Prime riflessioni sulla sentenza della Corte Costituzionale sui precari della Scuola

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La sentenza della Corte Costituzionale 187/2016 da un lato conferma (e non poteva fare diversamente visto che l’aveva già detto la Corte Europea con la sentenza Mascolo del 26/11/2014…) che il ricorso al precariato ultratriennale nella scuola era illegittimo.

Si attendeva la pronuncia per sapere quali conseguenze concrete la Corte intendesse far discendere da questa illegittimità. I legali dei lavoratori chiedevano che i Tribunali disponessero la conversione dei rapporti a termine in contratti a tempo indeterminato, in aggiunta al risarcimento del danno e alle differenze retributive maturate negli anni; altri sostenevano che i lavoratori dovessero accontentarsi solo di un risarcimento economico, senza poter richiedere la stabilizzazione.

 

I richiami alla sentenza della Corte Europea.

La Corte Costituzionale ha ribadito alcuni concetti espressi dalla Corte Europea: 1) spetta alle autorità nazionali adottare misure proporzionate e dissuasive per garantire l’efficacia delle norme comunitarie; 2) alcune delle misure che possono essere adottate sono “procedure di assunzione certe, anche nel tempo, e risarcimento del danno”; 3) tali misure sono fra loro alternative e quindi è sufficiente l’applicazione di una sola di esse.

 

I Precari che beneficeranno della stabilizzazione della L. 107/2015, cd. “Buona Scuola”.

Su questi presupposti la Corte Costituzionale ha giudicato sostanzialmente adeguata come unica misura, sufficiente a rispondere al dettato europeo, il regime previsto per i docenti dalla legge 107/2015 (Buona Scuola) perché “esso è volto a garantire all’intera massa di docenti precari la possibilità di fruire di un accesso privilegiato al pubblico impiego fino al totale scorrimento delle graduatorie ad esaurimento […] permettendo loro di ottenere la stabilizzazione grazie o a meri automatismi (le graduatorie) ovvero a selezioni blande (concorsi riservati)”.

A una prima lettura della sentenza parrebbe quindi che i docenti che potranno beneficiare della stabilizzazione prevista dalla Legge Buona Scuola (nei tempi in cui questa arriverà…) non possano richiedere un risarcimento del danno, né alternativo né aggiuntivo.

 

Il personale ATA.

Poche righe vengono invece riservate al personale ATA, per cui la legge 107 non prevede alcuna forma di stabilizzazione. La Corte si limita ad affermare che “deve trovare applicazione la misura ordinaria del risarcimento del danno, misura del resto prevista dal comma 132 dell’art. 1 della legge n. 107”.

In realtà questo comma non prevede una modalità diretta di ristoro in via amministrativa, ma solo l’istituzione di un fondo “per i pagamenti in esecuzione di provvedimenti giurisdizionali aventi ad oggetto il risarcimento dei danni conseguenti alla reiterazione di contratti a termine”. Lo Stato pare quindi rassegnato a subire migliaia di cause a esito delle quali pagare il risarcimento del danno: una modalità piuttosto gravosa sia per il personale che per lo Stato.

 

L’amaro in bocca e l’obbligo di scavare sotto la superficie.

La sentenza lascia molto amaro in bocca perché pare ridurre anni di battaglie contro l’ingiustizia del precariato a due sbocchi forse riduttivi: 1) la lenta stabilizzazione, che per alcuni arriverà tra anni, prevista dalla Legge Buona Scuola per i docenti (senza alcun risarcimento del danno); 2) il solo risarcimento del danno (senza stabilizzazione e per molti senza più posto di lavoro) per il personale ATA.

Compito degli avvocati del sindacato è quindi quello di verificare se oltre a questi risultati, che si possono evincere dall’esame superficiale della sentenza, si possano trovare, scavando sotto la “crosta” del giudicato, spunti per arrivare comunque a una tutela maggiore dei diritti dei lavoratori.

I prossimi due paragrafi forniscono un contributo su questa strada.

 

Le differenze retributive.

Le considerazioni svolte dalla Corte, che hanno portato alle conclusioni sopra indicate, attengono tutte al principio affermato dal diritto comunitario “della prevenzione dell’abuso derivante dalla reiterazione del lavoro a termine” ma non prendono in considerazione il secondo principio, parimenti sancito a livello comunitario, che è il principio di “non discriminazione tra lavoratori a termine e lavoratori a tempo indeterminato”.

Il lavoro degli avvocati è quello di verificare se in base al principio di non discriminazione è comunque possibile far ottenere ai docenti che paiono aver diritto solo alla stabilizzazione della Buona Scuola e agli ATA che paiono aver diritto solo al risarcimento previsto dalla stessa legge, anche quelle differenze retributive che negli anni non hanno maturato (ad esempio per mancata maturazione dell’anzianità di servizio o perché i contratti non venivano stipulati per i mesi estivi) e che sono evidentemente conseguenza di una disparità di trattamento tra loro (docenti e ATA precari) e gli altri (docenti e ATA di ruolo).

Pare che un serio margine di tutela sotto questo profilo si possa ricavare.

 

I docenti che non saranno stabilizzati dalla “Buona Scuola”.

La Corte Costituzionale, tra l’altro,  non ha preso in considerazione tutto quel personale docente che pur avendo lavorato per oltre trentasei mesi non è contemplato nel percorso di stabilizzazione della Legge Buona Scuola, perché ad esempio non rientra nella GAE: gli abilitati pas e tfa, gli insegnanti delle scuole materne comunali, dei conservatori, i tecnici pratici, i diplomati magistrali, etc.

Compito degli avvocati dei sindacati sarà quello di verificare se per questi docenti si potranno aprire comunque in qualche modo le porte della stabilizzazione, sulla base di argomenti giuridici che possano supportare un’interpretazione estensiva o analogica della stabilizzazione prevista dalla 107, ovvero attraverso una valutazione della legittimità costituzionale di questa disparità di trattamento.

Dovranno in subordine perseguire quanto meno il risarcimento del danno, in analogia a quanto previsto dalla norma sugli ATA (giudicata costituzionalmente accettabile dalla Corte).

Sentenza collegata

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Fabrizio Brignolo

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