Corte di Cassazione Civile sez. I 4/9/2009 n. 19205; Pres. Carnevale C.

Redazione 04/09/09
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

M. S.p.a., in persona del legale rappresentante, conveniva in giudizio la Regione Piemonte, in persona del Presiedente della Giunta pro tempore, per sentir dichiarare ancora operante un contratto di mutuo tra le parti, che la controparte intendeva estinto.

Costituitosi regolarmente il contraddittorio, la Regione Piemonte chiedeva rigettarsi la domanda della Banca.

Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 4/06/2001, rigettava la domanda.

Avverso tale sentenza proponeva appello *********, sostenendo la permanenza del predetto contratto di mutuo tra le parti.

Costituitosi il contraddittorio, la Regione Piemonte chiedeva rigettarsi l’appello.

Con sentenza 7/7-4/10/2004, la Corte d’appello di Roma, valutata la documentazione in atti e in particolare la corrispondenza intercorsa tra le parti, ritenuta la sussistenza di un accordo (seppur per implicito) tra le parti stesse, in ordine all’estinzione del mutuo, rigettava l’appello.

Propone ricorso per Cassazione M. S.p.a., con un unico motivo.

Resiste, con controricorso, la Regione Piemonte.

La resistente ha depositato memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con un unico articolato motivo, ********* lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e 1363 c.c., in relazione all’art. 1326 c.c., nonchè difetto di motivazione della sentenza impugnata. In particolare, invece di interpretare la comune volontà delle parti, ai sensi dell’art. 1362 c.c., il Giudice si sarebbe limitato a considerare la sola volontà della Banca; invece di valutare "il complesso dell’atto", ai sensi dell’art. 1363 c.c., avrebbe il Giudice estrapolato alcuni passi di una lettera della Banca, alterandone il significato complessivo; osservaci infine che, ai sensi dell’art. 1326 c.c., un’accettazione non conforme alla proposta equivale ad una nuova proposta.

Il motivo va rigettato, siccome infondato.

Non si ravvisa violazione o falsa applicazione di legge nè insufficiente o contraddittoria motivazione.

Il Giudice a quo esamina la corrispondenza tra le parti e ne valuta la volontà negoziale; tale valutazione attiene al merito e, se sorretta da motivazione adeguata e non illogica, è insuscettibile di controllo in questa sede (tra le altre, Cass. n. 2957 del 2009).

Precisa il Giudice a quo che la Regione aveva espresso chiaramente la volontà di non rinegoziare il mutuo; la Banca inviò i conteggi per l’estinzione, proponendo una nuova negoziazione, ma, di fronte all’atteggiamento negativo della Regione, effettuò un secondo invio dei conteggi per l’estinzione, questa volta senza proposta alcuna di rinegoziazione, così esprimendo – secondo il Giudice a quo – piena adesione alla volontà della Regione di estinguere il mutuo.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 20.000,00, comprensive di Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali e accessori di legge.

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