Corte di Cassazione Civile sez. I 12/3/2009 n. 5986; Pres. Morelli M.R.

Redazione 12/03/09
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

P.L. proponeva opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., nell’ambito della procedura esecutiva immobiliare promossa nei confronti della società Translegno, impugnando l’aggiudicazione al pubblico incanto, avvenuta il 1.6.2001, del quarto lotto in favore di ***** Lamentava che fosse stato subastato un compendio immobiliare di sua proprietà, da lui acquistato in parte con atto rogito Gloria del 10.1.1990 ed in parte con atto rogito ******** del 28.12.1991. Gli immobili erano stati pignorati nel (omissis), quando erano ancora di proprietà della Traslegno, ma tra il (omissis) tutti i creditori erano stati soddisfatti ed erano state depositate tutte le desistenze, ad eccezione di quella di S.A., la cui posizione creditoria fui risultava comunque estinta, per cui era stata formulata al G.E. richiesta di estinzione della procedura.

Dichiarata fallita la società Traslegno il curatore aveva peraltro proseguito l’esecuzione.

Lamentava il P. l’illegittimità dell’aggiudicazione perchè il creditore procedente non poteva identificarsi con il debitore esecutato, coincidendo le due qualità nella curatela fallimentare, e perchè il curatore si era surrogato al creditore procedente *******., ex art. 107, quando ormai non vi erano più creditori legittimati a promuovere l’espropriazione.

Nel giudizio si costituiva la curatela che contestava l’illegittimità della vendita, osservando che non risultava il deposito di atti di desistenza da parte di tutti i creditori e che non era stato emanato il provvedimento di estinzione della procedura esecutiva nel momento in cui il curatore si era surrogato ai creditori. La curatela sottolineava che la scelta della curatela se subentrare o meno nella procedura esecutiva era discrezionale.

Il Fallimento Spazio Design s.a.s. proponeva a sua volta opposizione ex art. 617 c.p.c., sempre nell’ambito della medesima procedura esecutiva contro la Translegno, impugnando l’aggiudicazione del lotto (omissis) in favore di G.L., del lotto (omissis) in favore di R.M. e del lotto (omissis) in favore di G.P..

Eccepiva che Z.M., poi dichiarato fallito quale socio illimitatamente responsabile della Spazio Design, aveva acquistato la proprietà dei lotti pignorati sub (omissis) con atti rogito ********* del 14.3.1990 e notaio ****** del 10.1.1990, dopo essersi accertato che erano in atti le desistenze di tutti i creditori ad eccezione del S. e che quest’ultimo era stato comunque soddisfatto. A seguito della dichiarazione di fallimento della s.a.s.

Spazio Design e del suo socio occulto Z.M., il curatore aveva proseguito l’esecuzione, sul presupposto che gli immobili fossero caduti nell’attivo del fallimento.

L’intervento della fallita Translegno L. Fall., ex art. 107, nella procedura esecutiva non poteva farla rivivere, essendo stati soddisfatti tutti i creditori in precedenza.

Nel giudizio si costituivano la curatela del Fallimento Translegno e gli aggiudicatari che concludevano per il rigetto dell’opposizione.

Si costituiva in giudizio anche il fallito Z.M. che faceva proprie le conclusioni del Fallimento Spazio Design, sul presupposto dell’inerzia del Fallimento e della manifestata intenzione di non coltivare l’opposizione agli atti esecutivi.

Con sentenza 18.8.2003 il Tribunale di Lecce in composizione monocratica, riuniti i giudizi, rigettava le opposizioni. Osservava che all’udienza del 9.5.1991 avanti al G.E., essendo stata presentata istanza di declaratoria di estinzione della procedura da parte del debitore esecutato, due creditori avevano dichiarato di non essere stati ancora soddisfatti. Non era pertanto intervenuta pronuncia di estinzione. Il 15.12.1992 la curatela del Fallimento Translegno aveva dichiarato di surrogarsi al creditore procedente *******., ex art. 107.

Nella specie non era intervenuta rinuncia di tutti i creditori nè era intervenuto un provvedimento del G.E. di pronuncia dell’estinzione. Ben poteva pertanto la curatela decidere di surrogarsi ai creditori procedenti.

Non poteva d’altra parte ritenersi illegittima la sovrapposizione della figura del debitore a quella del creditore procedente, discendendo tale evento direttamente dalla previsione contenuta nella *******., art. 107.

Le alienazioni degli immobili compiute dal debitore esecutato **********, trascritte successivamente all’atto di pignoramento, non erano opponibili ai creditori intervenuti nella procedura e dunque anche alla massa dei creditori subentrata nell’azione esecutiva.

Avverso la sentenza ricorre per cassazione P.L. articolando tre motivi, illustrati da memoria. Ha proposto ricorso incidentale Z.M. articolando quattro motivi, anch’essi illustrati da memoria. Resiste con controricorso G.L., che ha anche proposto ricorso incidentale condizionato con unico motivo.

All’udienza odierna R.M. ha depositato procura ed ha partecipato alla discussione orale.

Le altre parti intimate non hanno svolto attività difensiva.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso il ricorrente principale deduce violazione della L.Fall., artt. 51 e 107 e degli artt. 629 e 630 c.p.c., nonchè difetto e contraddittorietà della motivazione.

Lamenta che il Tribunale non abbia considerato che tra l’udienza del 9.5.1991 in cui risultò che due creditori avevano lamentato di non essere stati ancora soddisfatti, opponendosi all’estinzione della procedura esecutiva, ed il momento in cui era intervenuta la surroga del Fallimento al creditore procedente, erano trascorsi ben 19 mesi, periodo nel corso del quale i creditori residui erano stati soddisfatti, come risultava dai documenti prodotti dal P. che nessuna delle parti aveva contestato.

Sottolinea il ricorrente che era stata prodotta attestazione della cancelleria del Tribunale di Lecce in data 17.12.1991 da cui risultava che tutti i creditori pignoranti ed intervenuti avevano rinunciato agli atti esecutivi, ad eccezione di S.A., e che lo stesso giorno l’avv. DONADEO per la società Translegno aveva inviato il saldo del dovuto al S.. Tale pagamento non era stato contestato e d’altra parte la circostanza risultava sia dalla contabilità della società fallita sia dal fatto che il S. non si era insinuato al passivo.

L’illegittimità della surroga della curatela discendeva dal fatto che essa aveva dichiarato di volersi surrogare al creditore procedente, in realtà a più creditori procedenti, tutti rappresentati dall’avv. ********** che, come risultava dalla certificazione della cancelleria, avevano già rinunciato agli atti esecutivi.

Aggiunge il ricorrente che presupposti per l’esercizio della surroga non sono soltanto l’esistenza del credito e l’effettiva presenza del creditore nel procedimento esecutivo, ma anche l’ammissione al passivo del fallimento del credito stesso e l’inclusione dei beni pignorati nell’attivo della procedura. Nel caso in esame i beni pignorati non facevano parte della massa attiva, perchè erano stati venduti prima della pubblicazione della sentenza dichiarativa con atti debitamente trascritti.

Con il secondo motivo il ricorrente principale deduce violazione della *******., artt. 42, 45, 51 e 107, in relazione agli artt. 2643, 2644, 2912 c.c., nonchè difetto e contraddittorietà di motivazione.

Il curatore può sostituirsi ai sensi della *******., art. 107, ai creditori procedenti ed intervenuti nell’esecuzione individuale prima della dichiarazione di fallimento, ma non può promuovere azione esecutiva individuale per conto degli altri creditori, perchè lo vieta la L. Fall., art. 51, che sancisce il divieto di azioni esecutive individuali. Le vendite debitamente trascritte prima della dichiarazione di fallimento aventi ad oggetto beni pignorati da creditori che sono già stati soddisfatti sono opponibili al curatore, che non può promuovere azione esecutiva per conto degli altri creditori.

Nella specie nessun altro creditore è intervenuto prima della dichiarazione di fallimento nè dopo. Di conseguenza il Tribunale ha errato nell’affermare che le alienazioni dei beni subastati erano inopponibili ai creditori intervenuti nella procedura esecutiva e quindi al Fallimento, posto che tutti i creditori erano stati soddisfatti e dell’avvenuta presentazione di rinuncia agli atti esecutivi da parte di tutti i creditori, tranne il S., era stata data prova con la certificazione della cancelleria, mentre per il S. era prova in atti dell’avvenuto pagamento.

Il Tribunale ha affermato che rientrava nei poteri del curatore scegliere se subentrare o meno nella procedura esecutiva pendente, ma in realtà, posto che tutti i creditori erano stati soddisfatti, egli non poteva esercitare tale facoltà.

Con il terzo motivo il ricorrente lamenta violazione degli artt. 101, 102, 112 c.p.c.. Deduce la nullità della sentenza impugnata e del procedimento perchè il Tribunale non avrebbe pronunciato nei confronti dello Z.M., nonostante che questi fosse intervenuto nel giudizio, e perchè il procedimento avrebbe dovuto svolgersi anche nei confronti di M.V., comproprietaria con P.L. dei beni contesi.

2. Con il primo motivo del ricorso incidentale il fallito Z. M. deduce violazione degli artt. 101, 102 e 112 c.p.c.; nullità assoluta della sentenza non emessa nei confronti di Z.M. con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn, 3, 4, 5; violazione del principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato;

nullità del procedimento, violazione dell’art. 132 c.p.c., nn. 2 e 4, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5 a causa dell’omessa pronuncia e motivazione su un punto decisivo della controversia, attinente alla costituzione e partecipazione al giudizio di Z.M. e del suo difensore.

Dalla circostanza che il nome dello Z. risulta omesso nella sentenza impugnata sia nell’intestazione che nell’esposizione dello svolgimento del processo e nella motivazione, il ricorrente incidentale desume che non si è regolarmente costituito il contraddittorio e che comunque vi è incertezza sui soggetti ai quali la decisione si riferisce, non essendo stata identificata una parte processuale. Il provvedimento sarebbe inidoneo a decidere la controversia tra i soggetti che vi hanno partecipato.

Con il secondo motivo il ricorrente incidentale deduce violazione della *********., artt. 51 e 107, e degli artt. 629 e 630 c.p.c., nonchè difetto e contraddittorietà di motivazione. Sostiene, svolgendo in sostanza i medesimi rilievi proposti nel primo motivo del ricorso principale, che nel momento in cui la curatela effettuava la sostituzione L.Fall., ex art. 107, nel giudizio esecutivo, tale sostituzione era inammissibile perchè non vi erano creditori effettivi da soddisfare ed il G.E. avrebbe dovuto rilevarlo sulla base delle eccezioni sollevate dal Fallimento Spazio Design e poi dallo Z. in proprio.

Il pagamento di tutti i creditori rileverebbe se non come un fatto estintivo della procedura come la rinuncia, quantomeno come una causa di improseguibilità dell’azione esecutiva. Condizioni per la sostituzione del curatore sarebbero non soltanto l’esistenza del credito e l’effettiva presenza del creditore nel procedimento esecutivo, ma anche l’ammissione al passivo fallimentare del credito stesso e l’inclusione dei beni pignorati nella massa attiva della procedura concorsuale.

Con il terzo motivo il ricorrente incidentale deduce violazione della *******., artt. 42, 45, 51 e 107 in relazione agli artt. 2643, 2644, 2912 c.c., nonchè difetto e contraddittorietà di motivazione, svolgendo i medesimi rilievi contenuti nel secondo motivo del ricorso principale.

Con il quarto motivo il ricorrente incidentale deduce violazione degli artt. 101 e 102 c.p.c., e nullità assoluta della sentenza e del procedimento per omessa integrazione del contraddittorio nei confronti di M.V., comproprietaria insieme a P.L. dei beni contesi, in ragione della sua qualità di litisconsorte necessaria.

3. Con l’unico motivo del ricorso incidentale condizionato G. L. deduce violazione degli artt. 81, 100, 617 e 619 c.p.c., non sussistendo a suo avviso la legittimazione a proporre opposizione agli atti esecutivi sia del P. sia del Fallimento Spazio Design, nella loro qualità di acquirenti degli immobili subastati, in virtù di atti trascritti dopo il pignoramento.

4. Va disposta la riunione dei ricorsi ex art. 335 c.p.c..

E’ pregiudiziale l’esame dell’eccezione di difetto di legittimazione del ricorrente P. e del Fallimento Spazio Design, sollevata dal controricorrente G. nel ricorso incidentale condizionato, eccezione che riguardando la proponibilità dell’opposizione agli atti esecutivi attiene a questione rilevabile d’ufficio, anche per quanto concerne il fallito Z..

L’eccezione è fondata.

Questa Corte ha affermato con giurisprudenza consolidata che "Il terzo, il quale, in pendenza dell’esecuzione forzata e dopo la trascrizione del pignoramento, abbia acquistato a titolo particolare il bene pignorato, soggiace, se non contesta la validità del pignoramento, alla norma dell’art. 2913 c.c., la quale nega ogni protezione agli interessi di esso acquirente sol che si trovino in conflitto con quelli dei creditori presenti nel processo esecutivo:

cosicchè egli non e legittimato a proporre opposizione agli atti esecutivi. Ove, invece, eccependo la nullità del pignoramento, negando conseguentemente l’applicabilità nei suoi confronti della norma anzidetta e sostenendo l’efficacia del suo acquisto nei confronti dei creditori, egli chieda la separazione del suo bene, neppure in tal caso egli, come terzo opponente ai sensi dell’art. 619 c.p.c., può dedurre a fondamento della sua opposizione i vizi della procedura esecutiva: egli non ha, infatti, altro interesse fuorchè quello di tutelare il suo diritto reale sul bene assoggettato all’esecuzione, diritto che, ove dimostrato, e riconosciuto efficace nei confronti dei creditori, deve essere dichiarato prescindendo dalla regolarità o meno degli atti di esecuzione. Dal che consegue che in nessun caso il terzo acquirente del bene pignorato può essere legittimato a proporre opposizione agli atti esecutivi, e che, ove egli abbia proposto tale opposizione, questa e inammissibile (Cass. 24.10.1975, n. 3532; Cass. 14.4.1993, n. 4409; Cass. 26.7.2004, n. 14003; Cass. 6.6.2008, n. 15030).

Ne deriva che va dichiarato il difetto di legittimazione attiva del Fallimento Spazio Design e del P. e, di conseguenza, dello Z.. La sentenza impugnata va cassata senza rinvio e vanno dichiarate inammissibili le opposizioni proposte dal P. e dal ****. Spazio Design, restando assorbiti tutti i motivi dei ricorso principale ed incidentale.

Sussistono giusti motivi, avuto riguardo alla complessità della vicenda oggetto di controversia ed al fatto che l’inammissibilità dell’opposizione non è stata rilevata dal giudice di prime cure, per dichiarare integralmente compensate tra le parti le spese dell’intero giudizio.

P.Q.M.

La Corte:

Pronunciando sul ricorso, cassa senza rinvio la sentenza impugnata e dichiara inammissibili le opposizioni; compensa integralmente tra le parti le spese di lite.

Redazione