Corte d’Appello Firenze sez. II 7/1/2010

Redazione 07/01/10
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Svolgimento del processo
Con atto di citazione, notificato il 23 gennaio 1993 (…) conveniva (…) e la (…) davanti al Tribunale di Pistoia. Deduceva l’attrice che in data (…) mentre si trovava alla guida della propria autovettura, subiva un incidente causato dalla vettura di proprietà della (…) e condotta da (…). Chiedeva dunque di essere risarcita dei danni. Al giudizio, così instaurato, era riunito quello promosso, per il medesimo incidente, da (…), che era trasportata sull’autovettura della (…). Il giudizio, che si svolgeva nella contumacia della (…), si concludeva con la condanna dei convenuti al risarcimento dei danni alle persone (per i danni all’autovettura, era dichiarato il difetto di legittimazione attiva della (…)), limitatamente al danno da inabilità temporanea e da invalidità permanente; era invece respinta la domanda di risarcimento del danno morale, "trattandosi di postumi micro permanenti e stante il difetto di querela". Il danno alle persone, in particolare, veniva liquidato facendo riferimento ai valori del tempo del sinistro ed assoggettando quindi le somme a rivalutazione annua del 6%. Le spese di lite erano regolate secondo il principio della soccombenza. Proponevano appello (…), quali eredi di (…) in quanto alla prima, anche in proprio. Si dolevano gli appellanti, con primo motivo, per il mancato risarcimento del danno morale e, con secondo motivo, per la liquidazione eccessivamente modesta del danno biologico. Si costituiva l’impresa assicuratrice, che contestava la fondatezza del primo motivo e, in ordine alla liquidazione del danno biologico, deducendone l’eccessività e chiedendone dunque, in via incidentale, la riduzione.

Motivi della decisione
Gli appellanti fondano le proprie censure a quella parte della decisione che ha escluso la risarcibilità del danno morale affermando che quest’ultimo costituisce, nella giurisprudenza consolidata, un elemento che si aggiunge alla figura del danno biologico, venendo a costituire una frazione del quantum riconosciuto per danno biologico. Aggiungono, a confutazione dell’errore in cui sarebbe caduto il primo giudice nell’ancorare il diniego di risarcimento al difetto di querela, la citazione di una delle massime ritraibili da Cass. Civ. sez. III, 31 maggio 2003, n. 8827. In relazione ai detti argomenti, ritiene il collegio (che non può non osservare come la decisione della Suprema Corte da ultimo menzionata si riferisse in realtà non già ai temi relativi al risarcimento del danno morale che qui rilevano ma al problema della risarcibilità del c.d. danno esistenziale) di non aver motivi per dissentire dal costante indirizzo della giurisprudenza di legittimità che, precisato ad opera di Cass. Civ. sez. un., 11 novembre 2008, n. 26972 e ribadito da ultimo da Cass. Civ. sez. III, 22 giugno 2009, n. 14551, pone il risarcimento del danno morale, quale componente di quello biologico, in correlazione con la consumazione di un fatto illecito integrante un reato. Nel caso di specie, la condotta del conducente dell’autoveicolo che ha cagionato il sinistro è stata adeguatamente valutata, ad opera del primo giudice, come contrassegnata da colpa, in quanto mantenendo una velocità eccessiva in relazione alle condizioni dell’asfalto aveva invaso la corsia di opposta pertinenza, sulla quale procedeva la (…), si tratta di comportamento che ben può venir valutato dal giudice civile, anche senza che sia stata proposta la querela di parte e promossa l’azione penale, come integrante il reato di lesioni colpose, cosicché il responsabile è tenuto a risarcire il danno morale, oltreché materiale, alle persone che hanno riportato lesioni nel sinistro. Accolto dunque il primo motivo ed escluso (come già il primo giudice ha implicitamente ritenuto) che qui sussista un danno conseguente ad una perdita di capacità reddituale, va considerato che la durata delle inabilità conseguenti al sinistro e la misura dell’invalidità permanente, come determinate dal Tribunale, non hanno formato oggetto di gravame. Ponendo dunque mente al tema che sia gli appellanti principali che l’appellante incidentale hanno proposto, per la quantificazione del danno merita di seguire e indicazioni contenute nelle tabelle elaborate di recente dal Tribunale di Milano, tabelle che comprendono sia il danno morale che quello biologico. La (…) all’epoca del fatto aveva 28 anni; il Tribunale ha riconosciuto che essa ha riportato un’inabilità temporanea parziale di 20 giorni ed un’invalidità permanente del 2%. A lei compete dunque, per l’invalidità permanente, la somma di Euro 2.455,00; questa somma, devalutata al tempo del sinistro, dovrà venir maggiorata di interessi legali sugli importi annualmente rivalutati. Per l’inabilità pari al 50% protrattasi per 20 giorni, le compete la somma di Euro 880,00 (Euro 88,00 x 20 : 2), anche questa da maggiorare degli interessi annui sull’importo devalutato. Agli appellanti, quali eredi della (…) (cui il Tribunale aveva riconosciuto un’inabilità temporanea assoluta di giorni 70, una temporanea parziale di giorni 40 ed una permanente del 9%) e che aveva 60 anni al tempo del sinistro, competerà a titolo di inabilità temporanea totale la somma di Euro 6.160,00 (Euro 88,00 x 70); a titolo di temporanea parziale, Euro 1.760,00 (Euro 88 x 40 : 2); quale invalidità permanente, Euro 14.833,00. Tutte queste somme dovranno venir maggiorate di interessi legali, decorrenti dalla data del fatto e calcolati sull’importo inizialmente devalutato e poi rivalutato anno per anno.

Gli importi riconosciuti alla (…) assommano, devalutati al momento del sinistro, ad Euro 2.120,90, quelli riconosciuti per la (…) ad Euro 14.469,78. Il primo giudice, che pure aveva riferito alla data del sinistro la liquidazione delle somme capitale, ha determinato il risarcimento del danno, escluso quello morale, in Euro 1.956,54 per la (…) in Euro 10.993,50 per la (…). Ciò significa, ai fini del regolamento delle spese, che gli attuali appellanti, che hanno domandato una differente liquidazione del danno già riconosciuto, risultano vittoriosi nel giudizio d’appello. Le spese del presente grado dovranno dunque venir rifuse dagli appellati, in solido tra loro, agli appellanti e sono liquidate in complessivi Euro 4.574,40 (Euro 60,00 per esborsi imponibili, Euro 215,40 per imponibili, Euro 1.717,00 per diritti, Euro 2.582,00 per onorari), oltre IVA se dovuta e CAP.

P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, Sezione II Civile, in accoglimento dell’appello proposto da (…), quali eredi di (…), in quanto alla prima, anche in proprio avverso la sentenza del Tribunale di Pistoia in data 27 maggio – 29 giugno 2005, n. 693 ed in parziale riforma della stessa condanna gli appellati (…) in solido tra loro, al pagamento in favore degli appellanti della somma di Euro 22.753,00, maggiorata di interessi legali calcolati sulla somma devalutata al 10 febbraio 1992 ed annualmente rivalutata; li condanna inoltre a risarcire alla sola (…) la somma di Euro 3.325,00, pure maggiorata di interessi legali dal 10 febbraio 1992 sulla somma dapprima devalutata ed annualmente rivalutata. Li condanna infine a rifondere agii appellanti le spese di questo grado, liquidate in Euro 4.574,40, oltre IVA se dovuta e CAP.

Così deciso in Firenze, il 3 dicembre 2009.

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