ A. un avvocato penalista, impegnato, per sua stessa dichiarazione, ad effettuare una telefonata con un collega del foro di Milano in relazione ad un cliente in stato di detenzione.

Per la cassazione della sentenza del Giudice di pace il Ministero della difesa e la Prefettura di Torino hanno proposto ricorso, con atto notificato il 5 marzo 2009, sulla base di sei motivi.

L’intimato non ha svolto attività difensiva in questa sede.

I primi due motivi, con i quali le Amministrazioni ricorrenti denunciano che il Tribunale abbia giudicato invalido il rapporto processuale per il difetto di legittimazione passiva della Prefettura di Torino, sono inammissibili per difetto di interesse.

Invero, nella logica complessiva della sentenza impugnata, l’argomentazione in ordine al profilo del difetto di legittimazione passiva della Prefettura è svolta soltanto ad abundantiam, come si desume sia dal fatto che lo stesso giudice ha poi espressamente dichiarato di voler prescindere da questo problema per esaminare funditus il merito della causa, sia dalla circostanza che il dispositivo della sentenza reca una statuizione sul merito della controversia e non sul rito del procedimento. Va pertanto fatta applicazione del principio secondo cui è inammissibile in sede di legittimità il motivo di ricorso che censuri un’argomentazione della sentenza impugnata svolta ad abundantiara e, pertanto, non costituente una ratio decidendi della medesima. Infatti, un’affermazione siffatta contenuta nella sentenza di appello, che non abbia spiegato alcuna influenza sul dispositivo della stessa, essendo improduttiva di effetti giuridici, non può essere oggetto di ricorso per cassazione, per difetto di interesse (Cass., Sez. 3^, 5 giugno 2007, n. 13068).

Il terzo motivo – con cui, denunciandosi violazione e falsa applicazione dell’art. 345 c.p.c., ci si duole che il Tribunale abbia accolto un motivo di gravame nuovo – è inammissibile, perchè privo di autosufficienza. Non viene infatti trascritto il contenuto del libello introduttivo dinanzi al Giudice di pace, e cosi non si consente a questa Corte di accertare, già sulla base del testo del ricorso, la fondatezza o meno della violazione processuale denunciata.

Il quarto motivo (violazione e falsa applicazione dell’art. 2700 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3) è manifestamente fondato. Questa Corte (sez. 2^, 27 ottobre 2008, n. 25842) ha già ritenuto che debba attribuirsi pieno valore probatorio al verbale con cui gli agenti di polizia attestino che il conducente l’autovettura, al momento dell’avvistamento e dell’affiancamento, non indossava la cintura di sicurezza, non potendosi ritenere che tale forma di constatazione sia qualificabile come una mera sensazione. Erroneamente, pertanto, il Tribunale ha escluso la fede privilegiata del verbale; tanto più che nella specie il carabiniere P., sentito come teste, ha dichiarato che l’avv. A. non faceva uso delle cinture di sicurezza fin dal corso (omissis), quando aveva svoltato per corso (omissis), molto prima dell’arrivo in prossimità dello studio professionale, ove avvenne il fermo del veicolo, e prima che questi iniziasse la manovra di parcheggio.

Resta assorbito l’esame del quinto mezzo, concernente l’efficacia da attribuirsi alla documentazione medica attestante la patologia vertebrale dell’ A., posto che il Tribunale ne ha riconosciuto la valenza non per la guida in generale, ma soltanto per precise situazioni e manovre (quali la fase di parcheggio).

Il sesto motivo (violazione e falsa applicazione della L. n. 689 del 1981, art. 4, e dell’art. 2697 c.c.) è manifestamente fondato, perchè l’uso del telefono cellulare durante la guida non è giustificato, a meno che non risulti integrato lo stato di necessità, configurabile ogni qualvolta sussista l’immediatezza dell’esigenza di evitare a sè o ad altri il pericolo di un danno grave alla persona (Cass., Sez. 2^, 26 aprile 2007, n. 9940). Nella specie, la situazione addotta (colloquio telefonico con un collega di altra città in relazione alla situazione di un cliente detenuto), quand’anche veridica, sarebbe comunque manifestamente inidonea ad integrare gli estremi di cui all’art. 54 c.p., non essendo all’evidenza configurabili l’immediatezza dell’esigenza di evitare a sè o ad altri il pericolo di un danno grave alla persona e, soprattutto, l’inevitabilità della condotta contraria al precetto sanzionato, posto che alla, pur urgente chiamata, l’avvocato avrebbe potuto dare riscontro non durante la guida, con pericolo per sè e per gli altri utenti della strada, ma dopo avere opportunamente arrestato la marcia in posizione tale da non impegnare la circolazione stradale".

Considerato che il Collegio condivide argomenti e proposte contenuti nella relazione di cui sopra, alla quale non sono stati mossi rilievi critici, con le precisazioni di seguito precisate;

che quanto rilevato nella relazione in ordine al quarto motivo di ricorso è stato ribadito dalla sentenza delle Sezioni Unite 24 luglio 2009, n. 17355, la quale ha affermato il principio di diritto secondo cui nel giudizio di opposizione a verbale è ammessa la contestazione e la prova unicamente delle circostanze di fatto della violazione che non sono attestate nel verbale di accertamento come avvenute alla presenza del pubblico ufficiale o rispetto alle quali l’atto non è suscettibile di fede privilegiata per una sua irrisolvibile contraddittorietà oggettiva, mentre è riservata al giudizio di querela di falso, nel quale non sussistono limiti di prova e che è diretto anche a verificare la correttezza dell’operato del pubblico ufficiale, la proposizione e l’esame di ogni questione concernente l’alterazione nel verbale, pur se involontaria o dovuta a cause accidentali, della realtà degli accadimenti e dell’effettivo svolgersi dei fatti;

che anche il quinto motivo deve essere accolto, in quanto il Tribunale ha dato rilievo ad una (non meglio precisata) certificazione medica dimostrante la sussistenza di una patologia vertebrale rispetto alla quale la cintura di sicurezza risultava controindicata, senza considerare che l’art. 172 C.d.S., comma 8, consente l’esenzione dall’obbligo di uso delle cinture solo alle persone che, in base a certificazione rilasciata dalla unità sanitaria locale, risultino affette da patologie particolari, laddove nella specie non consta che tale certificazione fosse stata rilasciata dalla competente struttura pubblica;

che, pertanto, il quarto, il quinto ed il sesto motivo devono essere accolti ed i primi tre dichiarati inammissibili;

che la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione alle censure accolte;

che, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., con il rigetto della proposta opposizione;

che le spese del giudizio di appello e quelle di cassazione, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.
La Corte accoglie il quarto, il quinto ed il sesto motivo di ricorso e dichiara, inammissibili i primi tre; cassa la sentenza impugnata in relazione alle censure accolte e, decidendo nel merito, rigetta l’opposizione al verbale. Condanna l’intimato al rimborso delle spese processuali sostenute dall’Amministrazione, liquidate, in relazione al giudizio di appello, in Euro 500,00, per onorari, oltre alle spese prenotate a debito, e, per il giudizio di cassazione, in Euro 400,00, oltre alle spese prenotate a debito.

Redazione