Corte di Cassazione Civile sez. I 24/5/2010 n. 12626

Redazione 24/05/10
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Svolgimento del processo
II Tribunale di Brindisi con sentenza del 4 aprile 2003, rigettava le domande con cui P. e D.P.G., quest’ultimo anche n.q. di amministratore unico e legale rappresentante della s.r.l. Imarfa avevano chiesto che fossero dichiarati illegittimi: a) la revoca dell’affidamento loro accordato dalla s.p.a. Banca Carime con contratto di c/c n. (omissis); b) la segnalazione alla Centrale Rischi presso la Banca d’Italia di una sofferenza di essa società pur in mancanza di una situazione di insolvenza; nonchè la condanna della Carime a revocare definitivamente il proprio nominativo presso la Centrale dei Rischi della Banca d’Italia.

In accoglimento dell’appello dell’Imarfa e dei D.P., la Corte di appello di Lecce con sentenza del 21 giugno 2005, ha dichiarato illegittima la segnalazione suddetta e condannato la Carime al risarcimento dei danni in favore di detta società, liquidandoli in Euro 30.000 ed osservando: A)che le istruzioni della banca d’Italia imponevano detta segnalazione dei crediti per cassa nei confronti di sofferti in stato di insolenzà ovvero in situazioni equiparabili, – per cui ciascuna banca era tenuta a segnalare non qualsiasi inadempimento del debitore, ma soltanto quelli che a seguito di approfondita e motivata istruttoria risultavano espressione di uno stato di insolvenza; B) che il pagamento del debito e la prestazione di garanzia da parte dei D.D. escludevano che la società fosse in stato di impossibilità ad adempiere, anche per il valore dei beni e dei macchinari in possesso della società pari a circa L. 7 miliardi; C) che neppure l’anticipazione versata da un socio in conto ad un futuro aumento di capitale nonchè una proposta transattiva di detta società fornivano la prova del suo stato di insolvenza; D) che l’illegittimità della segnalazione aveva provocato un pregiudizio alla società che andava ristorato con valutazione equitativa.

Per la cassazione della sentenza la soc. Imarfa ed i D.D. hanno proposto ricorso per due motivi. Altro autonomo ricorso, ancora per due motivi, è stato avanzato pure dalla s.p.a. Banca Carime.

Motivi della decisione
I ricorsi vanno, anzitutto riuniti ai sensi dell’art. 335 c.p.c., perchè proposti contro la medesima sentenza. Con il primo motivo di quello incidentale, che va esaminato con precedenza per evidenti ragioni di pregiudizialita, l’Istituto di credito, deducendo violazione degli artt. 1175 e 1375 c.c., nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia censura la sentenza per aver escluso lo stato di insolvenza ovvero una situazione ad esso equiparabile, da parte della società senza considerare che il pagamento dello scoperto di conto corrente era avvenuto da parte di un garante un anno dopo i fatti di causa, che i bilanci della società e le visure presso la Banca centrale Rischi ne attestavano la pesante situazione debitoria e di dissesto, confermata dalla proposta di saldare il debito con l’attribuzione di azioni di valore inferiore; e che, da un lato era stata affermata la legittimità del recesso dal contratto di conto corrente, dall’altro, ritenuta la illegittimità della segnalazione. Ed infine che la non univocità delle interpretazioni relative allo stato di insolvenza richiesto, e la conformità del proprio comportamento al Regolamento della Banca centrale nonchè ai principi di buona fede dovevano escludere comunque la declaratoria di illegittimità della segnalazione.

Il motivo è infondato.

La sentenza impugnata ha accertato, e le parti confermato, che il testo delle istruzioni della Banca d’Italia relative alla modalità di segnalazione delle sofferenze in vigore all’epoca dei fatti dedotti dalla Banca Carime disponeva che "devono essere segnalati nell’ambito di detta categoria tutti i crediti per cassa nei confronti di soggetti in stato di insolvenza, anche non accertato giudizialmente, o in situazioni sostanzialmente equiparabili, indipendentemente dall’esistenza di garanzie o dalla previsione di perdita. L’apposizione a sofferenza implica pertanto una valutazione da parte dell’intermediario della complessiva situazione finanziaria del cliente e non può scaturire automaticamente da un mero ritardo di quest’ultimo nel pagamento del debito".

In relazione ai presupposti per l’applicazione di dette istruzioni questa Corte ha enunciato i seguenti principi, in conformità all’orientamento più diffuso nella dottrina e nella giurisprudenza di merito: a) che l’apposizione a sofferenza del credito, lungi dal poter discendere dalla sola analisi dello specifico o degli specifici rapporti in corso di svolgimento tra la singola banca segnalante ed il cliente, implica una valutazione della complessiva situazione patrimoniale di quest’ultimo, ovvero del debitore di cui alla diagnosi di "sofferenza"; b) che "lo stesso tenore letterale delle sopra riportate Istruzioni e, segnatamente, l’accostamento che tali Istruzioni hanno inteso stabilire tra stato di insolvenza (anche non accertato giudizialmente) e situazioni sostanzialmente equiparabili inducano a preferire quelle ricostruzioni che, oggettivamente gemmate (secondo l’espressione che trovasi adoperata in dottrina) dalla piattaforma della norma di cui alla *******., art. 5, hanno tuttavia proposto, ai fini della segnalazione in sofferenza alla Centrale dei Rischi, una nozione levior rispetto a quella dell’insolvenza fallimentare, così da concepire lo stato di insolvenza e le situazioni equiparabili in termini di valutazione negativa di una situazione patrimoniale apprezzata come deficitaria, ovvero, in buona sostanza, di grave (e non transitoria) difficoltà economica, senza, cioè, fare necessario riferimento all’insolvenza intesa quale situazione di incapienza, ovvero di definitiva irrecuperabilità; e) conclusivamente ciò che rileva è la situazione "oggettiva" di incapacità finanziaria ("incapacità non transitoria di adempiere alle obbligazioni assunte") mentre nessun rilievo assume la manifestazione di volontà di non adempimento se giustificata da una seria contestazione sull’esistenza del titolo del credito vantato dalla banca.

Come del resto conferma l’equiparazione (contenuta nel p. 6 delle Istruzioni), ai fini della cessazione dell’obbligo di segnalazione di una posizione di rischio tra le sofferenze, dell’ipotesi di cessazione dello stato di insolvenza e di quella di avvenuto rimborso del credito, dal debitore o da terzi, anche a seguito di accordo transattivo liberatorio.

Proprio a questi principi si è attenuta la Corte di appello la quale ha escluso lo stato di insolvenza della s.r.l. Imarfa osservando che la stessa operava regolarmente sul mercato nel settore lapideo possedendo materiali, attrezzature e macchinari di valore pari a L. 7 miliardi circa, ben superiore al credito preteso dalla banca; che non risultavano nei suoi confronti procedure esecutive o elevazioni di protesti per cambiali o assegni;e che disponeva di numerose garanzie prestate pure alla Carime, tant’è che il debito nei confronti di quest’ultima, pur contestato giudizialmente era stato regolarmente pagato dai garanti proprio al fine di evitare azioni esecutive. E, d’altra parte, il sistema informativo della Centrale dei rischi, come già evidenziato da questa Corte in controversie analoghe ben consentiva alla Banca Carime, come ad ogni altro istituto di credito, di conoscere elementi indicativi della situazione di insolvenza dei soggetti finanziati, quali la revoca degli affidamenti e l’emissione di decreti ingiuntivi (Cass.19894/2005); così come l’Istituto ben avrebbe potuto accertare se sussistevano altri elementi tipici denotanti lo stato di insolvenza dell’Imarfa, quali la sussistenza di azioni di recupero di crediti, pignoramenti e procedimenti esecutivi ovvero di protesti, invece esclusi dalla sentenza impugnata; per cui il comportamento della ricorrente è sicuramente connotato da mancanza di avvedutezza e da imprudenza ed imperizia tecnica per non avere svolto alcuno di detti accertamenti che indipendentemente da ogni doverosità devono caratterizzare gli operatori del settore onde valutare la capacità finanziaria di soggetti ed enti che con essi intrattengano rapporti commerciali. Ed avere anteposto agli elementi suddetti la prospettazione di altri, invece del tutto inidonei a dimostrare lo stato di insolvenza non transitorio della Imarfa: ravvisati soprattutto nei bilanci di detta società dichiarati in perdita da diversi anni, nonchè nelle sue esposizioni nei confronti di altri Istituti di credito.

La Corte territoriale non ha mancato, infatti, di esaminarli, rilevando anzitutto che detta situazione preesisteva da diversi anni, che negli ultimi anni l’indebitamento era migliorato e che lo stesso non aveva comunque impedito all’Imarfa nè di continuare la propria attività, nè tanto meno di ottenere credito dalle banche anche per le garanzie di cui disponeva. Mentre ha correttamente disconosciuto qualsiasi valenza indicativa dello stato di insolvenza alla proposta transattiva della società in merito alla vertenza giudiziaria relativa all’asserito debito per cui è stata eseguita la segnalazione alla Centrale Rischi, evidenziando come la stessa altro significato non possa avere che quello attribuitogli dall’art. 1965 c.c., di prevenire una lite giudiziaria, in presenza di un rapporto giuridico avente, almeno nella opinione delle parti, carattere di incertezza, componendolo attraverso reciproche concessioni delle parti; si da far cessare la situazione di dubbio venutasi a creare tra loro.

Sfugge, pertanto, al sindacato di legittimità il riesame di dette circostanze di fatto (nonchè di quella relativa ad un’anticipazione da parte di un socio, dalla quale la Corte territoriale ha invece tratto altra ragione dimostrativa del buon andamento economico dell’Imarfa), misurate le une e l’altra con criteri valutativi diversi da quelli della sentenza impugnata, giacchè la deduzione di un vizio di motivazione non conferisce al giudice di legittimità il potere di riesaminare il merito dell’intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, ma la sola facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico – formale, delle argomentazioni svolte dal giudice di merito. E risulta inidoneo a tale scopo il far valere la non rispondenza della ricostruzione dei fatti operata dal giudice del merito all’opinione che di essi abbia la parte ed, in particolare, il prospettare un soggettivo preteso migliore e più appagante coordinamento dei molteplici dati acquisiti, atteso che tali aspetti del giudizio, interni all’ambito della discrezionalità di valutazione degli elementi di prova e dell’apprezzamento dei fatti, attengono al libero convincimento del giudice e non ai possibili vizi dell’"iter" formativo di tale convincimento rilevanti ai sensi della norma in esame (Cass. 9314/1997; 3782/1997).

Con il secondo motivo, la Banca deducendo violazione degli artt. 2043 e 2697 c.c., si duole che la Corte territoriale l’abbia condannata al risarcimento del danno facendolo conseguire automaticamente dalla declaratoria della illegittimità della segnalazione, e senza richiederne la prova che gravava sulla società richiedente. Per converso quest’ultima ed i D.D., con il primo motivo del ricorso principale, deducendo violazione degli artt. 113 e 114 c.p.c., censurano la sentenza impugnata per aver liquidato il risarcimento del danno con criteri equitativi senza che ne ricorressero i presupposti e malgrado essa società fin dalle prime udienze avesse articolato prova testimoniale per dimostrarne l’esatto ammontare in relazione ai vari profili di pregiudizi sofferti, che ben poteva essere infine quantificato tramite consulenza tecnica.

Con il secondo motivo, deducendo violazione dell’art.112 c.p.c., si dolgono che la sentenza non abbia disposto la revoca della segnalazione, e non abbia emesso alcuna statuizione sul diritto anche dei D.D. al risarcimento di tutti danni subiti, anche all’immagine ed al buon nome imprenditoriale e commerciale, che in nessuna parte della motivazione era stato dichiarato infondato; e rilevano che le relative domande erano state regolarmente avanzate fin dalla citazione introduttiva del giudizio e poi tutte reiterate nell’atto di appello.

Il Collegio ritiene fondato soltanto il secondo motivo del ricorso principale.

Non è infatti esatto che la Corte di appello abbia liquidato il risarcimento del danno all’Imarfa senza alcuna prova in merito all’esistenza del pregiudizio sofferto, e del nesso causale tra di esso e la presunta condotta illecita della banca, avendo dapprima accertato l’illegittimità della segnalazione eseguita da quest’ultima, e poi dato atto che la stessa costituiva di per sè un comportamento pregiudizievole per l’attività economica di detta società illegittimamente segnalata, nonchè lesiva della sua reputazione:non senza evidenziare, in conformità alla giurisprudenza di questa Corte, come il discredito che deriva da siffatta segnalazione è tale da ingenerare una presunzione di scarso affidamento dell’impresa e da connotare come rischiosi gli affidamenti già concessi;con inevitabile perturbazione dei suoi rapporti economici, e una perdita di tipo analogo a quello indicato dall’art. 1223 cod. cìv., costituita dalla diminuzione o dalla privazione di un valore del soggetto e del suo patrimonio alla quale il risarcimento deve essere commisurato (Cass. 20120/2009; 18316/2007; 6507/2001).

Ha ripetutamente affermato questa Corte, nell’ipotesi del tutto analoga di illegittimo protesto di una cambiale, sussiste il danno da lesione dell’immagine sociale della persona che si vede ingiustamente inserita nel cartello dei cittadini insolventi ed è quindi contraddittorio ed erroneo, dopo aver affermato la responsabilità per il protesto, negare la liquidazione equitativa del danno da lesione dell’immagine sociale e professionale, la quale di per sè costituisce danno reale che deve essere risarcito – senza necessità per il danneggiato di fornire la prova della sua esistenza – sia a titolo di responsabilità contrattuale per inadempimento che di responsabilità extracontrattuale, in modo satisfattivo ed equitativo se la peculiare figura del danno lo richiede (Cass. 9233/2007; 14977/2006; 11103/1998).

Pertanto è corretto anche il ricorso alla liquidazione del danno con criteri equitativi, ai sensi degli artt. 1226 e 2056 c.c., ammissibile secondo la giurisprudenza di legittimità qualora l’attività istruttoria svolta non consenta di dare certezza alla misura del danno stesso, come avviene quando, essendone certa l’esistenza, risulti impossibile o estremamente difficoltoso provare la precisa durata del pregiudizio economico subito (Cass. 19883/2005; 8271/2004; 188/1996); e come si è verificato nel caso in concreto in cui anche la prova testimoniale offerta dai ricorrenti ribadiva la sussistenza di danni materiali ed immateriali derivanti dall’illegittima segnalazione, ivi compresi in particolare quelli all’immagine ed al buon nome imprenditoriale e commerciale della società, ma non offriva, per la sua genericità, elementi ulteriori validi a documentarne l’entità, tanto meno in misura superiore a quella liquidata dalla sentenza impugnata. E ciò pure con riguardo all’ultimo capitolato di prova relativo al mancato finanziamento di L..5 miliardi da parte del Banco Ambrosino per la realizzazione di un porto turistico, non autosufficiente a far conoscere sia pure in modo sommario la relativa vicenda ed il suo esito, nonchè l’utile e/o le perdite che ne sarebbero conseguiti per la società Imarfa ove non fosse sopravvenuta la segnalazione alla Centrale Rischi.

Sennonchè anche i D.P. nell’atto introduttivo del giudizio avevano chiesto: a) la condanna della controparte al risarcimento dei danni materiali ed immateriali derivanti dall’illegittima segnalazione, ivi compresi in particolare quelli all’immagine ed al buon nome imprenditoriale e commerciale, nella misura comunque inferiore a L. 500.000.000; b) l’ammissione e assunzione di alcuni mezzi istruttori; c) la condanna della controparte alla definitiva revoca della segnalazione del nominativo dell’Imarfa presso la Centrale dei Rischi.

Il Tribunale ha ritenuto legittima la segnalazione, perciò rigettando le domande degli attori e ritenendo assorbita ogni richiesta risarcitoria;per cui i D.P. hanno riproposte nuovamente nell’atto di appello le suddette domande; cui nessuna risposta ha fornito la sentenza impugnata in violazione del disposto dell’art. 112 c.p.c..

Cassata pertanto la sentenza impugnata in relazione al motivo suddetto, il Collegio deve rinviare alla Corte di appello di Lecce che in diversa composizione prenderà in esame le domande dei D.P. e provvederà anche alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.
La Corte, riunisce i ricorsi, accoglie il secondo di quello principale, rigetta l’altro motivo, nonchè il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata, in relazione ai motivi accolti, e rinvia anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità alla Corte di appello di Lecce in diversa composizione.

Redazione