Corte di Cassazione Civile sez. II 16/12/2009 n. 26377

Redazione 16/12/09
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A seguito dell’ultimo comma dell’articolo 23 della legge di depenalizzazione, l’impugnazione avverso le sentenze del giudice di pace pronunciate dal 2 marzo 2006 è costituita dall’appello innanzi al tribunale, restando esclusa l’immediata ricorribilità per cassazione ( conformi sentenze SS.UU., n. 27339/08; Cass. nn. 10774/08; 13543/07; 13019/07).
Resta esperibile tale rimedio soltanto avverso le ordinanze del giudice di pace, emesse ai sensi dell’articolo 23, comma 1 della legge suddetta, (conforme Cass. n. 28147/07), cioè che dichiarino inammissibile per tardività l’opposizione proposta dal trasgressore, mentre, oltre alle sentenze, sono soggette ad appello anche le ordinanze rese ex art. 23, comma 5, legge n. 689 del 1981.

(omissis)
FATTO E DIRITTO
Il giudice di pace di Marano di Napoli con ordinanza inaudita altera parte del 2 maggio 2007 dichiarava inammissibile l’opposizione proposta da snc xx per l’annullamento dell’ordinanza ingiunzione emessa dal prefetto di Napoli e riferita al verbale n. xxx del 20 febbraio 2006 emesso dal comune di (), relativo a sanzioni amministrative per violazione del codice della strada . Snc …. ha proposto ricorso per cassazione, notificato l’11 luglio 2007 alla Prefettura e al Ministero degli interni, affidandosi a due censure.
Nessuno degli intimati si è costituito.
Il giudice relatore ha avviato la causa a decisione con il rito previsto per il procedimento in camera di consiglio, ravvisando la ritualità del ricorso proposto davanti al giudice di pace.
Fissata l’udienza camerale, il Collegio, all’udienza del 8 gennaio 2009. rilevava una causa di inammissibilità del ricorso per cassazione, rivolto contro provvedimento soggetto ad appello;
disponeva comunicazione dell’ordinanza depositata il 4 febbraio 2009 e riservava la decisione, concedendo termine di 40 giorni per osservazioni ex art. 384 cod. proc. civ.. La comunicazione veniva eseguita il 6 marzo 2009 presso la cancelleria della Corte, non avendo il ricorrente eletto domicilio in Roma. La Cancelleria in data 28 maggio 2009 ha attestato che non sono state depositate osservazioni.
Il ricorso è inammissibile. Trattandosi di ricorso relativo a sentenza depositata dopo il 2 marzo 2006, risulta applicabile il disposto della riforma del sistema delle impugnazioni e della novella del codice di rito di cui al dlgs n. 40 del 2006.
A seguito delle modifiche introdotte dall’art. 26, comma 1, che ha soppresso l’art. 23, u.c della legge n. 689 del 1981, l’impugnazione avverso le sentenze del giudice di pace pronunciate dal 2 marzo 2006 è costituita dall’appello innanzi al tribunale, restando esclusa l’immediata ricorribilità per cassazione (SU, n. 27339/08; Cass. nn. 10774/08; 13543/07; 13019/07).
Resta esperibile tale rimedio soltanto avverso le ordinanze del giudice di pace, emesse ai sensi dell’articolo 23, comma 1 della legge n. 689 del 1981, (Cass. 28147/07), cioè che dichiarino inammissibile per tardività l’opposizione proposta dal trasgressore, mentre, oltre alle sentenze, sono soggette ad appello anche le ordinanze rese ex art. 23, comma 5, legge n. 689 del 1981.
Nel caso di specie il giudice di pace, prima di convocare le parti, ha deciso utilizzando il modulo decisorio dell’ordinanza pronunciata fuori dal contraddittorio in un caso del tutto diverso da quello di cui dell’art. 23, comma 1, nonché estraneo all’ipotesi di cui al comma 5.
Ha infatti erroneamente creduto:
a) che essendo stato proposto ricorso amministrativo al prefetto avverso il verbale di contestazione, fosse diventata inoppugnabile l’ordinanza ingiunzione emessa dal prefetto disattendendo il ricorso a lui rivolto;
b) che detta decisione anziché con sentenza, previa instaurazione del contraddittorio, potesse essere pronunciata inaudita altera parte. Per reagire a tale statuizione, avente forma di ordinanza ma valore di sentenza (Cass. nn. 12874/06; 22909/06), doveva essere proposto appello, secondo la regola generale prima enunciata, che – salva l’unica eccezione ricordata – impone di esperire detto rimedio avverso le decisioni del giudice di pace.
Discende da quanto esposto la declaratoria di inammissibilità del ricorso, alla quale non segue la pronuncia sulla refusione delle spese di lite in mancanza di attività difensiva dell’amministrazione.

P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
(omissis)

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