Corte di Cassazione Civile sez. II 1/4/2008 n. 8445; Pres. Vella A., Est. Correnti V.

Redazione 01/04/08
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Svolgimento del processo

Con citazione 13 febbraio 1995 R.R. conveniva davanti al tribunale di Macerata l’avv. B.G. chiedendo il risarcimento dei danni per responsabilità professionale in L. 15 milioni per avere il professionista fatto decorrere il termine triennale di prescrizione di un danno da incidente stradale per il quale le era stata riconosciuta una invalidità permanente, tanto che la compagnia Geas intendeva offrirle la somma di cui sopra.

Deduceva di essersi rivolta allo studio dell’avv. Scheggia, al cui interno l’incarico era stato assunto dal convenuto che, costituitosi, eccepiva la sua carenza di legittimazione passiva, essendo solo un praticamente, aggiungendo che il consorte dell’attrice gli aveva detto di interrompere ogni attività per non danneggiare il responsabile dell’incidente , suo lontano parente.

Riconvenzionalmente chiedeva la condanna di controparte per responsabilità aggravata.

Il tribunale, con sentenza 21.2.2002, accoglieva la domanda attorea.

Proposto appello dal B., resisteva la convenuta e la Corte di appello di Ancona, con sentenza del 7 giugno 2003, rigettava il gravame, con condanna alle spese, ritenendo la responsabilità del B. e non provata la circostanza dedotta della interruzione dell’attività dovuta a richiesta della cliente per non danneggiare il responsabile del sinistro, suo lontano parente.

Deduceva: la circostanza che il B. fosse praticante non gli impediva di svolgere attività stragiudiziale; la pratica non risultava repertoriata tra quelle dell’avv. Scheggia; l’esistenza del rapporto di clientela era confermato dalle lettere che risultavano firmate dall’appellante. Ricorre quest’ultimo con tre motivi, illustrati da memoria, non resiste controparte.

Motivi della decisione

Col primo motivo il ricorrente denunzia vizio di omessa e/o insufficiente motivazione in ordine alla mancanza di legittimazione passiva e violazione dell’art. 1232 c.c..

Legittimato passivo era l’avv. ************** presso il cui studio egli aveva svolto pratica forense prima della scadenza del patrocinio. La stessa controparte aveva dedotto di essersi rivolta allo studio legale dell’avv. Scheggia. Col secondo motivo lamenta vizio di insufficiente motivazione in ordine al mancato accertamento del nesso causale tra il decorso della prescrizione e la causazione del danno, deducendo che se il giudice a quo avesse rispettato i canoni della completezza argomentativa e della logica sarebbe pervenuto a conclusioni diverse. Col terzo motivo deduce violazione dell’art. 1421 c.c. in relazione all’art. 1418 c.c. ed all’art. 2231 c.c., comma 2, omessa declaratoria di nullità del contratto di prestazione professionale.

Le tre censure possono esaminarsi congiuntamente per la loro evidente connessione. La sentenza impugnata ha evidenziato l’esistenza di pratiche trattate e seguite personalmente dal B., non annotate nel repertorio dell’avv. Scheggia, tra le quali quella relativa al presente giudizio.

Ha aggiunto che la circostanza che il B. fosse un praticante non gli impediva di prestare la propria assistenza in materia stragiudiziale, concludendo essere pacifico che avesse lasciato decorrere il termine prescrizionale per ottenere il risarcimento del danno e non provata la circostanza che la cliente non avesse voluto proseguire l’azione per non danneggiare controparte, lontano parente.

Le circostanze dedotte sono state ritenute idonee a provare un incarico in capo al B. anzichè al titolare dello studio.

Questa Corte Suprema ha statuito che, nella controversia promossa per far valere diritti che presuppongono la validità del contratto, la nullità del contratto stesso è rilevabile di ufficio, semprecchè risultino acquisiti al processo elementi che la evidenzino, in considerazione del potere-dovere del giudice di verificare la sussistenza delle condizioni dell’azione (Cass. 5 febbraio 1996 n. 1157) e che la rilevabilità di ufficio di una nullità va coordinata col principio della domanda, che non può fondarsi per la prima volta in cassazione su un fatto nuovo, implicante un diverso tema di indagine e di decisione (Cass. 22 giugno 2000 n. 8478, Cass. 12 novembre 1998 n. 11406).

Ha statuito, anche, che la responsabilità nell’esecuzione di prestazioni per il cui svolgimento è necessario il titolo di abilitazione professionale è rigorosamente personale perchè si fonda sul rapporto tra professionista e cliente, caratterizzato dall’intuitus personae (ciò al fine di escludere la responsabilità dello studio associato) (Cass. 29.11.2004 n. 22440).

Non si ignora che, più recentemente, sempre questa Corte ha statuito che il contratto concluso tra praticante avvocato e cliente, avente ad oggetto il compimento di atti processuali o anche prestazioni preparatorie rispetto ad essi è nullo per contrasto con l’art. 2231 c.c. (Cass. 19.2.2007 n. 3740) e che, nel sistema delle norme di cui agli artt. 2231, 2232 e 2233 c.c. (sia nel testo previgente sia in quello introdotto dal D.L. 4 luglio 2006, n. 223, art. 2, comma 2 bis conv. in L. 4 agosto 2006, n. 248) ci si riferisce rispettivamente ad avvocati, procuratori e patrocinatori, ed ad avvocati e praticanti abilitati per patti relativi a compensi).

Da ciò si può ricavare il principio che l’iscrizione all’albo o all’elenco sia essenziale per l’esercizio della attività giudiziale, per cui l’affermazione della sentenza impugnata, secondo la quale un praticante può svolgere attività stragiudiziale rimane valida e non è stata espressamente impugnata.

L’attività svolta nella fattispecie in esame da parte ricorrente non è riservata agli iscritti all’albo, donde la tesi che il contratto sarebbe nullo non è fondata (Cass. 30.5.2006 n. 12840, Corte Cost. n. 418/1996); peraltro, in tal caso, si potrebbe ipotizzare, come dedotto dal P.G., l’esercizio abusivo della professione. In definitiva, in relazione alle varie censure, avendo la Corte di appello esposto le ragioni per le quali il rapporto di clientela si era svolto direttamente tra la R. ed il B., con motivazione sufficiente ed immune da vizi logici, cui non si può contrapporre la diversa opinione del ricorrente, rimane insuperata anche l’affermazione della sentenza che "la circostanza che egli fosse praticante non impediva allo stesso di prestare la propria assistenza in materia stragiudiziale". Donde il rigetto del ricorso, senza pronunzia sulle spese, per la mancata costituzione di controparte.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

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