Corte di Cassazione Civile 20/6/2002 n. 10638; Pres. Giuliani, Est. Malzone

Redazione 20/06/02
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Sussiste la responsabilità del comune in solido con la locale Asl per il risarcimento dei danni riportati da un cittadino che è stato aggredito nel territorio del comune medesimo, da una torma di cani randagi, con lesioni personali e danni agli indumenti, essendo risultato che la situazione di pericolo pubblico dovuta alla presenza degli animali era in atto da tempo, destando allarme nella popolazione e facendo notizia sulla stampa locale

(omissis).

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione 27 luglio 1998 *************** conveniva in giudizio avanti il giudice di pace di l’Aquila la Asl 4 di L’Aquila e il .Comune di L’Aquila, per sentirli condannare al risarcimento dei danni materiali e personali riportati in data 16 luglio 1998 verso le ore 2.45, allorché, camminando per il corso Vittorio Emanuele di L’Aquila, veniva aggredito da una torma di cani selvatici, riportando lesioni al polpaccio sinistro e la rottura dei pantaloni: limitava la richiesta alla somma di lire 2.000.000.

I convenuti, regolarmente costituitisi, contestavano l’avversa pretesa.

L’adito giudice con sentenza 63/1999, in accoglimento della domanda attrice condannava i convenuti in solido a pagare all’attore la somma di lire 1.000.000 e le spese di lire 2.000.0000.

Per la cassazione della decisione ricorre il comune di L’Aquila, in persona del sindaco pro tempore, esponendo cinque motivi.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso si denuncia il difetto di motivazione della sentenza del punto in cui si è ritenuta la responsabilità del comune convenuto, in considerazione del fatto che lo stesso, pur avendo il controllo della città, non aveva dimostrato di essersi attivato e comunque, per non aver adottato provvedimenti per l’incolumità dei cittadini e si sostiene, invece, che la motivazione è solo apparente, in quanto non poteva essere affermata la responsabilità per fatti omissivi in assenza di un obbligo imposto per legge al comune, mentre nel caso di specie tale obbligo faceva capo all’Usl in forza dell’articolo 10 legge regionale Abruzzo 15/1995.

Con il secondo motivo si denuncia il difetto di motivazione sul collegamento tra la presenza in zona di cani randagi segnalata dalla stampa e il cane che avrebbe morsicato il ******** e si sostiene, invece, che mancherebbe del tutto la prova che il ******** sia stato assalito da cani randagi.

Con il terzo motivo si denunzia la violazione dell’articolo 2052 Cc sul presupposto che la sentenza impugnata avrebbe ritenuto che i cani circolanti senza guinzaglio sarebbero res nullius, mentre tratterebbesi di cani abbandonati, e questi risponde dei danni che i medesimi possono arrecare in ragione del loro abbandono.

Con il quarto motivo di ricorso si denuncia il difetto di legittimazione passiva del comune ricorrente sul rilievo che incombeva all’Asl territorialmente competente provvedere alla cattura dei cani randagi e che, qualora il sindaco avesse agito quale ufficiale di Governo, la legittimazione passiva sarebbe appartenuta al Ministro dell’interno.

Con il quarto motivo di ricorso di denunzia violazione del decreto ministeriale 585/94 sulla determinazione degli onorari, diritti e indennità spettanti agli avvocati nella parte in cui la sentenza impugnata ha liquidato a favore dell’attore la somma di lire 1.760.000 per diritti ed onorari e si sostiene che, poiché la liquidazione degli onorari va fatta, secondo l’articolo 6 del citato decreto, avendo riguardo alla somma liquidata, poiché la somma dovuta a titolo risarcitorio è di lire 1.000.000, quella dovuta per onorari non poteva eccedere le lire 300.000, mentre quella per i diritti, in base agli atti espletati doveva aggirarsi sulle lire 400.000.

I primi quattro motivi possono essere trattati congiuntamente, perché il primo e il quarto attengono alla responsabilità del comune ricorrente, ma la risposta ai medesimi presuppone l’accertamento del fatto in sé cui si riferiscono il terzo e il quarto motivo.

Orbene, il fatto, così come dedotto dall’attore, risulta accertato a chiare lettere attraverso la testimonianza di quattro persone che hanno assistito all’episodio: *************** di notte, nelle prime ore del 16 luglio 1998, mentre camminava per il corso Vittorio Emanuele di L’Aquila, fu aggredito da una torma di cani randagi, uno dei quali lo morsicò al polpaccio sinistro, provocandogli lesioni personali e lo strappo dei pantaloni.

Non si trattò di un episodio isolato, bensì il ripetersi di una situazione di pericolo pubblico che aveva messo in allarme la comunità tanto da essere riportata più volte dalla stampa locale.

Tenuto al controllo del randagismo, ai fini della tutela della salute pubblica e dell’ambiente, era all’epoca il servizio veterinario delle Ulss, oggi attuali Asl.

La distribuzione dei compiti in materia di assistenza sanitaria fra enti centrali e locali, determinatasi attraverso l’evoluzione legislativa, se ha trasformato l’originario ruolo delle Usl da articolazioni periferiche del servizio sanitario nazionale, poste alle dipendenze del governo locale, in quello di vere e proprie persone giuridiche pubbliche, dotate di autonomia amministrativa con legittimazione sostanziale e processuale, inserite nell’organizzazione sanitaria regionale, tuttavia non ha completamente reciso il legame con l’ente territoriale locale nel cui ambito esse operano, residuando in capo al comune, la definizione delle linee di indirizzo, nell’ambito della programmazione regionale e la verifica dell’andamento generale dell’attività delle Usl, attraverso l’attività di vigilanza del sindaco, il quale opera quale rappresentante dello stesso ente territoriale e non quale ufficiale di governo (articolo 3, comma 14, del decreto legge 502/92).

Bene a ragione risulta, quindi, affermata la responsabilità del Comune di L’Aquila accanto a quella della Asl.

Anche il quinto motivo è infondato. Ed infatti, in linea di principio l’inderogabilità della tariffa per le prestazioni degli avvocati è stabilita solo nei minimi fissati per gli oneri e i diritti, prevedendo il decreto ministeriale 585/94 la possibilità di raddoppiare i massimi stabiliti dalle tabelle per la liquidazione degli onorari e i diritti a carico del soccombente in ragione delle questioni trattate e delle difficoltà delle medesime.

D’altro canto, nemmeno è stata specificata in ricorso l’elenco delle voci trattate e i diritti previsti nel minimo e nel massimo.

Ne consegue il rigetto del ricorso, mentre la mancata costituzione degli intimati esime dall’obbligo di statuizione sulle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso: nulla per le spese del giudizio di cassazione.

 

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