Corte di Cassazione Civile sez. I 7/10/2004 n. 19995
L’ordinanza sindacale che, emanataex art. 5 c.d.s., impartisca prescrizioni voltead evitare “turbativa alla circolazionestradale mediante fermata o arresto anchetemporaneo del veicolo”, tenuto conto dell’afflussoin alcune zone della città di conducentidi veicoli richiamati dalla presenzadi prostitute, deve essere resa nota al pubblicomediante i prescritti segnali, a nullarilevando che la reale finalità sottesa all’emissionedel provvedimento sia propriamente quella di creare difficoltà all’eserciziodel meretricio.
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