Corte di Cassazione Civile sez. I 19/3/2009 n. 6710; Pres. Carnevale C.

Redazione 19/03/09
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con il decreto impugnato il Tribunale di Siracusa ha rigettato il reclamo proposto dai fratelli M.M., M. A., M.S., ****** e M. G., quest’ultimo anche quale legale rappresentante della fallita Melluzzo s.r.l., avverso il decreto di trasferimento di un capannone industriale di proprietà della fallita Autocarrozzeria f.lli Melluzzo s.n.c., aggiudicato all’acquirente in seguito a vendita con incanto.

Hanno ritenuto i giudici del merito:

a) che mancasse di legittimazione la Melluzzo s.r.l., estranea al fallimento della Autocarrozzeria f.lli Melluzzo s.n.c., proprietaria dell’immobile venduto;

b) che erano precluse le questioni di validità dell’ordinanza di vendita, già definite con il rigetto di precedente reclamo *******., ex art. 26;

c) che era stata adeguata la pubblicità dell’avviso di vendita sul Quotidiano di (omissis), attesa la sua notevole diffusione non soltanto locale;

d) che era irrilevante la citazione nel provvedimento impugnato della *******., art. 106, relativo alla vendita di mobili, anzichè della *******., art. 107 e segg., sulla vendita degli immobili.

Ricorrono per cassazione i fratelli M. e la Melluzzo s.r.l. e propongono un unico complesso motivo d’impugnazione, cui resistono con controricorso il Fallimento Autocarrozzeria f.lli Melluzzo s.n.c. e il Fallimento Melluzzo s.r.l..

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico complesso motivo d’impugnazione i ricorrenti deducono violazione dell’art. 111 Cost., comma 2 e della *******., artt. 26 e 108; mancanza assoluta di motivazione sulla dedotta violazione dell’art. 490 c.p.c.; insufficiente motivazione sulla carenza di interesse della Melluzzo s.r.l.; mancanza assoluta di motivazione sull’irregolare composizione e carenza di informazione del comitato dei creditori.

1.1. Eccepiscono innanzitutto l’inammissibilità della costituzione nel procedimento *******., ex art. 26, della curatela fallimentare, che non poteva svolgervi il ruolo di controparte dei reclamanti.

L’eccezione è palesemente infondata, essendo indiscusso nella giurisprudenza di questa Corte che il curatore fallimentare è contraddittore necessario nel procedimento di reclamo *******., ex art. 26 (Cass., sez. 1^, 15 giugno 2000, n. 8168, m. 537633, Cass., sez. 1^, 24 marzo 2000, n. 3522, m. 535030, Cass., sez. 1^, 25 ottobre 1999, n. 11967, m. 530780).

1.2. Ripropongono poi i ricorrenti l’eccezione di nullità dell’ordinanza di vendita, in quanto mai comunicata al comitato dei creditori e ai creditori ipotecari. E censurano il decreto impugnato per avere ritenuto precluse dal giudicato le questioni attinenti alla validità dell’ordinanza di vendita. Sostengono infatti che il giudicato non s’è formato, perchè essi non avevano impugnato per carenza di interesse il decreto di rigetto del reclamo proposto contro la seconda ordinanza di vendita, posto che l’incanto era andato deserto.

L’eccezione è inammissibile.

E’ indiscusso, infatti, che "i decreti del giudice delegato (e gli effetti che ne discendono), una volta divenuti definitivi per mancata impugnazione o confermati in sede di reclamo, raggiungono un grado di stabilità, in termini di "definitività allo stato degli atti", in forza del quale resta preclusa una rivalutazione della medesima situazione, sicchè solo l’intervento di nuovi fatti o di una nuova situazione vale a rendere ammissibile una nuova istanza diretta ad un analogo provvedimento o comunque a conseguire i medesimi effetti" (Cass., sez. 1^, 19 ottobre 2001, n. 12799, m. 549766, Cass., sez. 1^, 29 ottobre 2003, n. 16281, m. 567805, Cass., sez. un., 10 maggio 2001, n. 181, m. 546534). Nè ha rilievo che nel caso in esame fosse andato deserto l’incanto disposto con il provvedimento del giudice delegato già impugnato dai ricorrenti; sicchè si era resa necessaria la fissazione di un nuovo incanto.

Infatti il processo esecutivo, nel cui ambito deve essere inquadrato anche il procedimento di liquidazione delle attività fallimentari, è strutturato non come una sequenza di atti preordinati a un unico provvedimento finale, secondo lo schema del processo ordinario di cognizione, ma come una successione di subprocedimenti preordinati a distinti provvedimenti successivi (Cass., sez. un., 27 ottobre 1995, n. 11178, m. 494405). Ne consegue che le nullità verificatesi in una determinata fase del procedimento, possono riflettersi sulla validità degli atti della fase successiva che da essi dipendono solo se fatte valere entro la conclusione della fase in cui si sono prodotte, salvo che il vizio non sia tale da incidere da solo e direttamente anche sugli atti della fase successiva (Cass., sez. 1^, 7 maggio 1999, n. 4584, m. 526117, Cass., sez. 3^, 16 gennaio 2007, n. 837, m. 594404).

Pertanto non possono essere fatte valere con l’impugnazione del decreto di trasferimento dell’immobile venduto le invalidità attinenti all’ordinanza di vendita e al provvedimento di aggiudicazione, che non siano state dedotte con l’impugnazione di tali provvedimenti (Cass., sez. 3^, 16 maggio 2008, n. 12430, m.

603174). In particolare le nullità attinenti alla pubblicità imposta dal giudice, ai sensi dell’art. 490 c.p.c., con l’ordinanza che dispone l’incanto, è idonea a riverberarsi sull’atto di aggiudicazione, ma deve essere fatta valere entro il termine di decadenza di cinque giorni da tale atto, che chiude la fase dell’incanto (Cass., sez. 3^, 18 aprile 2005, n. 8006, m. 582204, Cass., sez. 3^, 31 ottobre 2005, n. 21106, m. 585277). E altrettanto deve ritenersi per le questioni attinenti alla determinazione del giusto prezzo di vendita (Cass., sez. 1^, 1 settembre 1999, n. 9212, m. 529587).

Sicchè risultano inammissibili tutte le ulteriori eccezioni proposte dai ricorrenti con riferimento alla regolarità della pubblicità dell’avviso di vendita sul Quotidiano di (omissis), alla congruità del prezzo di aggiudicazione, all’omessa comunicazione ai falliti dell’ordinanza di vendita. E la questione di legittimità costituzionale prospettata al riguardo è irrilevante, perchè attiene alla validità dell’ordinanza di vendita non più discutibile in questa sede.

1.3. Sostengono ancora i ricorrenti che è unica la procedura fallimentare riguardante sia la Melluzzo s.r.l. sia la Autocarrozzeria f.lli Melluzzo s.n.c.; sicchè erroneamente i giudici del merito hanno escluso la legittimazione della prima società a impugnare i provvedimenti del procedimento di vendita di beni della seconda.

Ma si tratta di deduzione palesemente infondata, perchè si aprono procedure distinte, benchè eventualmente riunite, per ciascuno dei soggetti dichiarati falliti, con la separazione delle relative masse attive e passive, anche quando si tratti dell’estensione del fallimento della società ai soci illimitatamente responsabili (Cass., sez. 3^, 14 settembre 2007, n. 19228, m. 598815).

1.4. Censurano infine i ricorrenti l’erronea dichiarazione di irrilevanza del riferimento alla *******., art. 106, relativo alla vendita dei beni mobili.

Ma si tratta ancora di censura palesemente infondata, posto che il procedimento di vendita seguito è quello dell’incanto, previsto per i beni immobili.

2. Si deve pertanto concludere con il rigetto del ricorso e la condanna dei ricorrenti alle spese.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al rimborso delle spese in favore dei resistenti, liquidandole in complessivi Euro 2.200,00 di cui Euro 2.000,00 per onorari, oltre spese generali e accessori come per legge.

Redazione