Corte di Cassazione Civile sez. II 12/6/2008 n. 15828; Pres. Vella A.

Redazione 12/06/08
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con la sentenza indicata in epigrafe è stata respinta (salvo che per l’importo della sanzione, rideterminato nel minimo edittale) l’opposizione che B.A. aveva proposto avverso due verbali, con i quali gli era stato contestato da agenti della Polizia di Stato di aver guidato un autoveicolo con carta di circolazione priva dell’annotazione del cambiamento di residenza e con patente ottenuta in assenza dei necessari requisiti. A tale decisione il Giudice di pace è pervenuto ritenendo che gli atti impugnati contenevano soltanto imprecisioni e mancanze irrilevanti, mentre la documentazione prodotta dall’autorità di pubblica sicurezza consentiva di ricostruire le ragioni degli accertamenti.

Contro tale sentenza B.A. ha proposto ricorso per cassazione, in base a due motivi. Il Ministero dell’interno non ha svolto attività difensive nel giudizio di legittimità.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con entrambi i motivi di ricorso B.A. lamenta che con la sentenza impugnata non si è provveduto, se non con una motivazione del tutto carente, sulle varie ragioni che erano state addotte a sostegno dell’opposizione.

La censura è fondata.

Limitandosi a rilevare che "mediante la produzione della documentazione da parte dell’Autorità di P.S. si è ricostruito il ragionamento secondo il quale sono stati elevati i due verbali", il Giudice di pace non ha dato alcuna concreta risposta alle articolate e puntuali critiche che a quel "ragionamento" aveva rivolto l’attore, a proposito sia della contestata mancanza di comunicazione del cambio di domicilio, sia della supposta invalidità della patente di guida esibita agli agenti e da costoro ritirata insieme con la carta di identità, sia delle spese per la custodia del veicolo, sottoposto a sequestro poi non convalidato dal Prefetto, sia dell’esistenza dei presupposti (contratto di lavoro e disponibilità di abitazione) che avevano consentito il rilascio del documento di abilitazione alla guida.

Il ricorso pertanto deve essere accolto.

Non sussistono le condizioni perchè la causa possa essere decisa nel merito in questa sede, come il ricorrente ha richiesto.

La sentenza impugnata va quindi cassata con rinvio ad altro giudice, che si designa in una diversa sezione dell’Ufficio del Giudice di pace di Roma, cui viene anche rimessa la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata; rinvia la causa ad altra sezione dell’Ufficio del Giudice di pace di Roma, cui rimette anche la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità.

Redazione