Corte d’Appello Sezione minorenni Bologna 17/3/2009; Pres. de Robertis L.

Redazione 17/03/09
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato il 4 giugno 2008, X ricorreva al Tribunale per i Minorenni dell’Emilia Romagna chiedendo accertarsi la sua paternità del minore O. (omissis), nato a Ferrara il (omissis) dicembre 2007, figlio naturale di M. L. (omissis), e sostituirsi il cognome "(omissis)" con quello paterno "(omissis)".

All’udienza del 25 novembre 2008, non comparsa la madre del minore ******* (omissis), veniva sentito il ricorrente X.

Autorizzato il deposito di memoria conclusiva, con decreto depositato il 27 gennaio 2009, il Tribunale, rilevato che il 31 ottobre 2008 era divenuta irrevocabile la sentenza n. 1414/08 con la quale questa Corte aveva rigettato l’appello avverso la sentenza dichiarativa dello stato di abbandono del minore, richiamati gli artt. 11 ultimo comma e 21 della legge n. 184/83, dichiarava non luogo a provvedere.

Avverso tale decisione, comunicatagli il 27 gennaio 2009, X proponeva reclamo, con atto depositato il 6 febbraio 2009; il reclamo veniva notificato dal ricorrente alla madre del minore, al tutore, al Giudice tutelare.

Il P.M., intervenuto, concludeva per la conferma del provvedimento.

La causa veniva posta in decisione all’udienza camerale del 12 marzo 2009 sulle conclusioni sopra trascritte.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La pronuncia impugnata riveste forma di decreto ma, avendo definito una richiesta di "riconoscimento giudiziale della paternità" proposta ai sensi dell’art. 250 cod. civ., ha natura di sentenza, secondo il disposto del quarto comma della stessa norma; ne ricorrono i requisiti di validità perché il provvedimento è sottoscritto sia dal Presidente che dal Giudice relatore ed estensore. Per analoghe ragioni l’atto intitolato "reclamo ex art. 739 c.p.c. e seg.", in virtù del principio di conversione, va considerato quale appello.

Con unico motivo, articolato in due profili, il reclamante sottolinea di aver depositato in data 9 giugno 2008, subito dopo aver presentato il ricorso per il riconoscimento giudiziale della paternità, istanza di sospensione della procedura di adottabilità per poter procedere al riconoscimento del minore, ai sensi dell’art. 11 comma secondo della legge n. 184/1983 (motivo sub A), e argomenta che la mancata pronuncia su tale richiesta di sospensiva gli preclude la possibilità di chiedere la revoca della dichiarazione di adottabilità di cui al comma 2 dell’art. 11 della legge n. 184/1983 (motivo sub B).

Il motivo è infondato.

Il minore, al momento della presentazione dell’istanza di sospensione, era già stato dichiarato adottabile con sentenza del Tribunale per i Minorenni dell’Emilia Romagna depositata il 14 aprile 2008.

Nell’impugnazione proposta da M. L. (omissis) avverso quella sentenza si dava notizia della presentazione del ricorso ai sensi dell’art. 11 comma secondo della legge n. 184/1983 da parte del G.; e questa Corte ne dette conto (pagine 8-9 della sentenza) nel rigettare l’appello proposto da M. L. (omissis) senza dar luogo a sospensione. Sospensione che, nel sistema della legge n. 184 del 1983, non è automatica, ma comporta anche la valutazione, imposta dal secondo comma del citato art. 11, che nel frattempo il minore sia convenientemente assistito, permanendo un rapporto con il genitore naturale (cfr., in ordine alla ratio dell’art. 11, norma tendente a privilegiare l’esigenza fondamentale del bambino a conseguire un proprio status ed a crescere in un ambiente familiare idoneo rispetto all’interesse al recupero della famiglia biologica, Cass. 6 agosto 1998 n. 7698).

La dedotta "violazione del dettato legislativo" per mancata sospensione è pertanto assorbita dal giudicato formatosi in ordine allo stato di adottabilità del minore.

Nel caso di specie, poi, essendo intanto iniziato l’affidamento preadottivo (regolarmente in corso: relazione di aggiornamento del Servizio sociale pervenuta il 17 febbraio 2009), è intervenuta la ulteriore preclusione posta dall’art. 21, quarto comma, della legge n. 184.

P.Q.M.

rigetta l’impugnazione proposta da X avverso il provvedimento depositato in data 27 gennaio 2009 del Tribunale per i Minorenni dell’Emilia Romagna.

Redazione