Corte di Cassazione Civile 30/7/2008 n. 20598; Pres. Carbone V.

Redazione 30/07/08
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

C.L. ha impugnato per cassazione la sentenza n. 327 del 31 gennaio 2003 con la quale il Tribunale di Roma, accogliendo l’opposizione da lei proposta, nella contumacia dell’opposto Comune di Roma, aveva annullato il verbale di accertamento n. (omissis) del (omissis) e la sanzione amministrativa-pecuniaria irrogata per violazioni al codice della strada, e aveva compensato le spese di lite, ritenendo sussistere "giusti motivi".

L’intimato Comune di Roma non ha svolto attività difensiva in sede di legittimità.

Con l’unico motivo di ricorso C.L. denuncia la violazione degli artt. 91, 92 e 132 cod. proc. civ. e art. 118 disp. att. cod. proc. civ. censurando la sentenza impugnata nella parte in cui ha disposto l’integrale compensazione delle spese. In particolare la ricorrente sostiene che:

– il giudice del merito avrebbe dovuto indicare le motivazioni poste a base di tale decisione, nonostante l’accoglimento dell’opposizione proposta;

– il mero richiamo a "giusti motivi" è insufficiente, non emergendo nè dalla motivazione del provvedimento impugnato nè dalla ricostruzione del fatto "elementi di coerenza e di compatibilità con il criterio adottato per la regolamentazione delle spese di lite";

– a seguito della compensazione operata, la decisione del Tribunale di Roma, nonostante l’accoglimento della domanda e il conseguente annullamento del provvedimento impugnato, sarebbe solo in astratto favorevole per la parte ricorrente in quanto l’iniziativa giudiziaria risulterebbe antieconomica, essendo le spese di giudizio superiori all’importo della sanzione comminata (L. 71.950).

La Seconda Sezione di questa Corte, con ordinanza interlocutoria depositata il 17 luglio 2007, ha disposto la trasmissione degli atti al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite, avendo rilevato la sussistenza di contrasto nella giurisprudenza di legittimità in relazione alla questione se, nel regime anteriore a quello introdotto dalla L. 28 dicembre 2005, n. 263, art. 2, comma 1, lett. a), la valutazione dell’opportunità della compensazione, totale o parziale, delle spese rientri nei poteri discrezionali del giudice di merito e non richieda specifica motivazione, restando perciò incensurabile in sede di legittimità.

Il ricorso è stato, pertanto, assegnato a queste Sezioni Unite.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La giurisprudenza di questa Corte, sulla questione in esame, è stata, in passato, sostanzialmente costante nell’escludere un vero obbligo del giudice di motivare la compensazione delle spese per "giusti motivi".

Tale orientamento si trova già espresso nella sentenza delle sezioni unite n. 1422 del 29 maggio 1963, nella quale la compensazione totale o parziale delle spese processuali viene ascritta al potere discrezionale, di cui il giudice può avvalersi, non solo nell’ipotesi di reciproca soccombenza, ma anche nel concorso di "giusti motivi", e viene nella suddetta decisione escluso che a tal fine sia necessario "precisare tali motivi mediante specifiche indicazioni, tanto più che essi sfuggono, per la loro natura, a qualsiasi specificazione o elencazione, sia pure esemplificativa" Aggiunge, tuttavia, la decisione in e-same che "la pronuncia di compensazione e suscettibile di sindacato da parte del supremo collegio, qualora i motivi enunciati nella sentenza siano erronei o del tutto illogici". Quest’ultima specificazione viene spesso ribadita anche in altre successive decisioni, come nella sentenza n. 9597 del 15 novembre 1994, nella quale questa corte a sezioni unite, dopo aver riconfermato la insindacabilità della decisione del giudice di compensare in tutto o in parte le spese, anche se non sono addotti a sostegni espressi motivi, ha fatto poi salva la ricorribilità per cassazione nell’ipotesi in cui detta compensazione sia accompagnata dalla indicazione di ragioni palesemente illogiche, tali da inficiare, stante la loro inconsistenza, lo stesso processo formativo della volontà decisionale espressa sul punto.

L’identico orientamento circa la insindacabilità della decisione di compensazione delle spese sotto il profilo della mancanza di motivazione o di violazione dell’art. 92 c.p.c., viene, negli stessi termini, ancora ribadito dieci anni dopo da queste sezioni unite (sentenza 29 marzo 1973, n. 864); inoltre, con la sentenza n. 1244 dell’8 maggio 1973, confermandosi l’orientamento precedente, viene ancora riaffermato il principio secondo cui la pronuncia sulle spese è censura-bile in sede di legittimità, sotto il profilo della violazione di legge, soltanto quando le spese siano state poste, integralmente o parzialmente, a carico della parte totalmente vittoriosa, mentre in ogni altra ipotesi il giudice del merito, secondo il suo insindacabile apprezzamento, è libero sia di dichiararle compensate totalmente o parzialmente, sia di porle a carico della parte anche solo parzialmente soccombente; con la sentenza n. 2522 del 25 settembre 1974, è stato riaffermato il principio secondo cui in ipotesi di soccombenza parziale, il giudice di merito ha il potere discrezionale, e perciò insindacabile in Cassazione, di disporre la compensazione totale o parziale delle spese del giudizio ovvero di porre queste a carico della parte solo parzialmente soccombente.

Il rammentato orientamento è stato giudicato da questa stessa corte anche immune da sospetti di incostituzionalità ricollegabili al disposto degli artt. 111 e 24 Cost.. In relazione al primo precetto costituzionale, che impone l’obbligo della motivazione per ogni provvedimento giurisdizionale, si è ritenuto che tale principio non sia applicabile al provvedimento di compensazione delle spese, in quanto l’esistenza di ragioni che giustificano la compensazione va posta in relazione e deve essere integrata con la motivazione della sentenza e con tutte le vicende processuali, stante l’inscindibile connessione tra lo svolgimento della causa e la pronuncia sulle spese (Cass. 6 giugno 1974 n. 1684; Cass. 27 novembre 1992 n. 12657; Cass. 21 febbraio 1998 n. 1887); quanto al secondo precetto, si è affermato che il potere del giudice di compensare le spese processuali per giusti motivi senza obbligo di specificarli non è in contrasto con il principio dettato dall’art. 24 Cost., comma 1, giacchè il provvedimento di compensazione non costituisce ostacolo alla difesa dei propri diritti, non potendosi estendere la garanzia costituzionale dell’effettività della tutela giurisdizionale sino a ricomprendervi anche la condanna del soccombente (Cass. 17 marzo 2004 n. 5405). Analogamente è stato escluso il sospetto di incostituzionalità dell’art. 92 c.p.c. nella parte in cui consente la compensazione anche per l’ipotesi di soccombenza integrale di una delle parti, con l’argomento che "la ragione della disciplina del carico delle spese processuali va rinvenuta nell’esigenza di stimolare la parte ad un uso cosciente del proprio diritto di difesa e di evitare che ne abusi per fini dilatori" (Cass. 20.9.2004, n. 18857).

Come si è detto, l’orientamento sopra illustrato ha continuato ad imporsi in modo quasi costante anche negli ultimi anni e sino a oggi, come può desumersi dalle decisioni n. 5390/2000, 12744/2003, 13071/2004, 9260/2005, 28480/2005, 264/2006, 24495/2006, 13428/2007, 21841/2007, 406/2008, 2397/2008, 3218/2008. -decisioni che generalmente limitano la sindacabilità del provvedimento di compensazione al solo caso che siano espresse "ragioni palesemente illogiche e tali da inficiare, per la loro inconsistenza o palese erroneità, lo stesso processo formativo della volontà decisionale".

A fronte dell’orientamento segnalato, mantenutosi costantemente maggioritario, vi sono state sin dagli anni ’70 alcune pronunce in senso opposto, da prima isolate, e poi, negli anni, sempre più numerose, sì da determinare oggi, con l’alternanza di pronunce ora in un senso ora nell’altro, un vero e proprio contrasto che esige un definitivo componimento.

Le decisioni in parola, sono caratterizzate dall’affermazione di un preciso obbligo del giudice – in vario modo assorbibile – di esplicitare o comunque rendere comprensibili le ragioni della compensazione per "giusti motivi", e, conseguentemente, ammettono la sindacabilità dell’omessa motivazione ovvero della sua illogicità o contraddittorietà.

Nel senso suddetto si era espressa già la decisone n. 2444 del 9 settembre 1974, la quale aveva affermato che "nell’avvalersi del potere discrezionale di disporre la compensazione totale o parziale delle spese giudiziali, il giudice di merito è tenuto ad indicare, sia pure informa succinta, le particolari ragioni (novità e delicatezza delle questioni, natura della controversia, comportamento processuale, ecc.) che lo hanno indotto a mitigare il rigore del principio della soccombenza"; con la sentenza 4 aprile 1979 n. 1973 questa corte, nel cassare con rinvio per inadeguata motivazione un provvedimento di compensazione delle spese basato sulla considerazione che la pensione di invalidità era stata riconosciuta in forza degli accertamenti medico-legali piuttosto che per considerazioni giuridiche, aveva affermato che "il potere discrezionale del giudice nella scelta dei diversi strumenti correttivi del principio della soccombenza per la disciplina delle spese processuali, e nell’enunciazione dei criteri giustificativi all’uopo adottati, non può spingersi fino a svincolare la motivazione, obbligatoria pure su tale capo della decisione a norma dell’art. 111 Cost., dalla sua stessa ragione di esistenza, e cioè dalla conformità a regole logiche e giuridiche, con riferimento particolare all’economia della materia trattata".

Dopo tali aperture rispetto a una giurisprudenza di segno contrario saldamente consolidata, è con la sentenza n. 4455 del 1999 che la problematica in discorso è stata affrontata in maniera approfondita e ampiamente argomentata, avendo questa corte, nella citata sentenza, operato un riesame critico delle precedenti posizioni, partendo proprio dagli argomenti usati costantemente in quelle decisioni che avevano reiteratamente dichiarata affetta da manifesta infondatezza la questione di costituzionalità dell’art. 92 c.p.c., comma 2, sollevata con riferimento all’art. 24 Cost., in relazione alla interpretazione della citata norma affermatasi nel diritto vivente, e cioè dall’argomento secondo cui il principio sancito dall’art. 111 Cost., comma 1 (del previgente testo, oggi corrispondente al comma sesto) non sarebbe applicabile al provvedimento di compensazione delle spese processuali, "in quanto l’affermazione dell’esistenza di ragioni che giustificano tale compensazione deve esser posta in relazione ed integrata con la motivazione e con diversi elementi di fatto (ad es., vicende processuali; novità e difficoltà delle questioni trattate; natura della causa). Si legge nella sentenza in parola che " il fondamento della non doverosità, per il giudice, della "motivazione specifica" della decisione di compensazione delle spese processuali, ai sensi dell’art. 92 c.p.c., comma 2, non sta affatto nel carattere discrezionale dell’esercizio del potere relativo attribuitogli dalla legge, bensì nella natura stessa della pronuncia sulle spese (di condanna o di compensazione), "consequenziale ed accessoria" (…) rispetto al provvedimento "che chiude il processo davanti a lui": sicchè – se la pronuncia sulle spese "dipende" sempre dall’esito (di rito o di merito) della controversia in un suo determinato momento processuale ("il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui …": art. 91 c.p.c., comma 1) e, quindi, non costituisce mai provvedimento autonomo – ne consegue, in linea di principio, che essa non necessita di una "specifica" motivazione, nel senso che le ragioni della condanna alle spese o della loro compensazione (per "soccombenza reciproca", ovvero per il concorso di "altri giusti motivi"), se non debbono (bensì possono) essere specificamente esplicitate, devono, però, quantomeno, risultare dalla motivazione complessiva del provvedimento giurisdizionale (intesa nel senso precisato dal combinato disposto dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 e art. 118 disp. att. c.p.c., commi 1 e 2), cui la pronuncia stessa accede".

Solo così inteso, spiegava la citata decisione, il "diritto vivente", costituito dal predetto orientamento dominante, sfugge a consistenti dubbi di illegittimità costituzionale che, altrimenti opinando, potrebbero insorgere, sulla base del semplice ed immediato rilievo che altro è affermare la non doverosità della motivazione "specifica" di un provvedimento giurisdizionale accessorio, nel senso ora precisato, altro affermare, tout court, la non doverosità di alcuna motivazione di una "scelta "giurisdizionale, fondandola sull’esercizio, da parte del giudice, di un potere discrezionale attribuitogli dalla legge". Alcune decisioni successive alla citata sentenza n. 4455/1999 hanno, invece, continuato ad affermare la insindacabilità del potere discrezionale del giudice di compensare in tutto o in parte le spese, ricollegando tale assunto al carattere accessorio della regolazione delle spese rispetto alla statuizione del merito (cfr. Cass. 30.1.2008, n. 2397), senza tuttavia tener conto della diversa costruzione che la citata precedente sentenza aveva dato del medesimo argomento da esse usato per pervenire a conclusioni sostanzialmente diverse, giacchè secondo la decisione n. 4455/99 l’accessorietà della statuizione sulle spese rispetto al merito può costituire motivo di esonero dalla indicazione di motivi "ad hoc" concernenti la sola compensazione ove – e sempre che – la ragione di essa possa chiaramente desumersi dalle ragioni complessive della decisione. La recente sentenza n. 2397/2008 (e nello stesso senso Cass. n. 9262/2006, Cass. 17450/2006) adduce anche, a sostegno della non sindacabilità della mancanza di motivazione sulla compensazione delle spese, la modifica dell’art. 92 c.p.c. introdotta dalla L. n. 263 del 2005, assumendo che se il legislatore ha ritenuto di dover intervenire con specifica disposizione normativa per imporre – con riferimento alle controversia instaurate successivamente al 1 marzo 2006 – l’obbligo di esplicitare i motivi del provvedimento di compensazione, risulterebbe comprovato che un tale obbligo non sussisteva antecedentemente. La stessa sentenza adduce, a ulteriore sostegno, la circostanza che l’art. 92 – nella sua previgente versioneabbia superato il sindacato di costituzionalità da parte del giudice delle legge (ord. 395/2004).

Va infine segnalato, per completare il panorama delle posizioni espresse nel tempo dalle pronunce di questa corte, che in quelle più recenti decisioni, orientate nel senso della necessità che il provvedimento di regolazione delle spese sia motivato allorchè non si limita ad applicare il principio della soccombenza (Cass. 1422/2006; 5783/2006; 7514/2006; 20017/2007), adducono a supporto argomenti sostanzialmente simili, e precisamente che il regime di regolazione delle spese è governato dal principio di causalità e che il riconoscimento di uno spazio di pura discrezionalità costituirebbe una anomalia del sistema, risolvendosi in un sostanziale diniego di tutela giurisdizionale, ovvero che la mancanza di una motivazione – quantomeno desumibile da quella complessivamente adottata a fondamento dell’intera pronuncia – trasformerebbe in mero arbitrio il potere "discrezionale" di regolazione affidato al giudice, o, ancora, che la impossibilità di rinvenire nel contesto della decisione complessiva una giustificazione della totale o parziale compensazione delle spese, integrerebbe una palese violazione dell’art. 24 Cost., ancor più evidente quando il valore della causa sia di modesta entità e in concreto economicamente incomparabile rispetto all’entità delle spese processuali.

Tali essendo le varie posizioni assunte da questa corte sul tema in esame, ritiene il collegio che il contrasto vada superato affermando la necessità che il provvedimento di compensazione parziale o totale delle spese per "giusti motivi" trovi nella sentenza un adeguato supporto motivazionale, anche se a tal fine non è necessaria l’adozione di motivazioni specificamente riferite a detto provvedimento, purchè, tuttavia, le ragioni giustificatrici di esso siano chiaramente e inequivocamente desumibili dal complesso della motivazione adottata a sostegno della statuizione di merito.

Le ragioni che inducono a detta soluzione del contrasto appaiono egregiamente espresse nella sentenza n. 4455/1999 – alla quale il collegio ritiene di doversi integralmente richiamare – ed anche nelle sentenze più recenti, prima citate.

Va innanzitutto osservato che le argomentazioni adottate a sostegno dell’opposto orientamento non sembrano adeguatamente convincenti. Il recente intervento sull’art. 92 c.p.c., operato dalla L. n. 263 del 2005 non porta utile argomento a sostegno della inesistenza di un obbligo di motivazione per il passato, in primo luogo perchè il legislatore ha ritenuto di intervenire per il futuro al fine di modificare quello che si era affermato come "diritto vivente", la cui revisione alla stregua di principi preesistenti è, tuttavia, pur sempre possibile; in secondo luogo appare evidente che la modifica normativa – da valere soltanto per le controversie instaurate dal 1.3.2006 – introduce certamente una regolazione differente, non potendosi dubitare, alla stregua del dato letterale della novella, che nel decidere dette controversie il giudice abbia l’obbligo di esprimere motivazioni "specifiche", e cioè espressamente riferite al provvedimento di compensazione, obbligo che – come ulteriormente si chiarirà – non sussiste nei medesimi termini per le precedenti controversie, essendo in queste ultime ammissibile che la motivazione del provvedimento sia "diffusa", e cioè desumibile dal complesso della motivazione che sostiene la statuizione di merito (o di rito), con il solo limite che detta motivazione "implicita" sia in ogni caso chiaramente desumibile dal contesto.

Neppure appare condivisibile l’argomento secondo cui l’esonero dalla motivazione – da ascrivere alla natura discrezionale del potere attribuito al giudice dall’art. 92 c.p.c. – avrebbe trovato l’avallo del giudice delle leggi con la decisione n. 395/2004. In realtà, con l’ordinanza citata, la corte costituzionale, nel dichiarare la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 92 c.p.c., comma 2, sollevata dal tribunale di Camerino in riferimento agli artt. 24 e 111 Cost., non ha avallato come conforme alla costituzione una interpretazione dell’art. 92 c.p.c., che esonerasse il giudice da ogni obbligo di motivazione, ma ha affermato che il giudice rimettente, una volta interpretata alla luce dei principi costituzionali (e in particolare dell’art. 111 Cost., comma 6) la norma che disciplina la compensazione delle spese di lite, nel senso che essa attribuisce al giudice un potere discrezionale, e non già arbitrario, di derogare alla regola legale imperniata sul principio della soccombenza (art. 91 c.p.c.), doveva in tali termini farne applicazione, dando quindi conto, con adeguata motivazione, dei "giusti motivi" che lo inducevano a non porre, in tutto o in parte, le spese di lite a carico della parte soccombente.

Le argomentazioni dell’ordinanza citata indicano al giudice remittente la strada che egli avrebbe dovuto seguire, sollecitandolo a non attenersi al rispetto di un preteso "diritto vivente" di cui era lecito dubitare della costituzionalità, ma di interpretare la norma dell’art. 92 c.p.c.,. in conformità agli artt. 111 e 24 Cost., interpretazione che certamente, ancor più alla luce della riscrittura dei principi dell’art. 111 Cost., non potrebbe in alcun modo condurre ad individuare nel potere del giudice di compensare le spese un potere sostanzialmente arbitrario, e, cioè svincolato dal rispetto della regola che, in piena aderenza con i principi del giusto processo e dell’effettività del diritto di difesa, impone – in linea di principio – di addossare al soccombente il costo del giudizio. Se il potere in questione non può che ritenersi vincolato, devono essere espresse o, comunque, intellegibili le ragioni che hanno ispirato il concreto esercizio di quel potere derogatorio rispetto al principio della soccombenza riconosciuto al giudice dall’art. 92 c.p.c., onde consentirne l’effettivo controllo di legalità. Nè sembra ispirato a principi di coerenza logica, in riferimento a tale irrinunciabile controllo, il diverso trattamento che le numerose contrarie decisioni sopra citate vorrebbero riservare alla mancata esternazione di qualsiasi ragione giustificativa dell’esercizio del potere in discorso – che, sarebbe sempre insindacabile in sede di legittimità – rispetto alla esposizione di ragioni illogiche o contraddit-torie, le quali non potrebbero sottrarsi a detto sindacato. Non può dubitarsi (come rilevato anche nella decisione n. 4455/99) che se fosse ipotizzabile un potere discrezionale del giudice nella attribuzione alle parti del costo del processo, la statuizione non esigerebbe alcuna motivazione, e, quindi, non potrebbe essere inficiata dalla esposizione di una motivazione illogica o contraddittoria che, in quanto non doverosa, dovrebbe essere considerata tamquam non esset.

In realtà verrebbero ricondotte a coerenza le ricordate decisione ove anche in esse si volesse cogliere una indiretta affermazione della necessità della motivazione, in relazione al fatto che la sindacabilità delle ragioni illogiche o contraddittorie potrebbe trovare spiegazione soltanto sottintendendosi che nella eventualità in cui siano omesse motivazioni specifiche, debba essere sempre rintracciabile la ragione della compensazione nelle altre ragioni della decisione di merito o di rito, sicchè la loro censurabilità in sede di legittimità finirebbe per assicurare anche il controllo sulle ragioni della disposta compensazione.

Alla stregua dei principi sopra esposti, dovrà ritenersi assolto l’obbligo del giudice di dare conto della ragioni della compensazione totale o parziale delle spese, oltre che in presenza di argomenti specificamente riferiti a detta statuizione, anche allorchè le argomentazioni svolte per la statuizione di merito contengano in sè considerazioni giuridiche o di fatto idonee a giustificare la regolazione delle spese adottata. A titolo meramente esemplificativo, potrebbe ritenersi assolto detto obbligo di motivazione ove si desse atto nella motivazione del provvedimento di merito (ma sarebbe anche sufficiente che fosse desumibile in modo inequivoco dal contesto delle argomentazioni) di oscillazioni giurisprudenziali sulla questione decisiva, ovvero di oggettive difficoltà di accertamenti in fatto idonee a incidere sulla esatta conoscibilità a priori delle rispettive ragioni delle parti, ovvero di una palese sproporzione tra l’interesse concreto realizzato dalla parte vittoriosa e il costo delle attività processuali richieste, ovvero, ancora, di un comportamento processuale ingiustificatamente restio a proposte conciliative plausibili in relazione alle concrete risultanze processuali, ecc..

Tanto premesso, con riferimento al ricorso della C., deve rilevarsi che la decisione del tribunale – sprovvista di motivi specifici di supporto alla statuizione di integrale compensazione delle spese, essendo tautologica l’affermazione secondo cui "sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio" – è altresì sprovvista di qualsiasi motivazione implicita ricavabile dal contesto della intera sentenza, atteso che l’accoglimento dell’opposizione avverso il provvedimento sanzionatorio è stato ricollegato esclusivamente al mancato assolvimento da parte del comune di Roma all’onere probatorio su di lui incombente. Non è possibile, quindi, desumere alcuna plausibile ragione a supporto della statuizione, che risulta, quindi, del tutto immotivata.

Ne consegue che, in accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata va cassata con rinvio ad altro giudice del tribunale di Roma che provvedere a riesaminare la statuizione sulla compensazione delle spese, attenendosi ai criteri sopraindicati, e provvederà, altresì alla regolazione anche delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La corte a sezioni unite accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, al tribunale di Roma, in persona di altro giudice.

Redazione