Corte di Cassazione Civile sez. II 12/4/2010 n. 8660

Redazione 12/04/10
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Svolgimento del processo
L’avv. M. ha proposto ricorso per la cassazione dell’ordinanza del Tribunale di Ferrara del 13 luglio 2007, che liquidava in suo favore il compenso professionale per l’attività difensiva prestata in favore di L.L. in una causa di divisione ereditaria.

Resiste con controricorso e propone ricorso incidentale L. L..

L’unico motivo del ricorso principale denunzia violazione dell’art. 14 della tariffa professionale forense, per non avere il giudice a quo condannato la controparte al rimborso forfettario delle spese generali sugli importi liquidati a titolo di compenso professionale.

Nel controricorso nulla si oppone in ordine al riconoscimento delle spese generali sul liquidato, ma con i due motivi del ricorso incidentale si contesta l’importo liquidato.

Col primo motivo si denunzia violazione degli artt. 10 e 15 cod. proc. civ., ed omessa motivazione, per avere il Tribunale utilizzato, ai fini della determinazione del valore della causa, il valore del compendio da dividere indicato dallo stesso avv. M. in una memoria difensiva, nonchè una consulenza tecnica di stima, svolta oltre dieci anni dopo l’instaurazione della causa, mentre si sarebbe dovuto determinare il valore della causa sulla base degli elementi disponibili al momento della introduzione della causa, ritenendo così la controversia di valore indeterminabile.

Col secondo motivo del ricorso incidentale si denuncia il vizio di omessa motivazione in cui sarebbe incorso il giudice in relazione alle specifiche contestazioni sulla congruità del compenso richiesto dal ricorrente.

Attivatasi procedura ex art. 375 c.p.c., il Procuratore Generale, all’udienza camerale dell’11 marzo 2009, concludeva per l’accoglimento del ricorso principale e il rigetto del ricorso incidentale.

Parte ricorrente depositava memoria.

In tale udienza, la causa veniva rinviata alla pubblica udienza in relazione alla complessità delle questioni sollevate. All’udienza pubblica le parti presenti concludevano come in epigrafe.

Motivi della decisione
I ricorsi, in quanto proposti avverso la medesima sentenza, vanno riuniti ai sensi dell’art. 335 c.p.c..

Il ricorso principale è fondato. Questa Corte ha affermato con orientamento costante e condiviso da questo Collegio che il rimborso delle spese forfetarie consegue per legge, sicchè spetta al professionista automaticamente anche a prescindere da una specifica richiesta (Cass. n. 146 del 2006; Cass. 20231 del 2005; Cass. n. 10416 del 2003).

Il ricorso incidentale è invece infondato.

Il primo motivo del ricorso incidentale denunzia violazione degli artt. 10 e 15 cod. proc. civ., ed omessa motivazione, per non avere il tribunale ritenuto la controversia di valore indeterminabile.

Tale motivo appare manifestamente infondato, tenuto conto che il Tribunale nell’ordinanza impugnata ha valorizzato non solo la consulenza di stima (che si è basata su elementi presumibilmente precostituiti e disponibili fin dalla introduzione della causa), ma la stessa indicazione di valore della controversia proveniente dal difensore del L. in un importo superiore a quello utilizzato dallo stesso avvocato "nella sua richiesta di pagamento delle spettanze professionali".

La decisione del tribunale che, ai fini della liquidazione degli onorari, ha determinato il valore della causa sulla base dell’art. 10 c.p.c., non merita censura, atteso il costante indirizzo giurisprudenziale per il quale, in tema di liquidazione degli onorari professionali a favore dell’avvocato, l’art. 6 della tariffa trova applicazione soltanto in riferimento alle cause per le quali si proceda alla determinazione presuntiva del valore in base a parametri legali e non pure allorquando, come nella specie, il valore della causa sia stato in concreto dichiarato, dovendosi utilizzare in tale situazione il disposto dell’art. 10 c.p.c., senza necessità di motivare in ordine alla mancata adozione di un diverso criterio (vedi al riguardo Cass. 1998 n. 5615, nonchè Cass. Sezioni unite 1985 n. 4396, Cass. 1968 n. 3383).

Il secondo motivo del ricorso incidentale, che denunzia vizio di omessa motivazione in relazione alla contestazione dell’opponente sulla congruità del compenso richiesto, appare manifestamente infondato, avendo il giudice a quo comunque motivato sul punto, facendo riferimento alla materia della controversia ed alla complessità della fattispecie in relazione alla quale è stata prestata l’opera professionale, mentre la deduzione di insufficienza di motivazione risulta inammissibile in sede di ricorso ex art. 111 Cost..

Il ricorso va accolto e il provvedimento impugnato va cassato in parte qua. Sussistendone i presupposti, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., questa Corte può pronunciare sul merito, riconoscendo al ricorrente principale anche l’importo delle spese generali forfettarie nell’ambito della liquidazione delle spese ed onorari operata dal Tribunale quanto al procedimento iscritto al n. 3294 del 1989 con condanna del L. all’esborso anche di tale importo.

La peculiarità della vicenda (in particolare quanto alla non opposizione dell’intimato al ricorso principale e al mancato deposito di controricorso dell’avv. M. al ricorso incidentale) consigliano di disporre la compensazione delle spese per il giudizio di legittimità.

P.Q.M.
La Corte, riuniti i ricorsi, accoglie il principale, cassa per quanto di ragione il provvedimento impugnato, e, decidendo nel merito, condanna il sig. L. a rimborsare all’avv. M. anche le spese generali forfettarie unitamente agli altri importi già liquidati nel provvedimento impugnato con riferimento al procedimento iscritto al n. 3294 del 1989. Rigetta il ricorso incidentale.

Compensa le spese di giudizio di legittimità.

Redazione