Corte di Cassazione Civile 9/9/2008 n. 23113

Redazione 09/09/08
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RITENUTO IN FATTO

1. La sentenza di cui si domanda la cassazione rigetta l’appello dell’Azienda agricola "*************" dei F.lli Bianchi, in persona del titolare B.A., e conferma la decisione del Tribunale di Lodi in data 9.4.2003, che, sulla domanda di garanzia proposta nei confronti della Vittoria Assicurazioni SpA in relazione alla responsabilità civile per infortunio sul lavoro, aveva limitato la condanna dell’impresa assicuratrice al massimale, senza estenderla agli interessi e rivalutazione sul massimale stesso.

2. In via pregiudiziale, la sentenza ritiene che l’appellante avesse implicitamente censurato la decisione di primo grado nella parte in cui aveva ritenuto inammissibile perchè nuova la domanda fondata sulla mala gestio dell’assicuratore; che la pretesa di estendere il massimale agli accessori per mala gestio doveva ritenersi compresa nella domanda di garanzia e, dunque, non formulata tardivamente nel giudizio nel primo grado.

3. Nel merito, giudica infondata la pretesa perchè il ritardo nel pagamento era imputabile al comportamento dell’assicurato, non alla gestione della Vittoria Assicurazioni.

4. Vi è ricorso principale del titolare dell’azienda B.A. per tre motivi e ricorso incidentale per un unico motivo della resistente, mediante controricorso, Vittoria Assicurazioni SpA; al ricorso incidentale resiste con controricorso B.A. nella qualità. Entrambe le parti hanno depositato memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Preliminarmente, la Corte riunisce i ricorsi proposti contro la stessa sentenza (art. 335 c.p.c.).

2. Il primo motivo del ricorso principale denuncia motivazione insufficiente e contraddittoria in relazione agli artt. 1917 e 1224 c.c., per avere la sentenza impugnata omesso di valutare che l’obbligo contrattuale di diligenza obbligava l’assicuratore ad assumere l’iniziativa nella gestione della lite in totale autonomia e indipendentemente dagli atteggiamenti assunti dall’assicurato, e, specialmente dopo il deposito della consulenza tecnica, gli imponeva di assumere l’iniziativa di pagamento diretto al danneggiato e, comunque, ogni altra utile a ridurre il danno.

3. Il secondo motivo dello stesso ricorso, denuncia violazione dell’art. 1282 c.c., perchè il massimale non era stato mai messo a disposizione del lavoratore danneggiato e l’assicuratore aveva trattenuto la somma, liquida ed esigibile, nella sua disponibilità, con pregiudizio dell’assicurato.

4. Il terzo motivo del ricorso principale censura la sentenza impugnata per non aver riconosciuto il credito azionato sotto il profilo dell’ingiustificato arricchimento (art. 2041 c.c.) e del principio della ripetizione dell’indebito (art. 2033 c.c.).

5. L’unico motivo del ricorso incidentale, domanda la cassazione della sentenza impugnata per avere, in violazione degli artt. 112, 416 e 420 c.p.c., e con vizio di motivazione, ritenuto che l’appellante avesse impugnato la decisione di inammissibilità della domanda fondata sull’asserita mala gestio dell’assicuratore chiamato in garanzia, pur in difetto di qualsiasi deduzione circa le vicende del giudizio di primo grado; che la domanda, formulata solo nelle note 10.1.2003 e ritenuta nuova dal giudice di primo grado nell’ordinanza di ammissione della consulenza tecnica di ufficio, per il quid novi che introduceva nel giudizio, non poteva ritenersi compresa in quella originaria.

6. I due ricorsi pongono alla Corte il problema di stabilire l’ordine dell’esame, e, sul punto, sono stati espressi orientamenti contrastanti in seno alla sua giurisprudenza.

7. L’indirizzo prevalente, in fattispecie come quella in esame, è nel senso che si debba esaminare, prima del ricorso principale della parte soccombente, il ricorso incidentale, con il quale la parte totalmente vittoriosa nel merito ripropone una questione pregiudiziale di rito decisa in senso sfavorevole, in quanto, sin dal momento in cui, con il ricorso principale, si rende incerta la vittoria nel merito, sorge l’interesse che rende ammissibile il ricorso incidentale e ne giustifica l’esame nell’ordine logico delle questioni indicato dall’art. 276 c.p.c., comma 2, norma che, con disposizione applicabile, ai sensi dell’art. 141 disp. att. c.p.c., anche nel giudizio di cassazione, espressamente stabilisce che il giudice decide prima le questioni pregiudiziali proposte dalle parti o rilevabili d’ufficio e successivamente il merito della causa (vedi, tra le più recenti manifestazioni dell’indirizzo, Cass. 10 settembre 2007, n. 18944).

8. Questa soluzione non è condivisa dalle sentenze che hanno enunciato il diverso principio di diritto secondo il quale il ricorso incidentale per cassazione della parte totalmente vittoriosa nel merito, che investa questioni pregiudiziali processuali o preliminari di merito, ha sempre natura di ricorso condizionato, indipendentemente da ogni espressa indicazione di parte, ma deve essere esaminato con priorità solo se le questioni pregiudiziali di rito o preliminari di merito, rilevabili d’ufficio, non siano state esaminate nel giudizio di merito, poichè, in questo seconda evenienza, cessano di essere rilevabili d’ufficio. Ne consegue che il loro esame postula la proposizione di un’impugnazione che sia ammissibile in presenza di un interesse della parte, che sorge solo in presenza della fondatezza del ricorso principale; in caso contrario, il ricorrente incidentale manca di interesse alla pronuncia sulla propria impugnazione, poichè il suo eventuale accoglimento non potrebbe procurargli un risultato più favorevole di quello derivante dal rigetto del ricorso principale (Cass. 6 agosto 2004, n. 15161; 26 gennaio 2006, n. 1690; Cass. S.u. 31 ottobre 2007, n. 23019).

9. Si ritiene di dovere dare continuità al primo degli indicati indirizzi perchè il contrasto di giurisprudenza sul problema specifico è stato già risolto dalle Sezioni unite della Corte, in sede di esercizio della competenza istituzionale di cui all’art. 374 c.p.c., comma 2, (Cass, S.u. 23 maggio 2001, n. 212), mentre la menzionata decisione delle stesse Sezioni unite di segno diverso è intervenuta in causa assegnata alle Sezioni unite a norma del primo comma dell’art. 374 c.p.c., nè reca, in motivazione, riferimenti all’avvenuta composizione del contrasto di giurisprudenza.

10. Nella sentenza n. 212/2001 si osserva che il giudizio di cassazione non verte su domande o su eccezioni, ma soltanto su questioni, sicchè la sussistenza dei requisiti di legittimazione all’impugnazione va valutata alla stregua di tale caratteristica peculiare del giudizio, con la conseguenza che la soccombenza deve essere apprezzata non già rispetto al risultato pratico conseguito nella pregressa fase processuale, ma rispetto all’esito specifico delle questioni in esso dibattute e decise, così da costituire altrettanti capi della sentenza. In relazione a tali capi, la soccombenza è effettiva e ciò è sufficiente per fondare l’interesse a ricorrere: questo interesse non nasce dalla probabile fondatezza del ricorso principale, ma dal fatto di essere stato soccombente sulla questione pregiudiziale di rito o preliminare di merito. Invero, fin dal momento in cui, con il ricorso principale, si rende incerta la vittoria sul merito, sorge l’interesse che rende ammissibile il ricorso incidentale e ne giustifica l’esame prioritario. Del resto, una volta proposto il ricorso incidentale e quindi ritualmente investito il giudice della questione, non può configurarsi alcuna ipotesi di condizionamento in grado di sovvertire l’ordine logico delle questioni stabilito dal codice di rito.

Si deve aggiungere, altresì, che il giudizio di fondatezza di un motivo di ricorso comporta sempre la cassazione della sentenza impugnata in senso favorevole al ricorrente vittorioso, ma le norme non consentono la configurazione di una cassazione risolutivamente condizionata all’accoglimento di un motivo di un diverso ricorso contro la stessa sentenza. Sarebbe, questo, infatti, l’inammissibile risultato cui condurrebbe l’indirizzo opposto: la fondatezza del ricorso principale farebbe insorgere l’interesse all’esame del ricorso incidentale, ma la fondatezza della questione pregiudiziale di rito, o preliminare di merito, porterebbe ad una cassazione di segno diverso, ponendo nel nulla l’esito favorevole per il ricorrente principale. Il condizionamento invece, può dirsi sempre ravvisabile nel caso delle questioni preliminari di merito che richiedano un accertamento di fatto omesso dal giudice del merito in conseguenza di errore di diritto (ad esempio: questioni di proponibilità della domanda per mancato assolvimento di oneri previsti dalla legge; impugnazione di licenziamento e rispetto della L. n. 300 del 1970, art. 7; estinzione di crediti per prescrizione, ecc). In questo caso, e solo in questo caso, deve ritenersi, anche in base ai principi desumibili dall’art. 111 Cost., in relazione all’esigenza di sollecita definizione della lite, che l’interesse del ricorrente incidentale, vittorioso nel giudizio di merito, all’esame della questione preliminare resti assorbito nel rigetto del ricorso principale, da esaminare per primo, perchè l’ordine logico delle questioni nel giudizio di cassazione impone di esaminare per ultime quelle che, ove fondate, determinerebbero la cassazione con rinvio.

11. L’esame prioritario del ricorso incidentale conduce a formulare il giudizio di infondatezza del primo profilo di censura e di fondatezza del secondo profilo, con cassazione della sentenza impugnata e decisione della causa, sussistendo le condizioni di cui all’art. 384 c.p.c., comma 1, con il rigetto dell’appello, per essere inammissibile la pretesa relativa alla mala gestio dell’impresa assicuratrice, tardivamente proposta nel giudizio di primo grado; nella pronuncia resta assorbito l’esame del ricorso principale.

12. Il primo profilo di censura dell’unico motivo del ricorso incidentale non è fondato perchè nella proposizione specifica in appello di una pretesa, ritenuta inammissibile dal giudice di primo grado perchè tardivamente formulata, è implicita la critica della soluzione data alla questione di rito; onerare l’appellante di censure più dettagliate, significherebbe, in ultima analisi, imporgli l’obbligo di indicare le norme giuridiche che ritiene violate, ma l’individuazione di dette norme è compito istituzionale del giudice di appello.

13. In ordine al secondo profilo di censura, va premesso che la parte ricorrente principale (si veda, in particolare, il controricorso al ricorso incidentale, pag. 4) sostiene che, proposta la domanda di "essere manlevata degli effetti pregiudizievoli di una domanda risarcitoria, implicitamente tale richiesta contiene e comprende anche quella parte delle pretese eventualmente eccedenti il massimale di polizza", cosicchè il riferimento alla mala gestio, contenuto solo nelle note alla consulenza tecnica di ufficio costituiva un’esplicitazione di domanda già proposta, non una domanda nuova.

Non vi sono quindi contrasti sulle vicende processuali.

14. La tesi in diritto accolta dalla sentenza impugnata e difesa dal controricorrente al ricorso incidentale, è manifestamente destituita di fondamento.

All’origine di essa vi è un’evidente confusione tra le due figure, assai diverse, della mala gestio c.d. impropria e di quella c.d. propria.

In tema di assicurazione della responsabilità civile, infatti, va distinta l’obbligazione diretta dell’assicuratore nei confronti del danneggiato da quella dell’assicuratore stesso nei confronti del danneggiante-assicurato, e va, conseguentemente, distinta l’eventuale ipotesi di c.d. mala gestio impropria, relativa ai rapporti assicuratore-danneggiato, da quella della mala gestio propria riconducale ai rapporti assicuratore-assicurato. La prima, ipotizzabile nei casi di azione diretta (L. n. 990 del 1969, art. 22), trova titolo in un comportamento dell’assicuratore ingiustificatamente dilatorio, a fronte della richiesta di liquidazione avanzata dal danneggiato; la seconda fattispecie di responsabilità da mala gestio (afferente i rapporti assicuratoreassicurato/danneggiante) è, per converso, configurabile tanto se l’assicuratore, avvalendosi del patto di gestione della lite, la gestisca in modo da arrecare pregiudizio al secondo, tanto quando, senza apprezzabile motivo, egli rifiuti di gestire la lite e se ne disinteressi (anche contestando favorevoli proposte transattive), cagionando pregiudizio per l’ingiustificato ritardo con cui l’obbligazione di risarcimento verso il danneggiato è stata estinta (vedi Cass. 30 ottobre 2007, n. 22883; 31 luglio 2006, n. 17460; 4 febbraio 2005, n. 2276).

E costituisce orientamento assolutamente consolidato, in coerenza con la diversa natura delle due ipotesi, che, in tema di rapporti fra assicuratore e danneggiato, la mala gestio sotto il profilo dell’inesatto e tardivo adempimento deve ritenersi dedotta nella domanda in cui si chiede il risarcimento integrale del danno, compresi interessi legali e rivalutazione; in quanto tale domanda vale di per sè come messa in mora (vedi Cass. 31 gennaio 2008, n. 2379); mentre, la domanda dell’assicurato di essere tenuto indenne anche oltre il massimale di polizza, deve L essere espressamente e tempestivamente formulata nell’atto introduttivo della lite, perchè l’affermazione della responsabilità dell’assicuratore verso il danneggiante-assicurato introduce nel giudizio un tema diverso ed autonomo rispetto alla semplice pretesa di garanzia, fondata sugli elementi di colpa che vanno allegati e specificamente provati, cosicchè non può certamente ritenersi implicita nella chiamata in causa dell’assicuratore da parte dell’assicurato nel corso del giudizio introdotto dal terzo danneggiato ed è da ritenersi inammissibile perchè nuova se proposta successivamente (vedi, tra le numerose conformi, Cass. 31 luglio 2006, n. 17460; 4 febbraio 2005, n. 2276; 5 agosto 2004, n. 15036; 25 maggio 2004, n. (10036; 15 gennaio 2003, n. 477).

15. All’esito di accoglimento del ricorso incidentale in parte qua, con assorbimento del ricorso principale, consegue la condanna della parte ricorrente principale al pagamento delle spese e degli onorari di cassazione, nella misura determinata in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi; accoglie in parte il ricorso incidentale e dichiara assorbito il ricorso principale; cassa senza rinvio la sentenza impugnata e rigetta l’appello dell’Azienda agricola "*************" dei F.lli Bianchi, in persona del titolare B.A., per essere inammissibile la pretesa relativa alla mala gestio dell’impresa assicuratrice, tardivamente proposta nel giudizio di primo grado; condanna il ricorrente principale al pagamento delle spese e degli onorari del giudizio di cassazione, liquidate le prime in Euro 27,00, oltre spese generali, IVA e CPA e i secondi in Euro 3.000,00 (tremila/00).

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