Corte d’Appello Sezione civile Perugia 24/11/2008; Pres. Matteini Chiari S.

Redazione 24/11/08
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione in data 15/5/2003, ritualmente notificato, i ************* e D. M., in proprio e quali genitori esercenti la potestà sui figli minori M. e G., esponevano
che il 2/7/2001 la figlia M., di anni 4, mentre si trovava presso l’abitazione del padre sita all’interno del cortile della villa della Sig.ra ******** (sita in Terni, Strada del Balzello n. 2), era stata, improvvisamente, aggredita, "in modo estremamente violento" con inflizione di "innumerevoli morsi", da un cane pastore maremmano di proprietà del **********;
che dall’occorso era derivata alla bambina una pluralità di danni, tutti assai gravi: inabilità temporanea assoluta ed inabilità temporanea parziale "di molti giorni"; "danno biologico notevole"; danno alla vita di relazione e danno morale "di rilevante incidenza";
che dall’occorso erano derivati danni anche all’altro figlio degli istanti, G. (anni 7), il quale, "nell’assistere all’evento dannoso", aveva "subito un serio pregiudizio alla sua integrità personale", essendogli derivata "una condizione psicologica caratterizzata da una dinamica regressiva e dalla presenza di una sintomatologia ansioso-depressiva concretatasi in un disturbo stabile della sfera emozionale oltre che in rilevante danno morale";
che gli esponenti, oltre ai disagi ed alle sofferenze derivati dall’accaduto, avevano dovuto affrontare spese rilevanti (medicine, assistenza, alimentazione speciale, trasporti etc.).
Tutto questo posto, M. C. e D. M. convenivano in giudizio, innanzi al Tribunale di Terni, L. G., per sentirlo dichiarare responsabile dell’occorso e per sentirlo condannare al risarcimento dei danni materiali e morali subiti dagli esponenti e dai figli minori, quantificati in complessivi Euro 77.468,53 (di cui Euro 51.645,69 per i danni subiti da M., Euro 10.329,14 per i danni subiti da G. ed Euro 7.746,85 per ciascuno dei genitori), salva la diversa somma "di giustizia".
2. Costituitosi in giudizio, il ********** eccepiva, preliminarmente, la carenza di legittimazione attiva degli attori per quanto inerente alle domande risarcitorie proposte nell’interesse dei minori, avendo intrapreso l’azione giudiziaria senza essersi preventivamente provvisti dell’autorizzazione del Giudice tutelare, necessaria "anche in ragione del conflitto di interessi esistente", la responsabilità dell’accaduto dovendo, invero, essere addebitata in via esclusiva alla condotta del C..
Nel merito, il convenuto chiedeva la reiezione della domanda, dedottane l’infondatezza, a tal uopo adducendo
che il C. occupava, "da solo senza alcun familiare", una delle due unità immobiliari costituenti il fabbricato sito in Terni Strada del Balzello n. 2, l’altra unità essendo utilizzata, come abitazione, dall’esponente e dalla sua famiglia;
che le due unità immobiliari erano circondate da un giardino protetto da un’unica recinzione;
che, sin dall’inizio del rapporto con il C., il cane (ben conosciuto dall’attore), si aggirava liberamente nel predetto giardino;
che il giorno 2/7/2001, verso le 18,30, il C. si era recato con i figli "non conviventi" "sull’uscio dell’abitazione della famiglia G.", avvicinandosi alla ************ che ivi sostava, la quale li aveva avvertiti "circa la presenza del cane che si aggirava per l’abitazione e il giardino", invitandoli ad allontanarsi, invito ribadito anche dalla **********************, affacciatasi da una delle finestre poste al piano superiore della sua abitazione;
che i bambini con il padre avevano, invece, tentato di avvicinare il cane;
che i bambini avevano ripetutamente chiamato l’animale, "nonostante gli avvertimenti delle … G." di non chiamarlo e "tanto meno tentare di giocarci" ed erano rimasti innanzi all’uscio dell’abitazione G.;
che, in tale contesto, il cane, avvicinatosi, "con uno scatto improvviso da non permettere l’intervento delle persone presenti", aveva aggredito la piccola M.;
che, ciò stante, nessuna responsabilità poteva essere ascritta all’esponente, quale proprietario del cane, che "era contenuto all’interno del giardino in uso alla famiglia del convenuto, provvisto di idonea recinzione, in una situazione ben nota al C.";
che, in ogni caso, le domande attrici dovevano essere contestate in punto di an, per quanto inerente ai danni asseritamente subiti dal C. e dalla M. e dal figlio G., e in punto di quantum, perché "infondate, non provate e comunque esagerate …".
Il G. chiedeva di essere autorizzato a chiamare in causa sia "Il Duomo Assicurazioni e Riassicurazioni s.p.a.", per essere manlevato da ogni richiesta risarcitoria, sia il M. C., "stante la comunanza di causa e le evidenti ragioni di connessione e affinché il giudizio" facesse "stato anche nei suoi confronti dello stesso ai fini dell’affermazione della sua responsabilità nell’incidente …".
3. Costituitasi in giudizio a seguito della chiamata in causa, la Compagnia assicuratrice eccepiva, preliminarmente, l’inammissibilità della domanda attrice esperita nell’interesse dei minori per carenza (per le stesse ragioni già esposte da L. G.) di legittimazione attiva del C. e della M. e, nel merito, chiedeva la reiezione della domanda, dedottane l’infondatezza, dovendo l’occorso essere ascritto alla condotta del C..
4. Udito il C. in sede di interrogatorio formale, assunte deposizioni testimoniali, disposte c.t.u. medico-legali ed acquisiti i relativi elaborati, con sentenza del 4/8-17/10/2005, il Tribunale adito, disattesa la preliminare eccezione di carenza di legittimazione attiva proposta dal convenuto e dalla chiamata in causa, respingeva la domanda attrice e compensava le spese di lite, ponendo a carico degli attori le spese delle c.t.u.
5. Avverso tale pronuncia hanno proposto appello, chiedendone l’integrale riforma, il C. e la M., in proprio e nell’interesse dei figli minori, ribadendo nelle forme del gravame la domanda originariamente proposta.
Costituitisi in giudizio, sia il G. che il suo assicuratore hanno chiesto la reiezione del gravame, dedottane l’infondatezza in fatto e in diritto.
La causa è stata assunta in decisione all’udienza del 22 maggio 2008 e, trascorsi i termini di rito, è stata decisa in Camera di consiglio il successivo 24 novembre.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il primo Giudice, dopo avere ritenuto che gli originari attori/odierni appellanti avessero compiutamente assolto all’onere probatorio loro incombente, avendo dato prova della sussistenza del danno e del suo collegamento causale con il comportamento dell’animale/con la condotta dell’originario convenuto/odierno appellato L. G., ha, peraltro, altresì ritenuto che quest’ultimo avesse fornito prova liberatoria, dimostrando l’intervento di un fattore estraneo ai suddetti comportamento/condotta, interruttivo del nesso causale, consistito nella "condotta altamente imprudente dell’attore C. …, genitore dei due minori …".
1.1 A carico di quest’ultimo è stato annotato
che egli, conduttore di una unità immobiliare sita all’interno del giardino della villa abitata dal convenuto con la famiglia, villa ed unità circondate da una unica recinzione, aveva più volte visto il cane aggirarsi libero per il giardino e per la casa della famiglia G. (testi ***********, C. G. e ***************); essendo, in ogni caso, "del tutto attendibile che, stante la recinzione, il cane fosse a volte lasciato libero di poter correre e girare nel giardino";
che "il C. non abitava con i figli nella abitazione, ma i figli lo venivano, a volte, a visitare";
che il G., "che non doveva ricevere alcuno e che non era certo a conoscenza della venuta e della presenza nel giardino di bambini, non aveva alcun obbligo di tenere chiuso nel box il pastore né di mettergli la museruola per farlo girare nel giardino", obblighi che avrebbe avuto solo se fosse stato a conoscenza della presenza dei bambini nel giardino, "e ciò tanto più tenendo presente che i bambini, soprattutto di pochi anni, possono a volte infastidire con i loro comportamenti e grida l’animale non rendendosi conto che questo può avere delle reazioni aggressive, se infastidito, e ciò, soprattutto, quando si tratta di un cane della razza del cane in esame destinato alla guardia, di dimensioni non piccole";
che, giusta le deposizioni testimoniali (C. e G. G.), fu il C., con i bambini, a presentarsi all’ingresso dell’abitazione del G. e, benché fosse stato avvisato che il cane si aggirava libero e fosse stato invitato ad allontanarsi, non aveva dato seguito a tali avvertimento ed invito, dicendo che i bambini volevano giocare con il cane;
che, giusta le deposizioni testimoniali, i bambini avevano, prima dell’occorso, ripetutamente chiamato, ed a gran voce, il cane.
Il primo Giudice ha, altresì, annotato che quanto riferito dalle testi (C. e G. G.) appariva credibile, "posto che i bambini hanno grande interesse per gli animali e non hanno paura degli stessi in quanto non in grado di sapere, per mancanza di conoscenza ed esperienza, che gli animali possono avere atteggiamenti e reazioni di aggressività, in specie se infastiditi dai richiami dei bambini"; dovendo, viceversa, negarsi credibilità all’assunto del C. in sede di risposta all’interrogatorio formale ("la parte, invero, in sede di interrogatorio, non ha l’obbligo di dire la verità, obbligo, invece, che hanno i testi che possono essere denunciati per falsa testimonianza, onde, in mancanza di elementi per ritenere che abbiano reso dichiarazioni false, le dichiarazioni dei testi hanno credibilità"), secondo cui che il cane aveva aggredito la piccola mentre la stessa era intenta a giocare davanti "alla sua abitazione" con il fratello e che i due bambini non avevano chiamato il cane.
Il primo Giudice ha, quindi, concluso affermando che "la responsabilità del C. è evidente posto che, essendo a conoscenza che il cane veniva, a volte, fatto circolare nel giardino, lo stesso, prima di lasciare i bambini nel giardino, si sarebbe dovuto accertare se il cane fosse o meno chiuso nel box. Ed invero, costituisce una enorme imprudenza lasciare dei bambini, da soli, in un giardino ove è possibile che circoli un cane di dimensioni non piccole e destinato, per la sua razza, alla guardia e, quindi, con istinti di aggressività maggiori rispetto a quelli di un cane di piccole dimensioni che vive al chiuso".
2. Gli appellanti hanno mosso censura alla suddetta sentenza per una pluralità di profili, ed essenzialmente per avere ritenuto che L. G. avesse fornito prova del ricorrere, nella fattispecie, del "caso fortuito", individuato nella colpevole condotta del C., pervenendo a tale
conclusione partendo "da presupposti del tutto errati e da una rappresentazione della realtà non corrispondente al vero", vale a dire dando, erroneamente, per acquisito, sulla scorta di deposizioni testimoniali (quelle rese da C. e G. G.) non attendibili ("le medesime erano le custodi dell’animale e ne avevano il legittimo possesso … e, comunque, in assenza del sig. G., e, per tale motivo, esse stesse parti del processo perché responsabili della bestia in quanto custodi di essa … ") o (quelle rese da ***********) non rilevanti (essendosi il teste limitato ad affermare di avere visto "altre volte il cane … che si aggirava per il giardino e la casa della famiglia G." , ove si recava "quasi tutte le settimane"),
a) che "il C. non abitava con i figli nella abitazione ma i figli lo venivano, a volte, a visitare";
b) che "il G. non doveva ricevere alcuno e non era certo a conoscenza della venuta e della presenza nel giardino dei bambini";
c) che il C., con i figli, si era presentato all’ingresso dell’abitazione dei G. e, "benché fosse stato avvisato che il cane si aggirava libero ed invitato ad allontanarsi, non ebbe ad allontanarsi dicendo che i bambini volevano giocare con il cane";
d) che i bambini avevano chiamato "ripetutamente e a gran voce, il cane".
3. Appare opportuno, prima di dare corso all’esame del fatto, richiamare i principi vigenti in materia e le circostanze ormai definitivamente acquisite.
Ai sensi dell’art. 2052 c.c., "il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui l’ha in uso, è responsabile dei danni cagionati dall’animale, sia che fosse sotto custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito".
Tale disposizione collega la responsabilità ad un duplice presupposto: da un lato, la sussistenza di nesso causale tra il fatto dell’animale e l’evento dannoso; dall’altro, la mera sussistenza di un rapporto di proprietà o di autonoma utilizzazione da parte di soggetto diverso dal proprietario in capo alla persona chiamata a rispondere del suddetto evento, nell’un caso e nell’altro essendovi possibilità di "liberarsi" da responsabilità esclusivamente dando la prova del caso fortuito (si vedano, in tal senso, ex multis, Cass. 14 settembre 2000 n. 12161; Cass. 30 marzo 2001 n. 4742; Cass. 9 gennaio 2002 n. 200; Cass. 23 gennaio 2006 n. 1210).
3.1 Stante l’assenza di contestazioni sul punto (va ribadito che l’onere probatorio gravante sul C. e sulla M. risulta essere stato – come già annotato (paragrafo 1.1) – compiutamente assolto, nessun onere loro incombendo ai sensi dell’art. 2048 c.c., disposizione evocata dall’appellato, ma del tutto inconferente nella fattispecie, in cui non vengono in rilievo danni cagionati dal fatto illecito dei figli minori), deve ritenersi acclarato che i danni sofferti dalla piccola M., nonché quelli subiti dal fratello G. e dai loro genitori sono riconducibili al comportamento dell’animale (nel "nostro" caso: l’aggressione nei confronti della piccola M. descritta nella premessa di fatto; di nessun interesse, per il profilo in esame, palesandosi le modalità dell’occorso, se quelle narrate dagli originari attori o quelle narrate dall’originario convenuto – si veda, sulle rispettive versioni, il paragrafo 1.1), titolarità passiva nella vicenda competendo a L. G., incontestatamente proprietario dell’animale.
In altri termini, è da ritenere fuori di ogni questione (il relativo assunto non è stato in alcun modo contestato in questa fase) che in esito all’occorso la piccola M. ebbe a subire lesioni personali e che tali lesioni siano state prodotte dall’animale.
Del pari, non essendo stati i relativi assunti in alcun modo contestati in questa fase, deve ritenersi fuori di ogni questione che in esito all’occorso il piccolo G., il C. e la M. abbiano subito danni (non patrimoniali il primo, non patrimoniali e patrimoniali il secondo e la terza).
3.2 Per sottrarsi alla responsabilità ex art. 2052 c.c. – la quale è presunta (presunzione iuris et de iure), e prescinde, pertanto, dalla sussistenza della colpa – l’originario convenuto/odierno appellato L. G. era tenuto a fornire la prova del "caso fortuito"; avrebbe, in altri termini, dovuto non già semplicemente fornire la prova negativa della sua assenza di colpa (essendo la responsabilità presunta fondata sul rapporto di fatto con l’animale), bensì fornire la prova positiva della causazione del danno ad opera di un evento fortuito, id est di un fattore esterno idoneo ad interrompere il nesso di causalità tra il comportamento dell’animale e l’evento lesivo, provvisto dei caratteri della imprevedibilità, dell’inevitabilità e dell’assoluta eccezionalità, tale, in altri termini, da escludere ogni rilevanza causale del suo comportamento (si vedano, in tal senso, ex multis, Cass. 4 dicembre 1998 n. 12307; Cass. 14 settembre 2000 n. 12161; Cass. 30 marzo 2001 n. 4742; Cass. 9 gennaio 2002 n. 200; Cass. 19 marzo 2007 n. 6454).
3.2.1 Deve escludersi che la suddetta presunzione sia stata vinta.
Così come costantemente affermato dalla giurisprudenza, il caso fortuito può consistere anche nel fatto del terzo o nella colpa del danneggiato (si vedano, in tal senso, Cass. 22 febbraio 2000 n. 1971; Cass. 19 marzo 2007 n. 6454), ma l’uno o l’altra, per avere effetti liberatori, devono consistere in un comportamento cosciente e volontario che assorba l’intero rapporto causale, e cioè in una condotta che, esponendo il danneggiato al rischio, e rendendo questo per ciò stesso possibile in concreto, s’inserisca in detto rapporto con forza determinante.
Ciò deve essere escluso nel caso concreto.
3.2.1.1 In suo pro, L. G. adduce, essenzialmente, tre circostanze:
* il cane veniva, non infrequentemente, "ammesso", dal box di custodia, a vagare nel giardino (è da ritenere acquisito che il giardino era comune alle abitazioni del G. e del C., parti di un unico complesso immobiliare) e nell’abitazione del G.;
* il C. era a conoscenza di tale circostanza;
* il C. ebbe a tenere, il giorno dell’occorso, comportamento rilevantemente imprudente – fatto da ritenere acquisito sia nell’ipotesi, rispondente a realtà, in cui la vicenda si fosse svolta secondo quanto riferito dalle testi C. e G. G. (C. rimasto insensibile agli avvertimenti ed agli inviti), sia qualora la vicenda si fosse svolta secondo quanto riferito dal C. stesso in risposta all’interrogatorio formale ("mi trovavo all’interno della mia casa di abitazione intento a preparare la cena per me e per i miei bambini, che si trovavano nel cortile davanti alla casa"), in tal caso dovendo addebitarsi al C. di aver "lasciato che i propri figli, di pochissimi anni e privi di qualsiasi capacità di discernimento, vagassero nel giardino …, pur essendo ben a conoscenza della presenza di un cane che a volte veniva lasciato libero … Tutto ciò in evidente violazione dei doveri di custodia delle persone incapaci a lui affidate" – comportamento assolutamente negligente ("per il quale" non era stata "fornita la prova liberatoria di cui all’art. 2048 c.c.", tale da determinare l’interruzione di qualsiasi nesso causale.
Pur ammessa la veridicità di tutte tali circostanze, l’assunto del G. secondo cui le stesse avrebbero effetto "scriminante" in suo favore è da ritenere sprovvisto di pregio.
Così come sopra annotato, il "caso fortuito" si configura in caso di intervento di un fattore esterno idoneo ad interrompere il nesso di causalità tra il comportamento dell’animale e l’evento lesivo, provvisto dei caratteri della imprevedibilità, dell’inevitabilità e dell’assoluta eccezionalità, caratteri che non si riesce a cogliere nella condotta del C., quand’anche i fatti si fossero svolti secondo la versione data dalle testi G., fatta propria dall’originario convenuto/odierno appellato.
Ed invero – ammessa la veridicità di tale versione dei fatti -, era, da parte di chiunque, da ritenere del tutto prevedibile che i bambini, così come annotato dallo stesso autore della sentenza gravata, potessero condursi nei confronti dell’animale in guisa da infastidirlo e da provocare reazione alla "molestia", il che avrebbe dovuto indurre la C. G., anziché trattenere sull’uscio il C. e i suoi figli, e limitarsi a dare avvertimenti ed a porre divieti, a farli accedere all’abitazione od a richiamare il cane, munendolo di museruola o, meglio ancora, a reimmetterlo nella sua dimora.
Tutte tali omissioni vanno a far carico a L. G., sia in caso di sua assenza dai luoghi, giusta l’onere di lasciare disposizioni (osservanza di cautele etc.) al temporaneo custode dell’animale, persistendo la sua ingerenza nel governo dello stesso (si veda, in ordine a tale incombenza, Cass. 17 ottobre 2002 n. 1473), sia, tanto più, in caso di sua (peraltro non riferita) presenza sui luoghi stessi.
4. Ciò posto, deve escludersi che L. G. abbia assolto all’onere probatorio facentegli carico, non avendo fornito la prova positiva della causazione del danno ad opera di un evento fortuito giacché, quand’anche (in mera ipotesi) la versione dell’appellato fosse quella rappresentativa della realtà, non soltanto non potrebbe – contra le "bestiali" evidenze ("attestanti" che, nonostante gli competesse la concreta gestione del controllo dell’animale, egli non fu in grado di adempiere a tale obbligo) – affermarsi che l’eventuale condotta colposa del C. si sia inserita nel rapporto causale con forza tanto "determinante" da "assorbire" l’intero rapporto causale.
5. Per ciò che attiene all’entità e qualità dei danni sofferti dal M. e G. C. e dai loro genitori , non è stata ribadita da L. G. in questa sede alcuna delle contestazioni mosse nella sede di prima istanza in punto di an (per quanto inerente ai danni asseritamente sofferti dal C. e dalla M. e dal figlio G.) e in punto di quantum.
5.1 Per ciò che attiene a tali aspetti dei danni (entità e qualità), sia con riferimento alla vicenda della piccola M. sia con riferimento alla vicenda del piccolo G., debbono "fare testo" le risultanze delle c.t.u. cui gli stessi sono stati sottoposti.
Ed invero, l’opera (elaborati scritti) del c.t.u. (il medesimo in entrambi i casi) si connota per linearità e per compiutezza e le valutazioni dallo stesso compiute si palesano dotate di adeguato supporto motivazionale e puntualmente rispondenti alle "pretese" normative, così da dover andare esenti da qualsiasi critica.
Le lesioni sofferte dalla piccola M. risultano avere indotto malattia con inabilità temporanea totale assoluta per giorni 40 e con inabilità temporanea parziale per ulteriori giorni 30, residuando postumi invalidanti nella misura del 15%.
Le lesioni sofferte dal piccolo G. risultano avere indotto malattia con inabilità temporanea assoluta per giorni 20 e con inabilità temporanea parziale per ulteriori giorni 40, senza residuo di postumi invalidanti.
5.2 Ai fini della determinazione dell’ "entità" dei danni (non patrimoniali), occorre tenere nella dovuta considerazione i recenti "arresti" delle Sezioni Unite della Corte Suprema di Cassazione in argomento (si vedano Cass. sez. un. 11 novembre 2008 n. 26972 e le sentenze gemelle in pari data).
Ivi sono stati affermati i seguenti principi:
* Il danno non patrimoniale è risarcibile nei soli casi previsti dalla legge, i quali si distinguono in due gruppi: le ipotesi in cui la risarcibilità è prevista in modo espresso (ad esempio, nel caso in cui il fatto illecito integri gli estremi di un reato) e quelle in cui la risarcibilità del danno stesso, pur non essendo espressamente e specificamente prevista da una norma di legge, deve ammettersi sulla base di una interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 2059 c.c., per avere il fatto illecito vulnerato in modo grave un diritto della persona direttamente tutelato dalla Costituzione.
* Quanto ai suoi contenuti, il danno non patrimoniale costituisce una categoria ampia ed onnicomprensiva, all’interno della quale non è possibile ritagliare ulteriori sottocategorie, se non con valenza meramente descrittiva.
* E’ pertanto scorretto e non conforme al dettato normativo pretendere di distinguere il cd. "danno morale soggettivo", inteso quale sofferenza psichica transeunte, dagli altri danni non patrimoniali: la sofferenza morale non è che una dei molteplici aspetti di cui il giudice deve tenere conto nella liquidazione dell’unico e unitario danno non patrimoniale, e non un pregiudizio a sé stante.
* E’ parimenti scorretto e non conforme al dettato normativo pretendere di distinguere il cd. "danno esistenziale", inteso quale la perdita del fare reddituale della persona. Una simile perdita, ove causata da un fatto illecito lesivo di un diritto della persona costituzionalmente garantito, costituisce né più né meno che un ordinario danno non patrimoniale, di per sé risarcibile ex art. 2059 c.c., e che non può essere liquidato separatamente sol perché diversamente denominato.
5.2.1 Stando alla nuova impostazione unitaria del danno non patrimoniale dettata dalle Sezioni Unite, nessuno spazio sembra essere riservato, sul piano liquidatorio alle voci di pregiudizio "degradate".
Peraltro, tale "degradazione", se ben si è inteso il senso dell’ "arresto", rileva unicamente sul piano nominale.
E’ da ritenere, invero, dato certo ed inoppugnabile che ai fini liquidatori tutti i pregiudizi devono venire in rilievo, al fine di garantire il risarcimento integrale, essendo stato ribadito che il giudice deve "procedere ad adeguata personalizzazione della liquidazione del danno biologico, valutando anche le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, onde pervenire al ristoro del danno nella sua interezza".
Se pure "la parte del leone" è riservata al danno biologico, al danno biologico stesso è attribuita la "capacità di ricomprendere (con il corredo di una contabilizzazione riferita alle pieghe ripercussionali concretamente determinatesi), il pregiudizio morale e quello esistenziale:
* il primo se ed in quanto venga allegato e riscontrato quale degenerazione patologica della sofferenza, ovverosia sofferenza di natura psichica;
* il secondo … andando a comporre e a riempire la casella del biologico dinamico. In altri termini; allorché l’evento lesivo produca conseguenze pregiudizievoli sia sull’integrità psico-fisica, sia ancora sulla sfera dinamica della persona, la voce di danno da liquidarsi sarà, pur sempre, quella biologica ma con una personalizzazione doverosa, tale da coprire entrambe le faglie sofferenziali (quella biologica statica e quella biologica dinamica, ovverosia esistenziale) (dottrina – n.d.e.)".
I citati "arresti" giurisprudenziali non determinano, dunque, una deminutio di tutela, bensì una visione prospettica di questa diversa.
Al danno biologico va riconosciuta portata tendenzialmente onnicomprensiva, così come confermato, secondo le pronunce delle Sezioni Unite, dalla definizione normativa adottata dagli articoli 138 e 139 del d.lgs. 7 settembre 2005 n. 209 con riferimento ai danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, da estendere ai danni (meritevoli di tutela) derivanti da qualsiasi altra fonte.
Resta il problema di individuare i criteri risarcitori cui ancorare la liquidazione del danno non patrimoniale.
5.3 In ordine ai criteri di liquidazione del danno non patrimoniale, in giurisprudenza è stato costantemente affermato il principio che la stessa non possa essere compiuta se non con criteri equitativi (in quanto i danni in esame, privi delle caratteristiche della patrimonialità, non si prestano ad una precisa determinazione del loro ammontare mediante criteri obiettivi), tenendo, tuttavia, conto di tutte le particolarità e circostanze del caso concreto, in modo da garantire l’ "adeguatezza" del risarcimento alla fattispecie (si vedano, in tal senso, fra le più recenti pronunce ed ex multis, Cass. 12 maggio 2006 n. 11039; Cass. 25/08/2006 n. 18489; Cass. 11 gennaio 2007 n. 392; Cass. 29 marzo 2007 n. 7740).
In giurisprudenza è stato, inoltre, con altrettanta costanza, affermato, che, al fine di assicurare, quanto più possibile, uniformità di trattamento con riguardo a vicende della medesima natura e per evitare che la valutazione inevitabilmente equitativa del danno non patrimoniale venga ad assumere connotazioni ogni volta diverse ed imprevedibili, suscettibili di apparire arbitrarie, deve ritenersi "non improprio" liquidare le suddette specie di danno sulla base di parametri tendenzialmente uniformi, ricorrendo, per la determinazione dei relativi quanta, all’applicazione di criteri predeterminati e standardizzati, quali le cosiddette "tabelle".
Beninteso, ciò dovrà sempre avvenire al di fuori di ogni automatismo, dovendosi ognora "adeguare" il risultato dell’applicazione alla fattispecie, attuando una sorta di "personalizzazione" del danno, tenendo cioè conto delle peculiarità del caso concreto e della reale entità del danno, apportando, se del caso, correttivi in aumento o in diminuzione rispetto al quantum determinato con il metodo tabellare (si vedano, in tal senso, fra le più recenti pronunce ed ex multis, nonché quelle appena sopra citate, Cass. 3 agosto 2005 n. 16225; Cass. 12 luglio 2006 n. 15760; Sez. 3, Sentenza n. 18489 del 25/08/2006, Cass. 9 novembre 2006 n. 23918; Cass. 11 gennaio 2007 n. 392; Cass. Cass. 25 maggio 2007 n. 12247).
Si verte in una materia che non può tollerare differenziazioni di trattamento a seconda della collocazione geografica del danneggiato.
Di guisa che, fermi restando gli "adeguamenti" determinati dalle "peculiarità" del caso concreto, appare opportuno adottare, ai fini di "nostro" interesse, quale parametro base, le "tabelle" statisticamente maggiormente testate, vale a dire quelle del Tribunale di Milano.
D’altronde, tali "tabelle" sono quelle che sino ad oggi sono state normalmente applicate nel territorio di questo distretto.
5.4 E’ da ritenere acquisito – si veda l’affermazione fatta dal primo Giudice riportata nel paragrafo 1., non fatta oggetto di censura da parte di alcuno in questa fase – che sia stata data (dagli onerati C. e M.) prova certa e concreta del danno. Peraltro, in atti non si rinvengono elementi idonei a fornire i parametri plausibili di quantificazione; risultando, pertanto, consentito dare corso a liquidazione in via equitativa (si vedano, in ordine ai presupposti per fare ricorso a tale criterio di liquidazione, ex multis, Cass. 21 novembre 2006 n. 24680; Cass. 7 giugno 2007 n. 13288; Cass. 15 febbraio 2008 n. 3794).
5.4.1 Ponendo mente alla posizione della piccola M., costei risulta avere sofferto, in ragione dell’occorso, "ferite lacero-contuse multiple al volto ed al cuoio capelluto con esiti cicatriziali inestetici da ripetuti morsi di cane; trauma contusivo all’ala sinistra del naso con frattura delle ossa proprie omolaterali e lieve stenosi respiratoria narinale residua; trauma psichico con disturbo post-traumatico dell’adattamento"; lesioni inducenti malattia di non parvo rilievo: "lenta risoluzione delle lesioni tegumentarie anche attraverso idonei trattamenti topici", con "riduzione progressiva, ma non scomparsa, delle turbe psicologiche manifestatesi dopo il sinistro", con "guarigione delle lesioni in circa 70 giorni" (invalidità temporanea assoluta stabilita in giorni 40, invalidità temporanea parziale in giorni 30). Quali postumi, è stato rilevato "danno estetico di discreto rilievo causato da cicatrici alla regione naso-geniena sinistra, al sopracciglio sinistro, alla regione zigomatica ed a quella retroauricolare sinistra ed al cuoio capelluto; disturbo post-traumatico dell’adattamento", senza che sia "clinicamente prevedibile un miglioramento delle suddette sequele (a meno di un intervento di chirurgia estetica per la correzione delle cicatrici, senz’altro praticabile), né un loro aggravamento" (invalidità permanente determinata nella misura del 15%).
5.4.2 Ciò posto, il danno non patrimoniale "base" va determinato (con riferimento, quanto all’età della danneggiata, all’anno dell’occorso) secondo il calcolo che segue:
a) base del calcolo: "percentuale di invalidità" del "danneggiato" pari al 15%
b) valore del punto: Euro 2.313,10
c) valore del danno (prodotto della moltiplicazione fra il valore del punto e la "percentuale di invalidità") : Euro 34.697,00
d) correttivo: coefficiente moltiplicatore (0,985, corrispondente all’età – anni 4 – del "danneggiato")
e) moltiplicazione dei "fattori" sub c) e sub d) (Euro 34.697,00 per 0,985) = Euro 34.176,00 – entità del danno non patrimoniale "base"

5.4.3 Avendo riguardo al caso concreto, non vi è dubbio che si siano manifestate a carico di M. le "due" specie ("gruppi") di danno non patrimoniale risarcibile indicate dalle Sezioni Unite della Corte Suprema di Cassazione con le pronunce sopra ricordate, venendo in rilievo sia danno derivato da illecito di rilievo penale (lesioni colpose), sia danno derivato da grave vulnus inferto a diritti della persona costituzionalmente protetti.
E’ fuori di ogni dubbio – si veda la c.t.u. (che non merita, per quanto detto, censura, né è stata censurata) che la piccola M. abbia sofferto malattia indotta dalle subite lesioni, subendo inabilità temporanea totale e parziale ed essendole derivati postumi permanenti.
Ed è, del pari, fuori di ogni dubbio che, in ragione dello stesso fatto, la piccola abbia subito sofferenza psichica ("turbe psicologiche") di non parva entità.
Ed è, infine, fuori di ogni dubbio che, ancora in ragione di quel fatto, sia derivata significativa compromissione delle attività realizzatrici di M., essendo stato seriamente "inciso" il sereno svolgimento della sua vita, allora e tuttora in divenire, tanto che – come annotato dal c.t.u. – a tre anni di distanza dall’accaduto era ancora presente "disturbo post-traumatico dell’adattamento" e che a carico della danneggiata, pur non essendo clinicamente prevedibile un aggravamento, neppure è prevedibile un miglioramento delle descritte sequele, pur data la praticabilità di intervento di chirurgia estetica per la correzione delle cicatrici (il cui felice esito potrebbe produrre positività su più piani, ma la cui effettuazione produrrà certamente ulteriore "sofferenza").
Tutto questo posto, assunta a base l’entità determinata secondo il criterio "tabellare" (Euro 34.176,00) ed applicata, in forza delle considerazioni svolte, una maggiorazione del 60%, il quantum del danno non patrimoniale deve essere stabilito in Euro 55,000,00, somma attualizzata alla data di redazione della sentenza.
In favore di M. deve essere anche liquidata somma a titolo di danno patrimoniale.
Il c.t.u. ha indicato quali spese mediche future quelle relative ad eventuale "trattamento di cicatricectomia per attenuare gli inestetismi conseguenti alle cicatrici residuate al volto ed allo scalpo", stimando "congruo ed adeguato", alla data del giugno 2004, il preventivo specialistico di Euro 4.750,00.
Trattasi, per il vero, di esborso soltanto ipotetico, ma, trattandosi dell’ "equivalente" della certa deminutio del "patrimonio" fisico della bimba, la suddetta somma deve essere senz’altro riconosciuta dovuta, attualizzata (alla data di redazione della sentenza) in Euro 5.750,00.
5.5 Per ciò che attiene al piccolo G., è stato diagnosticato un "trauma psichico con disturbo post-traumatico dell’adattamento", con la precisazione di "riduzione progressiva sino a scomparsa (o a sovrapposizione con altri momenti causali "sopravvenuti ed esclusivi"), delle turbe psicologiche manifestatesi dopo il sinistro; guarigione delle lesioni in circa 60 giorni", di cui giorni 20 si inabilità temporanea assoluta e giorni 40 di invalidità temporanea parziale.
In tal caso, la liquidazione del danno, significativo se pur non connotato da rilevante gravità, deve essere effettuata con valutazione equitativa pura.
Tenendo in conto la natura della malattia diagnosticata e la sua durata contenuta nel tempo, il quantum del danno non patrimoniale deve essere limitato a Euro 3.000,00, somma anche questa attualizzata alla data di redazione della sentenza
5.6 Per ciò che attiene al C. ed alla M., è fuori di dubbio, attesa la loro qualità genitoriale ed il diretto "vissuto" a seguito del fatto, che anch’essi abbiano subito danno in ragione dell’occorso, sia di natura non patrimoniale (sofferenza psichica di significativa entità), sia di natura patrimoniale, avendo compiuto esborsi in relazione all’accaduto, a titolo di compensi per relazioni specialistiche e c.t.p. [stando al c.t.u., "in atti risultano documenti fiscali per un importo complessivo di Euro 990,91 (circostanza incontestata, il che rende irrilevante il fatto che tali documenti non siano stati rinvenuti in atti in questa fase – n.d.e.) riferiti a prestazioni direttamente connesse con le conseguenze del sinistro".
Il danno non patrimoniale, da calcolare – in assenza di riferimenti obiettivi diversi dalla gravità del danno sofferto da M. e dalla significatività del danno sofferto da G. – con valutazione equitativa pura, deve essere determinato nella misura di Euro 7.500,00 per ciascun genitore, mentre il danno patrimoniale deve essere determinato in Euro 1.200,00, somme – entrambe – attualizzate alla data di redazione della sentenza.
6. Tutto questo posto, L. G. deve essere condannato al pagamento, in favore degli appellanti (in proprio e nella qualità), della complessiva somma di Euro 79.950,00, attualizzata alla data della sentenza, da maggiorare, nel seguito, dei soli interessi legali.
7. Le spese di lite di entrambi i gradi del giudizio debbono seguire la soccombenza e, in assenza di notula, verranno liquidate secondo i valori medi recati dalla tariffa.
8. La s.p.a. Il Duomo Assicurazione e Riassicurazione dovrà tenere indenne l’assicurato L. G. da qualsiasi onere.

P.Q.M.

La Corte di Appello,
definitivamente pronunciando nella causa come sopra promossa, così provvede:
In riforma della sentenza gravata,
condanna il ********** al pagamento, in favore dei Sigg.ri M. C. e D. M., in proprio e nella qualità di genitori esercenti la potestà sui figli minori M. e G. C., della complessiva somma di Euro 79.950,00, ivi inclusi Euro 60.750,00 (Euro 55.000,00 danno non patrimoniale; Euro 5.750 danno patrimoniale) a titolo di risarcimento danni relativi a M. C., Euro 3.000,00 (danno non patrimoniale) a titolo di risarcimento danni relativi a G. C., Euro 16.200,00 (Euro 7.500,00 ciascuno danno non patrimoniale; Euro 1.200,00 danno patrimoniale) a titolo di risarcimento danni relativi a M. C. e D. M.; con l’aggiunta del dovuto per interessi legali dalla data odierna al giorno del saldo;
condanna, inoltre, il ********** alla refusione, in favore degli appellanti, delle spese di lite di entrambi i gradi del giudizio, che liquida, per il primo grado, in Euro 550,00 per spese, Euro 2.000,00 per diritti, Euro 5.000,00 per onorario e, per il secondo grado, in Euro 600,00 per spese, Euro 1.500,00 per diritti, Euro 5.000,00 per onorario; con l’aggiunta, in entrambi i casi, del dovuto per rimborso forfetario, I.V.A. e c.i.
Pone a carico del ********** il costo delle c.t.u.
Dichiara Il Duomo Assicurazione e Riassicurazione s.p.a. tenuta a tenere indenne da ogni onere il *********..

Redazione