Corte di Cassazione Civile 19/12/2007 n. 26730; Pres. Carbone V., Est. Rordorf R.

Redazione 19/12/07
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Svolgimento del processo

L’avv. S.G., avendo rassegnato le dimissioni dalla carica di curatore del fallimento della C. s.r.l., pendente dinanzi al Tribunale di Roma, ha chiesto a detto tribunale la liquidazione del compenso per l’opera svolta.

Con decreto depositato in data 8 gennaio 2003 il tribunale ha liquidato al cessato curatore la somma di Euro 58.000,00, sensibilmente inferiore a quella richiesta, e l’avv. S. ha impugnato tale provvedimento con ricorso per cassazione, in primo luogo eccependone la nullità per difetto di motivazione, in secondo luogo lamentando l’imparzialità del collegio giudicante, due dei membri del quale erano stati da lui denunciati per asseriti illeciti disciplinari, in terzo luogo dolendosi dell’adozione di criteri di liquidazione non conformi ai parametri indicati dalla L. Fall., art. 39, ed, infine, sostenendo che il tribunale, nell’operare la predetta liquidazione, aveva erroneamente quantificato l’attivo realizzato da esso ricorrente durante lo svolgimento dell’incarico.

Il fallimento, in persona dell’attuale curatore, si è difeso con controricorso eccependo l’inammissibilità del ricorso e, comunque, la sua infondatezza.

Entrambe le parti hanno depositato memorie e la prima sezione civile, cui la causa era stata in un primo tempo assegnata, con ordinanza n. 4362 del 26 febbraio 2007 ne ha sollecitato la rimessione alle sezioni unite avendo rilevato l’esistenza di un contrasto nella giurisprudenza di questa corte in ordine alla questione se il decreto di liquidazione del compenso, in favore di un curatore cessato nel corso di una procedura concorsuale non ancora conclusa, abbia o meno carattere di definitività, e sia quindi o meno ricorribile per cassazione, in connessione con l’ulteriore questione se, con siffatto decreto, sia consentito liquidare il compenso finale spettante al curatore cessato o, viceversa, la liquidazione possa avere ad oggetto solo un acconto e se per la determinazione del compenso finale debba attendersi la conclusione dell’intera procedura fallimentare.

Il ricorso è stato pertanto chiamato dinanzi alle sezioni unite.

Motivi della decisione

1. La curatela controricorrente ha eccepito l’inammissibilità del ricorso sotto diversi profili: anzitutto perchè esso sarebbe stato tardivamente proposto; poi perchè il ricorrente avrebbe a suo tempo prestato acquiescenza al provvedimento impugnato ed, in terzo luogo, perchè detto provvedimento non sarebbe di per sè suscettibile di ricorso per Cassazione.

2. Il profilo da ultimo riferito è quello in relazione al quale la causa è stata rimessa alle sezioni unite per risolvere il ravvisato contrasto di giurisprudenza. Conviene però anzitutto sgomberare il campo dagli altri due dedotti profili d’inammissibilità, che appaiono entrambi privi di fondamento.

2.1. Il provvedimento impugnato è stato depositato nella cancelleria del Tribunale di Roma l’8 gennaio 2003 ed è stato comunicato all’interessato il 20 gennaio dello stesso anno. Il ricorso per cassazione avverso detto provvedimento risulta esser stato notificato il successivo 6 marzo: quindi entro il termine di sessanta giorni indicato dall’art. 325 c.p.c., comma 2.

La curatela controricorrente ha nondimeno eccepito la tardività della proposizione dell’impugnazione sul presupposto che il suddetto termine d’impugnazione di sessanta giorni debba esser ridotto alla metà in materia fallimentare.

Tale presupposto è però infondato.

La riduzione dei termini d’impugnazione contemplati in via generale dal codice di rito può dipendere solo da una norma speciale che la preveda. E’ vero che alcune norme di tal fatta sono state dettate dal legislatore con riguardo a specifici atti della procedura fallimentare, ma non per questo è consentito affermare che l’impugnazione di qualsivoglia atto di quella procedura sia soggetta al dimezzamento dei termini.

Il ricorso per cassazione avverso il decreto di liquidazione del compenso spettante al curatore del fallimento non trova d’altronde preciso riscontro in alcuna espressa disposizione normativa (onde esso è da ritenersi ammissibile solo in forza della generale previsione dell’art. 111 Cost., penultimo comma) e tanto meno, quindi, è dato rinvenire alcuna disposizione che stabilisca in tal caso la riduzione dei termini d’impugnazione.

Può dunque senz’altro ribadirsi il principio, già altre volte affermato da questa corte, secondo cui il ricorso straordinario in cassazione nei confronti del decreto con cui il tribunale fallimentare provvede sul compenso dovuto al curatore deve esser proposto nel termine di sessanta giorni a decorrere dalla data della comunicazione d’ufficio dello stesso agli interessati (si vedano Cass. n. 10987 del 2004, Cass. n. 2991 del 2006 e Cass. n. 17697 del 2006).

2.2. L’acquiescenza del ricorrente al provvedimento impugnato è stata eccepita dalla curatela del fallimento in quanto, a suo dire, il ricorrente procedette a suo tempo ad incassare senza obiezione alcuna l’assegno spiccato in suo favore per l’importo del compenso liquidatogli dal tribunale.

Anche tale eccezione non appare fondata.

L’acquiescenza tacita prevista dall’art. 329 c.p.c., è configurabile solo quando l’interessato abbia compiuto atti certamente dimostrativi della volontà di non contrastare gli effetti giuridici della pronuncia e dai quali, perciò, si possa desumere, in modo preciso ed univoco, l’intento di non avvalersi dell’impugnazione. Una situazione siffatta non si riscontra, invece, nel presente caso, perchè l’incasso dell’indicato assegno – se pur davvero avvenuto – non appare in alcun modo tale da implicare univocamente la volontà di accettazione definitiva e completa della liquidazione disposta con l’impugnato provvedimento, ben potendo esso conciliarsi con l’intento dell’interessato di percepire nell’immediato almeno una parte delle proprie asserite spettanze senza per questo rinunciare e pretendere la parte restante.

3. Il terzo dei dedotti profili d’inammissibilità del ricorso investe, come già detto, la questione in ordine alla quale è stato ravvisato il contrasto di giurisprudenza che le sezioni unite sono chiamate a comporre.

3.1. Nella giurisprudenza di questa corte si rinvengono pronunce d’inammissibilità di ricorsi proposti avverso decreti di liquidazione di compensi emessi in favore di curatori fallimentari cessati dalla carica in pendenza della procedura. Tali pronunce muovono dal rilievo secondo cui il compenso del curatore può essere definitivamente quantificato solo al termine della procedura concorsuale, sicchè, nei casi considerati, la liquidazione potrebbe avere ad oggetto soltanto un acconto, da computare poi in detrazione all’atto della futura liquidazione conclusiva. Donde si è fatta discendere la conseguenza che al decreto del tribunale, in simili casi, non può essere riconosciuto quel carattere di definitività ed immodificabilità solo in presenza del quale il provvedimento è suscettibile di ricorso straordinario per cassazione (si vedano Cass. n. 10751 del 1998, e n. 5022 del 1998). Si è poi anche osservato che il curatore può vantare un diritto soggettivo alla percezione del compenso finale, ma non anche alla concessione di acconti: il che concorre ad escludere la configurabilità del ricorso per cassazione avverso il provvedimento discrezionale del giudice che l’acconto conceda o neghi (si veda Cass. n. 9721 del 1993).

Aggiungasi che l’ammissibilità del ricorso è stata anche esclusa facendo leva sull’impossibilità di procedere ad una liquidazione conclusiva del compenso prima dell’approvazione del conto di gestione richiesta dalla L. Fall., art. 39, comma 2, nel testo allora vigente (Cass. n. 471 del 1999).

3.2. In altri casi il ricorso proposto avverso un provvedimento di liquidazione del compenso in favore del curatore prematuramente cessato dall’incarico è stato invece ritenuto ammissibile, in considerazione del fatto che il provvedimento impugnato, anche in relazione al tenore dell’istanza presentata al tribunale dal curatore cessato, palesemente manifestava l’intento di provvedere non già all’attribuzione di un acconto bensì alla liquidazione completa e definitiva del compenso di spettanza dell’istante; e però si è ritenuto che siffatta liquidazione non potesse essere operata sulla base del solo attivo realizzato e del solo passivo accertato sino alla data di cessazione del curatore dalla carica, dovendosi invece aver riguardo ai dati conclusivi della procedura: di modo che il provvedimento impugnato è stato cassato senza rinvio per essere improponibile la domanda su cui il tribunale aveva provveduto (si veda Cass. n. 14517 del 2000). La necessità di procedere alla liquidazione definitiva di ogni compenso solo a compimento dell’intera procedura è stata ricondotta anche all’esigenza di graduare i compensi spettanti ai diversi curatori succedutisi nel tempo (Cass. n. 11529 del 1998).

3.3. Da questo orientamento si sono però discostate alcune più recenti pronunce secondo le quali il tenore delle disposizioni vigenti non esclude affatto la possibilità di immediata e definitiva liquidazione del compenso, in conformità ai parametri dell’attivo realizzato ed al passivo accertato (come fissati dal D.M. n. 570 del 1992), ogni qual volta siffatti elementi di calcolo siano disponibili già al momento della prematura cessazione del curatore dall’incarico. Donde l’affermazione che siffatta liquidazione è consentita quando non sia riscontrabile alcuna significativa attività svolta dal cessato curatore in relazione alla parte di attivo inventariato ma non ancora realizzato (Cass. n. 16437 del 2006 e n. 17697 del 2006, nella cui motivazione si richiamano anche, con riguardo alla necessità di valutare in concreto la significatività dell’attività del curatore rispetto all’attivo non realizzato, le precedenti pronunce di Cass. n. 1169 del 1993 e n. 6725 del 1998).

4. Il quadro della giurisprudenza ora riferita impone di tener distinte due differenti questioni, che rispettivamente investono il tema dell’ammissibilità del ricorso per cassazione avverso provvedimenti del tipo di quello in esame ed il tema dei limiti entro cui è consentito al tribunale di liquidare somme a titolo di compenso in favore di un curatore cessato dalla carica in pendenza della procedura concorsuale.

4.1. In ordine alla prima questione, va premesso che non è in discussione l’ammissibilità del ricorso straordinario per cassazione avverso i decreti di liquidazione del compenso emessi a conclusione della procedura fallimentare, a norma della *******., art. 39, comma 1, trattandosi di provvedimenti a contenuto decisorio, non altrimenti impugnabili. Altrettanto indiscutibile appare, in via di principio, l’inammissibilità di analogo ricorso avente ad oggetto i provvedimenti con cui vengano attribuiti al curatore quegli acconti sul futuro compenso che il D.M. n. 570 del 1992, art. 6, espressamente prevede possano essere disposti "tenendo conto dei risultati ottenuti e dell’attività prestata". Non solo la decisione di concedere siffatti acconti – a differenza di quel che accade per la corresponsione del compenso finale – dipende da una valutazione discrezionale del giudice alla quale, per ciò stesso, non corrisponde un vero e proprio diritto soggettivo del curatore, onde il relativo provvedimento non potrebbe definirsi decisorio (attenendo tale qualifica alle sole decisioni che riguardano i diritti soggettivi), ma neppure esso ha carattere definitivo, perchè da vita ad un’attribuzione patrimoniale precaria e provvisoria, soggetta com’è ad un futuro conguaglio in sede di liquidazione del compenso finale.

Le medesime conclusioni debbono necessariamente valere anche nel caso di provvedimenti con cui il tribunale abbia proceduto alla liquidazione del compenso in favore di un curatore cessato dalla carica prima del compimento della procedura concorsuale.

La questione se, in una siffatta situazione, sia o meno consentito procedere subito alla liquidazione finale del compenso, o se questo possa esser liquidato solo al termine della procedura ed in concomitanza con la liquidazione cui ha diritto il curatore subentrato (questione della quale ci si dovrà subito dopo occupare), non attiene all’ammissibilità del ricorso per cassazione, bensì alla legittimità del provvedimento impugnato. Provvedimento che resta ricorribile, se con esso il tribunale ha inteso procedere in via definitiva alla liquidazione del compenso spettante al cessato curatore, ed invece non lo è se il medesimo tribunale ha inteso solo avvalersi della facoltà di attribuire a quel curatore un acconto sul futuro compenso ancora da liquidare. Con l’ovvio corollario che lo stabilire se si verte nella prima o nella seconda situazione implica un esercizio d’interpretazione del decreto impugnato: esercizio che naturalmente rientra nei compiti del giudice dell’impugnazione e che deve essere svolto avendo primariamente riguardo alla qualificazione che del proprio provvedimento ha dato il Giudice a quo, tenendo altresì conto, ove occorra, del tenore della domanda proposta a quel Giudice dal curatore, nella misura in cui è lecito presumere una naturale corrispondenza tra detta domanda ed il conseguente provvedimento giudiziario.

Nel caso in esame, alla luce dei criteri appena enunciati, appare di tutta evidenza che il decreto del Tribunale di Roma qui impugnato non ha per oggetto la mera concessione di un acconto sul compenso spettante all’avv. S., dimissionario dalla carica di curatore del fallimento della società C., bensì proprio la liquidazione definitiva di tale compenso: com’è dimostrato dalle espressioni adoperata tanto nel decreto quanto nell’istanza formulata dallo stesso avv. S., ove inequivocabilmente si fa riferimento agli "onorari per l’opera prestata" e mai si adombra, l’ipotesi dell’attribuzione di un mero acconto.

Il ricorso è, perciò, ammissibile.

4.2. Occorre allora affrontare la seconda questione cui sopra s’è fatto cenno, sulla quale in effetti soprattutto verte il contrasto di giurisprudenza dianzi rilevato. Occorre cioè chiedersi se, a fallimento ancora aperto, una domanda del cessato curatore volta ad ottenere la liquidazione dei compenso per l’opera prestata sia o meno proponibile, e se dunque possa o meno essere emesso in tali casi dal tribunale un decreto di liquidazione del compenso.

Prima di rispondere alla domanda è bene chiarire che non può essere qui d’aiuto la nuova formulazione assunta dalla L. Fall., citato art. 39, dopo le modifiche apportatevi col D.Lgs. n. 5 del 2006. In siffatta nuova formulazione la questione di cui si discute appare espressamente risolta, giacchè il secondo comma di detto articolo contempla ora che, in ipotesi di successione di più curatori nell’incarico, il compenso è stabilito secondo criteri di proporzionalità ed è liquidato, in ogni caso, al termine della procedura, salvi eventuali acconti. Ma l’art. 150, del citato decreto legislativo prevede che le procedure di fallimento già pendenti alla data di entrata in vigore della nuova normativa – come è quella nel cui ambito è stato emesso il decreto in questa sede impugnato – sono definite secondo la legge anteriore. E’ giocoforza perciò continuare, nel presente caso, a far riferimento al testo originario della *******., art. 39, che nulla espressamente disponeva per l’ipotesi di successione di più curatori nella carica, ed al regolamento emanato col citato D.M. n. 570, art. 2, comma 1, che, per il compenso del curatore cessato anticipatamente dall’incarico, si limita a rinviare ai criteri di liquidazione fissati in via generale dal precedente art. 1, (parametrati sull’ammontare dell’attivo realizzato e del passivo accertato) con la sola aggiunta che occorre tener conto dell’opera prestata.

Da tale pregressa normativa, diversamente che dalla successiva, non si ricavano dunque indicazioni esplicite per la risoluzione dell’interrogativo che si è posto.

Nondimeno, ritengono le sezioni unite che un’interpretazione logico-sistematica della normativa precedente debba condurre a conclusioni sostanzialmente non dissimili da quelle cui è ora pervenuta la normativa più recente.

Induce a ciò principalmente la necessità di una valutazione unitaria dei fatti della procedura concorsuale rilevanti ai fini della liquidazione del compenso spettante agli organi della stessa; liquidazione che, proprio per questo, non può che essere compiuta nella fase di chiusura del fallimento, quando è possibile considerare nell’insieme l’opera svolta dai più curatori succedutisi nel tempo ed i relativi risultati. Opera e risultati rispetto ai quali il riferimento all’ammontare dell’attivo realizzato e del passivo accertato – come indicati nella norma secondaria contenuta nel citato decreto ministeriale – ha solo la funzione di un criterio di valutazione ed, al tempo stesso, di un limite, ma non implica alcun automatismo nell’imputazione all’uno o all’altro curatore della quota di compenso a ciascuno di esso spettante: non foss’altro perchè il momento nel quale si concretizzano la realizzazione dell’attivo e l’accertamento del passivo costituiscono solo il punto terminale di attività e di adempimenti che si sono svolti in precedenza e, d’altro canto, si riflettono e sono destinati a concatenarsi con ulteriori attività ed adempimenti destinati a svolgersi in momenti successivi. Il che basta a dimostrare come non possa esser criterio logico soddisfacente quello che volesse ancorare la liquidazione del compenso del curatore cessato alla situazione dell’attivo e del passivo fallimentare individuata, quasi in guisa di una statica fotografia, al momento della sua cessazione dalla carica, finendo così col trascurare il carattere naturalmente dinamico della procedura e la concatenazione delle molteplici attività in cui essa si sviluppa.

D’altro canto, non potendosi immaginare che la successione di più curatori nell’incarico si risolva in pregiudizio per la massa dei creditori (e per lo stesso debitore) facendo lievitare gli oneri della procedura, e non potendosi neppure ipotizzare che la misura della liquidazione del compenso in favore del curatore cessato, operata al momento della sua cessazione, precluda l’eventuale riconoscimento in favore del nuovo curatore di un compenso commisurato a parametri più elevati che risultassero applicabili al momento della chiusura del fallimento, è inevitabile concludere che solo in questo secondo momento è possibile tirare le fila della liquidazione e stabilire, nell’ambito di un compenso idealmente riferibile all’intera procedura, la quota spettante a ciascuno dei curatori. La posizione di costoro rispetto al compenso, in altre parole, è concorrente, e ciò impone di definire il concorso secondo termini omogenei, che presuppongono un allineamento temporale possibile solo quando la procedura sia giunta al termine.

Nè vale obiettare che, in tal modo, si finisce per penalizzare ingiustificatamente il curatore prematuramente cessato dalla carica, costringendolo a sopportare l’onere del protrarsi nel tempo di un fallimento cui egli è ormai estraneo. La semplice prospettazione di un inconveniente non basta ad offrire una diversa chiave risolutiva del problema, che tutti gli altri elementi sopra evidenziati concorrono invece a definire nel modo sopra indicato; e va comunque sottolineato come la già ricordata possibilità di attribuire al cessato curatore adeguati acconti sul futuro compenso, calibrati sulla situazione attuale del fallimento e sulle ragionevoli prospettive future della procedura, può in linea di massima esser rimedio adeguato a bilanciare il denunciato inconveniente.

5. Il denunciato contrasto di giurisprudenza deve perciò esser risolto con l’affermazione del principio secondo cui, anche nel vigore del testo originario della *******., art. 39, al curatore cessato dalla carica prima della conclusione della procedura, di fallimento può essere attribuito un acconto sul futuro compenso, ma tale compenso non può essere invece liquidato in via definitiva prima che la procedura concorsuale sia giunta a compimento.

Ne deriva l’improponibiltà della domanda di liquidazione del compenso formulata dal cessato curatore prima del termine della procedura; improponibilità processuale, rilevabile anche d’ufficio, destinata a condurre alla cassazione senza rinvio dell’impugnato decreto, con conseguente assorbimento delle doglianza prospettate nel ricorso.

6. L’esistenza di una pregressa non univoca giurisprudenza sul punto giustifica la compensazione tra le parti delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La corte, pronunciando sul ricorso a sezioni unite, cassa il provvedimento impugnato e compensa le spese del giudizio.

Redazione