Corte di Cassazione Civile sez. I 24/5/2010 n. 12647

Redazione 24/05/10
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Svolgimento del processo
Con sentenza del 7.3.2003 il Tribunale di Bassano del Grappa rigettava l’opposizione a decreto ingiuntivo di Euro 3.418,82 proposta dalla Metodo s.p.a. nei confronti dell’intimante M. P., rilevando l’irregolarità di una prima notifica eseguita il 23.1.2002 e la tardività di quella successiva del 25.1.2002.

La decisione, impugnata dall’intimata, veniva riformata per quanto riguarda la questione relativa alla ritualità della notifica, sulla quale la Corte di Appello di Venezia rilevava: che nel ricorso per ingiunzione M. aveva eletto domicilio presso lo studio del legale designato; che la notifica dell’atto di opposizione era stata tentata nell’ultimo giorno utile (23.1.2001) presso il detto studio, ove però non veniva reperito nè il difensore nè persona ivi addetta; che tuttavia risultava presente lo stesso M., il quale peraltro rifiutava di ricevere l’atto, assumendo di essere sublocatario di una stanza dell’appartamento adibita a studio, e di non aver mai avuto alcun rapporto di subordinazione o collaborazione con il legale domiciliatario; che la società Metodo rinnovava la notifica il 24.1.2001, notifica andata a buon fine ed a seguito della quale la convenuta conseguentemente si costituiva in giudizio; che la nullità della notifica sarebbe stata sanata attraverso il suo rinnovo, sia pure tardivo, e non si sarebbe verificata alcuna decadenza per l’espresso disposto dell’art. 291 c.p.c..

Quanto al merito, la Corte rilevava l’infondatezza dell’opposizione, di cui disponeva il rigetto.

Avverso la decisione M. proponeva ricorso per cassazione affidato a due motivi, poi ulteriormente illustrati da memoria, cui non resisteva l’intimata.

La controversia veniva quindi decisa all’esito dell’udienza pubblica del 4.5.2010.

Motivi della decisione
Con i due motivi di impugnazione M. ha rispettivamente denunciato: 1) vizio di motivazione e violazione della L. n. 53 del 1994, artt. 4 e 5 e art. 156 c.p.c., comma 3, sotto un duplice aspetto, e cioè per l’omessa considerazione dei tre vizi determinanti l’invalidità della notifica, nonchè per l’inesistenza dei presupposti legittimanti l’affermata sanatoria della notifica.

Sul primo punto, infatti, la Corte di appello non avrebbe tenuto conto della diversità degli albi di appartenenza dei due avvocati interessati alla notifica (vale a dire quello dell’intimato notificante e quello del domiciliatario dell’intimante), dell’assenza di personale autorizzato alla ricezione, della conseguente legittimità del rifiuto opposto dalla parte alla ricezione dell’atto; sul secondo avrebbe analogamente omesso di considerare: a) che anche la seconda notifica sarebbe stata irregolare, per essere stata eseguita presso la parte personalmente anzichè presso il domicilio eletto; b) che la stessa sarebbe stata comunque tardiva, poichè posta in essere oltre il quarantesimo giorno; c) che la costituzione in giudizio sarebbe intervenuta al solo scopo di far valere il vizio della notifica, mentre la trattazione nel merito sarebbe stata svolta soltanto in via subordinata;

2) violazione degli artt. 641 e 645 c.p.c., poichè alla scadenza del quarantesimo giorno dalla notificazione del decreto questo avrebbe acquisito definitiva efficacia esecutiva, sicchè l’affermata sanatoria della prima notifica per effetto dell’avvenuta esecuzione della seconda si porrebbe in contrasto con la natura decadenziale del termine stabilito per la proposizione dell’opposizione.

Osserva il Collegio che la Corte di Appello di Venezia, modificando sul punto la decisione del primo giudice, ha affermato che nella specie l’incontestata irregolarità della notifica dell’atto di opposizione avrebbe integrato un’ipotesi di nullità.

Tale qualificazione del vizio dì notifica, dalla quale sarebbe poi discesa la sanatoria per effetto dell’intervenuta costituzione in giudizio del notificando, non è stata per vero censurata dal ricorrente, sicchè sul punto si è formato il giudicato.

Orbene posto che, per i motivi indicati, è da escludere che nella specie possa essere configurata un’ipotesi di inesistenza della notificazione, ricorrendo viceversa un caso di nullità, correttamente è stato rilevato dal giudice del merito come la detta nullità sia stata sanata.

In proposito è invero sufficiente richiamare il disposto dell’art. 156 c.p.c., comma 3, secondo cui la nullità non può mai essere pronunciata se l’atto ha raggiunto lo scopo cui è destinato, obiettivo conseguito con l’avvenuta costituzione in giudizio del notificando.

Nè rileva in senso contrario la circostanza che la costituzione in giudizio sarebbe avvenuta al solo fine di rilevare la detta irregolarità ovvero quella secondo cui la seconda notifica cui aveva fatto seguito la costituzione sarebbe stata tardiva, poichè effettuata oltre il termine di quaranta giorni dalla notifica del decreto. Quanto al primo punto, è infatti sufficiente considerare l’irrilevanza degli obiettivi perseguiti dalla parte con la costituzione in giudizio, essendo viceversa rilevante il dato oggettivo della riscontrata idoneità dell’atto, per quanto viziato, alla realizzazione del risultato materiale cui era fisiologicamente destinato. In ordine al secondo, la Corte territoriale ha precisato che nel caso di nullità della notifica dell’atto dì opposizione a decreto ingiuntivo (quale quello in esame) e di mancata costituzione dell’opposto "deve trovare applicazione il disposto dell’art. 291 c.p.c., sì che il tribunale avrebbe dovuto anche d’ufficio ordinare la rinotifica .. la quale impedisce espressamente qualsivoglia decadenza", precisazione in linea con la giurisprudenza di questa Corte (C. 00/9233, C. 98/6410, C. 98/1492), e pertanto del tutto condivisibile.

In punto di fatto la nuova notifica è stata effettuata il giorno successivo, circostanza che ha determinato, da un lato, la sanatoria della nullità e, dall’altro, l’omessa verificazione della decadenza ai sensi dell’art. 291 c.p.c.. Quanto all’eventuale vizio della seconda notifica, di cui si è anche doluto il ricorrente, il dato risulterebbe comunque irrilevante alla luce dell’avvenuta costituzione in giudizio dell’opposto, per le ragioni dianzi indicate. Conclusivamente il ricorso deve essere rigettato, mentre nulla va stabilito in ordine alle spese processuali, poichè l’intimata non ha svolto attività difensiva.

P.Q.M.
Rigetta il ricorso.

Redazione