Corte di Cassazione Civile sez. II 10/10/2008 n. 24942; Pres. Settimj G.

Redazione 10/10/08
Scarica PDF Stampa
FATTO E DIRITTO

1. Il ricorrente impugna il provvedimento su indicato, con il quale è stata accolta l’opposizione proposta dalla intimata avverso il verbale di accertamento n. (omissis) emesso il 10 febbraio 2004 dalla Polizia Municipale del Comune di Firenze per la violazione dell’art. 7 C.d.S., comma 1, lett. a), e art. 14 C.d.S..

L’opponente deduceva che quale società titolare di autorizzazione a noleggio auto con conducente non le poteva venire interdetto l’uso delle corsie preferenziali.

Il giudice di pace riteneva fondata l’opposizione, stante l’equiparazione operata dalla L. n. 21 del 1992, delle licenze per autonoleggio con autista al servizio taxi con autovettura, ai cui titolari compete l’accesso alle corsie riservate. Riteneva, che illegittimamente l’ordinanza del Comune di Firenze aveva imposto alle vetture in questione di dotarsi di Telepass perchè in contrasto con la legge appena citata. Tale prescrizione non poteva trovare il suo fondamento nell’art. 7 C.d.S., perchè "l’esercizio dell’attività di noleggio con conducente non potrebbe mai essere subordinata, in base alla L. n. 21 del 1292, ai pagamento di un pedaggio per l’accesso al Centro Storico o comunque condizionato al possesso di apparecchi Telepass o di altri dispositivi elettronici". Nè, infine, l’art. 7 C.d.S., consentendo l’imposizione di un pagamento per l’accesso alla Centro Storico, potrebbe rivolgersi a chi tale accesso effettui per ragioni di lavoro, essendo tale norma rivolta ai "cittadini in maniera generica che vantano solo un interesse legittimo alla pretesa di poter accedere al centro". Osservava, infine, il giudice di pace che tale limitazione o imposizione incideva sul diritto al lavoro costituzionalmente garantito.

Previa disapplicazione di tale norma regolamentare, accoglieva il ricorso ed annullava la sanzione.

2. Il ricorrente articola un unico motivo di ricorso col quale deduce: "violazione ed errata interpretazione di legge (art. 7 C.d.S., comma 1 e art. 14 C.d.S., della L. n. 21 del 1992, art. 11, e artt. 1, 3, 4 Cost.)".

Osserva il Comune che l’ordinanza comunale autorizzava le auto con licenza di noleggio e i taxi all’accesso alle corsie preferenziali, prevedendo per entrambe l’uso del Telepass, che consentiva l’identificazione tramite la porta telematica installata all’entrata delle corsie preferenziali. Osservava ancora il Comune che, con prescrizioni del tutto legittime perchè adottate in conformità alla legge, erano state istituite le corsie preferenziali ed era stato attivato il controllo delle stesse con sistemi automatizzati. Le ordinanze avevano poi previsto la necessità di un titolo autorizzatorio ed il possesso di un apparecchio telematico (Telepass) per l’accesso a tali corsie, garantendolo ai taxi e alle vetture autonoleggio con conducente, purchè dotate di tale strumento. Del tutto legittimamente, quindi, nell’ambito del potere discrezionale della pubblica amministrazione, era stata adottata una specifica regolamentazione di contro lo degli accessi mediante scelte tecniche non censurabili dal giudice ordinario in relazione all’interesse pubblico soddisfatto. Osservava infine il Comune, in fatto, che l’opponente non risultava aver mai richiesto l’autorizzazione all’accesso alle corsie riservate.

3. L’intimata non ha svolto attività difensiva in questa sede.

4. Attivatasi procedura ex art. 375 c.p.c., il Procuratore ******** chiedeva la trattazione in pubblica udienza del ricorso.

5. Il ricorrente ha depositato memoria.

6. All’udienza camerale del 13 novembre 2007, è stata disposta la trattazione del ricorso in pubblica udienza. All’udienza pubblica del 12 maggio 2008 il Procuratore ******** ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

7. Il ricorso è fondato e va accolto.

Non è, infatti, in discussione la possibilità da parte delle vetture a noleggio con autista (equiparate dalla L. n. 21 del 1992, ai taxi) di accedere alle zone a traffico limitato o alle corsie riservate. Si tratta di verificare, invece, se sia o meno legittima la scelta del Comune di Firenze di prevedere l’uso di un apposito strumento elettronico per il controllo dell’accesso, imposto ai taxi e alle vetture a noleggio con autista dall’ordinanza comunale n. 6538 del 2003.

Le conclusioni cui è giunto il giudice di pace sono errate. In primo luogo, occorre osservare che la L. n. 21 del 1992 (legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea) individua le competenze regionali e quelle comunali per la normazione in materia. In particolare, l’art. 5, nel delineare le competenze comunali, prevede che tali amministrazioni possano con regolamenti definire "le modalità per lo svolgimento del servizio" (lett. b).

L’art. 11 C.d.S., stabilisce poi al comma 1 che "i veicoli o natanti adibiti al servizio taxi possono circolare e sostare liberamente secondo quanto stabilito dai regolamenti comunali".

Il Comune di Firenze ha, quindi, operato nell’ambito della legge e ha ritenuto di consentire l’accesso alle zone a traffico limitato e alle corsie preferenziali ai taxi e alle vetture a noleggio con autista, ritenendo, peraltro, di utilizzare sistemi automatici di controllo degli accessi regolarmente autorizzati, allo scopo di favorire un agevole controllo (e sanzione) di coloro che non sono autorizzati a tali accessi. Infatti, risulta che il Comune di Firenze con Delib. di giunta n. 995/867 del 28 novembre 2002 ha approvato il sistema di controllo degli accessi alla ZTL denominato "Telepass ZTL", il cui uso è stato poi autorizzato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in data 19 giugno 2003. Con la successiva ordinanza n. 6538 del 2003 il comune di Firenze ha previsto un sistema diversificato di titoli autorizzatori per varie casistiche di utenti che possono accedere attraverso le porte telematiche, condizionando l’accesso alla ZTL e alle corsie preferenziali al possesso di un titolo autorizzatorio e di un apparecchio telematico. E ciò in conformità alla L. n. 21 del 1992, art. 11, che espressamente prevede che "i veicoli o natanti adibiti al servizio di taxi possono circolare e sostare liberamente secondo quanto stabilito dai regolamenti comunali…". Tale modalità operativa determina certamente un minor numero di violazioni ai divieti e conseguentemente induce effetti positivi sul traffico e sul trasporto pubblico (in termini di maggiore efficienza ed economicità). Tale regolamentazione non si pone, inoltre, in contrasto nemmeno con l’art. 7 C.d.S., che anzi prevede che vi possa essere una specifica regolamentazione da parte dei Comuni che "possono subordinare l’ingresso o la circolazione dei veicoli a motore all’interno della zona a traffico limitato anche al pagamento di una somma".

Sotto tale profilo nessun rilievo assume la distinzione individuata dal giudice di pace secondo la quale la norma riguarderebbe genericamente i cittadini e non coloro che per lavoro si servono legittimamente delle corsie preferenziali. Infatti, la previsione di uno specifico obbligo per coloro che fruiscono delle corsie preferenziali non appare in contrasto con la disciplina costituzionale che tutela il diritto al lavoro, nè con il principio espresso dall’art. 23 Cost., posto che deve ritenersi quanto al primo profilo che la scelta operata in concreto (acquisizione di un Telepass) non costituisca un onere tale da porre seriamente in discussione il diritto al lavoro, così come, quanto al secondo profilo, non può ritenersi violato il disposto di cui all’art. 23 Cost., in relazione alla modesta entità del sacrificio imposto a fronte del beneficio che indirettamente l’utente ne riceve in conseguenza di un efficace controllo delle zone riservate e un conseguente miglior funzionamento del servizio di trasporto (vedi anche sul punto Consiglio di Stato n. 1075 del 2000).

Il ricorso va accolto e il provvedimento impugnato cassato.

Sussistendone i presupposti, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., questa Corte può pronunciare sul merito, rigettando l’opposizione originariamente proposta.

P.Q.M.

La Corte:

Accoglie ricorso, cassa senza rinvio il provvedimento impugnato e, decidendo nel merito, rigetta l’opposizione originariamente proposta dall’intimata.

Condanna la parte intimata alle spese di giudizio, liquidate in complessivi Euro 400,00, per onorari e Euro 100,00, per spese, oltre accessori di legge.

Redazione