Corte di Cassazione Civile sez. II 14/8/2007 n. 17689; Pres. Pontorieri, Est. Goldoni

Redazione 14/08/07
Scarica PDF Stampa

Nella zona riservata alla sosta dei veicoli appartenenti a peculiari categorie deputate alla tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica e della pubblica incolumità non è consentita la sosta di veicoli appartenenti a soggetti estranei, anche se cittadini portatori di handicap.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza in data 26.1/29.12.2003, il Giudice di pace di Roma ha respinto l’opposizione proposta dall’avv. (omissis) avverso verbale di constatazione di infrazione al codice della strada (sosta in area riservata ai CC, alla Polizia ed ai VV.FF); osservava il giudicante che l’opponente, pur invalido in possesso di regolare autorizzazione e portatore di grave handicap agli arti inferiori, aveva parcheggiato la sua auto in zona riservata ai soggetti surricordati, in cui, in ragione delle esigenze anche di urgenza istituzionalmente commesse alla categorie in questione, la sosta non è consentita neppure ai portatori di handicap.
Per la cassazione di tale sentenza ricorre, sulla base di due motivi, il (omissis);
l’intimato non ha svolta attività difensiva.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va premesso che la tematica afferente alle infrazioni stradali ascritte a soggetti dichiaratamente invalidi e riconosciuti per tali deve essere affrontata alla stregua dei principi generali operanti in materia e volti a garantire a tali cittadini affetti da menomazioni handicappanti la maggiore mobilità possibile in relazione alle loro esigenze (che, trattandosi di autorizzazioni relative alla circolazione stradale, hanno istituzionale riferimento ad una difficoltosa o ridotta mobilità fisica), ovviamente coniugate con l’interesse generale.
Con il primo motivo, ci si duole di violazione di legge in relazione all’ambito di applicazione della normativa surrichiamata, concernente la situazione degli invalidi e si assume che la stessa, rettamente applicata, consentirebbe la sosta alle auto munite di apposito contrassegno anche nelle zone riservate alla sosta di auto dei CC, della Polizia e dei VV. FF.
La normativa de qua va letta in relazione alla ratio che la ispira e che subordina l’interesse di soggetti gravemente lesi nelle loro capacità fisiche solo a situazioni in cui per ragioni obiettive, debba prevalere l’interesse generale. Ora, è assolutamente certo che una zona riservata alla sosta di peculiari categorie deputate alla tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica e della pubblica incolumità non debba essere in alcun modo occupata da soggetti estranei, anche se disabili, proprio in ragione del fatto che ove diversamente si opinasse, alto sarebbe il rischio di serio intralcio all’opera delle dette categorie, con evidenti ricadute negative su beni quali l’ordine e la sicurezza oltre che l’incolumità pubblica.
Il primo motivo non può trovare pertanto accoglimento.
Quanto al secondo mezzo, con cui si lamenta violazione dell’art. 23, secondo comma, della legge n. 689 del 1981, per non aver il Comune ottemperato all’ordine di deposito degli atti relativi al provvedimento, devesi rilevare che il verbale relativo all’infrazione contestata era stato prodotto dallo stesso opponente e che, pertanto, la documentazione occorrente era a disposizione del giudicante: anche tale motivo deve essere respinto e, con esso, il ricorso; non v’ha luogo a provvedere sulle spese.
Non si ritiene poi di accedere alla richiesta, formulata in udienza dal (omissis), di invio degli atti alla Procura della Repubblica, in relazione alla possibile rilevanza penale di omissioni da parte dei soggetti a tanto deputati in ordine alla predisposizione di adeguati spazi per la sosta di auto di disabili, in ragione della insufficienza dei dati a disposizione di questa Corte in ordine al fenomeno ed all’entità dello stesso, elementi che certamente determinano la sussistenza (ipotizzabile) di fatti di rilevanza penale.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso.

Redazione