Corte di Cassazione Civile sez. II 16/12/2009 n. 26378

Redazione 16/12/09
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(omissis)
Premesso in fatto
che con la sentenza indicata in epigrafe il Giudice di pace di Messina ha respinto, nella contumacia dell’opposto Ministero dell’Interno, l’opposizione proposta da () a verbale di accertamento di violazioni del codice della strada elevato nei suoi confronti dalla Polizia Stradale e comportante la sanzione amministrativa pecuniaria di euro …., oltre alla decurtazione di 15 punti della patente;
che avverso la medesima sentenza ricorre il sig. () per un motivo, cui resiste con controricorso il Ministero dell’interno.

Considerato in diritto
che viene impugnata sentenza del giudice di pace su opposizione ai sensi della legge n. 689 del 1981, appellabile a seguito dell’abrogazione dell’art. 23, u.c., legge cit – disposta dall’art. 26 comma 1, lett. b), del dlgs 2 febbraio 2006, n. 40,  con effetto dal 2 marzo 2006;
che il ricorso è dunque inammissibile;
che le spese processuali, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro .., per onorari, oltre spese prenotate a debito.
(omissis)

Redazione