Corte di Cassazione Civile sez. II 15/2/2011 n. 3701

Redazione 15/02/11
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In ordine alla qualificazione delle strade urbane come strade di scorrimento ai fini della applicazione della normativa per il controllo delle infrazioni ai limiti di velocità, non si è in presenza di una completa discrezionalità amministrativa, dovendo al riguardo l’amministrazione verificare puntualmente la presenza dei requisiti strutturali previsti dall’articolo 2 del codice.

(omissis)
Fatto e diritto
1. La controversia trae origine dalla violazione dei limiti di velocità consentiti su strada compresa all’interno del perimetro urbano del Comune di Treviso, toponomasticamente denominata viale O., illecito accertato da autovelox collocato in posizione fissa secondo quanto previsto dall’art. 4 del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121 (conv. in legge, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 168).
2. Giudicando in grado di appello, il Tribunale di Treviso ,con sentenza depositata il 20 gennaio 2009, ha rigettato il gravame proposto dalla proprietaria dell’autoveicolo, srl. A. F., nei confronti del Comune di Treviso.  L’appellante aveva sostenuto l’illegittimità dell’uso dell’apparecchio di rilevazione della velocità con postazione fissa, perché effettuato all’interno di una strada di viabilità, priva delle caratteristiche richieste dalla legge per essere classificata, ai sensi dell’art. 2 del Codice della Strada, come strada urbana di scorrimento. L’illegittimità del provvedimento prefettizio di inserimento della strada in questione nell’apposito elenco predisposto ai sensi del secondo comma dell’art. 4 della legge del 2002, determinava l’illegittimità dell’uso dell’apparecchiatura in questione e di conseguenza dell’accertamento della sanzione.
Il Tribunale ha ritenuto che far rientrare una strada tra le strade urbane di scorrimento rappresenta una questione di discrezionalità tecnica riservata agli organi della pubblica amministrazione, insindacabile da parte del giudice ordinario, rigettando quindi l’appello.
3. Per la cassazione della sentenza in epigrafe propone ricorso srl. A. F., affidato a due motivi. Resiste con controricorso l’Amministrazione.
4. Il primo motivo del ricorso denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2 commi 2, lett. C e D del codice della strada e dell’art. 4 del decreto legge n. 121 del 2002. Si tratta non già di esercizio di discrezionalità amministrativa, ma di mera applicazione delle norme di legge che disciplinano le modalità con le quali è possibile da parte del Prefetto procedere alla individuazione delle strade come “strade di scorrimento” in presenza dei requisiti strutturali previsti dalla normativa richiamata. Col secondo motivo si deduce vizio di motivazione.
5. All’esito della disposta trattazione del ricorso in camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 cpc, il ricorso veniva rinviato alla pubblica udienza. Le parti depositavano memorie e il Procuratore ******** concludeva per il rigetto del ricorso.
6. Il ricorso è fondato e va accolto per quanto di seguito si chiarisce. La questione posta col ricorso consiste nello stabilire se in ordine alla qualificazione delle strade urbane come strade di scorrimento ai fini della applicazione della normativa citata per il controllo delle infrazioni ai limiti di velocità, si sia in presenza di una completa discrezionalità amministrativa, oppure se l’Amministrazione ne sia priva, dovendo al riguardo soltanto verificare puntualmente la presenza dei requisiti strutturali previsti.
Occorre osservare al riguardo che, secondo la giurisprudenza di questa Corte (Sez. II, 9 gennaio 2009, n. 310), al fine della disapplicazione, in via incidentale, dell’atto o del provvedimento amministrativo, il giudice ordinario può sindacare tutti i possibili vizi di legittimità – incompetenza, violazione di legge ed eccesso di potere estendendo il proprio controllo alla rispondenza delle finalità perseguite dall’Amministrazione con quelle indicate dalla legge, ma non ha il potere di sostituire l’Amministrazione stessa (operando un sindacata di merito di tipo sostitutivo del giudizio espresso dall’Amministrazione) negli accertamenti e valutazioni di merito, quali sono quelli inerenti alla scelta in concreto degli strumenti adeguati per assicurare gli interessi generali contemplati dalla legge o nella valutazione delle situazioni di fatto in funzione dell’applicabilità o meno delle misure previste dalla legge, che sono d’esclusiva competenza degli organi ai quali è attribuito il potere di perseguire in concreto le finalità di pubblico interesse normativamente determinate. Nella fattispecie regolata dall’art. 4 del decreto legge 20 giugno 2002, n. 121, è rimessa al Prefetto, previa consultazione degli organi di Polizia Stradale competenti per territorio e su conforme parere dell’ente proprietario, l’individuazione delle strade (o di singoli tratti di esse), diverse dalle autostrade o dalle strade extraurbane, nelle quali non è possibile il fermo di un veicolo, ai fini della contestazione immediata delle infrazioni, senza recare pregiudizio alla sicurezza della circolazione, alla fluidità del traffico od alla incolumità degli agenti operanti o dei soggetti controllati, e ciò sulla base della valutazione del tasso d’incidentalità nonché delle condizioni strutturali, plano-altimetriche e di traffico. E’ del tutto evidente come nella formazione del provvedimento in questione converga una pluralità di valutazioni, effettuate da parte degli organi ed uffici indicati (anche con efficacia vincolante: parere conforme dell’ente proprietario), di natura non solo strettamente tecnica, ma anche ampiamente discrezionale, in quanto formulate sulla base d’apprezzamenti ponderati sia delle situazioni di fatto ,sia delle molteplici esigenze da prendersi in considerazione al fine di regolare il traffico sulla strada considerata, o tratto di essa, nell’ambito della gestione complessiva della circolazione stradale sul territorio. Tali valutazioni, che costituiscono le condizioni dell’esercizio del potere prefettizio previsto dalla norma in esame, in quanto attinenti al merito dell’attività amministrativa, non sono suscettibili di sindacato da parte dell’autorità giudiziaria, ordinaria od amministrativa che sia, il cui potere di valutazione, ai fini della disapplicazione per l’una e dell’annullamento per l’altra, è limitato all’accertamento dei soli vizi di legittimità dell’atto. Ma le valutazioni attinenti al merito dell’attività amministrativa,e quindi insindacabili, sono esclusivamente quelle relative al tasso d’incidentalità, alle condizioni strutturali, plano altimetriche e di traffico per le quali non è possibile procedere al fermo di un veicolo senza recare pregiudizio alla sicurezza della circolazione, alla fluidità del traffico o all’incolumità degli agenti operanti e dei soggetti controllati. L’art. 4 del decreto –legge citato non conferisce al Prefetto il potere di inserire nello specifico elenco una strada, facendo uso di criteri diversi da quelli previsti dall’art. 2, comma 3, del codice della strada: di talchè, ove il Prefetto ecceda dai limiti segnati dalla norma del codice della strada, il giudice ordinario può disapplicare, in via incidentale, l’atto o il provvedimento amministrativo.
Di conseguenza l’esame richiesto a tal fine dall’appellante circa la sussistenza o meno dei requisiti strutturali e nel tratto di strada in questione, necessari ai fini dell’inserimento della stessa nel decreto prefettizio, doveva essere compiuto dal giudice dell’appello, non trattandosi di attività della Pubblica amministrazione nell’ambito della sua discrezionalità amministrativa. Di qui l’accoglimento del ricorso e la cassazione della sentenza impugnata con rinvio per un nuovo esame ad altro magistrato del Tribunale di Treviso, che verificherà se l’inclusione della strada in questione nell’elenco contenuto nel decreto prefettizio sia stata operata o meno nel rispetto della normativa del Codice della Strada che individua le caratteristiche strutturali che deve possedere una strada per essere qualificata come “strada urbana di scorrimento”.

P.T.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altro magistrato del Tribunale di Treviso.
(omissis)

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