Corte Costituzionale 9/6/2008 n. 204; Pres. Bile F.

Redazione 09/06/08
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ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell’art. 126-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) – introdotto dall’art. 7 del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9 (Disposizioni integrative e correttive del nuovo codice della strada, a norma dell’articolo 1, comma 1, della legge 22 marzo 2001, n. 85), come modificato dal decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151 (Modifiche ed integrazioni al codice della strada), convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214 – e dell’art. 172, commi 1 e 8, dello stesso decreto legislativo n. 285 del 1992, come modificato dall’art. 3, comma 12, del citato decreto-legge n. 151 del 2003, promossi con ordinanze del 19 dicembre 2006 dal Giudice di pace di Rieti nel procedimento civile vertente tra ***************** e il Prefetto di Rieti e del 5 febbraio 2007 dal Giudice di pace di Assisi nel procedimento civile vertente tra P. S. e l’Ufficio territoriale del Governo di Perugia, iscritte ai nn. 458 e 717 del registro ordinanze 2007 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 25 e 41, prima serie speciale, dell’anno 2007.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 30 gennaio 2008 il Giudice relatore *******************.

Ritenuto che, nel corso di giudizio di opposizione a verbale della Regione Carabinieri Lazio, elevato il 3 luglio 2005, per violazione dell’artt. 126-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) – introdotto dall’art. 7 del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9 (Disposizioni integrative e correttive del nuovo codice della strada, a norma dell’articolo 1, comma 1, della legge 22 marzo 2001, n. 85), come modificato dal decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151 (Modifiche ed integrazioni al codice della strada), convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214 – e dell’art. 172, commi 1 e 8, dello stesso decreto legislativo n. 285 del 1992, come modificato dall’art. 3, comma 12, del citato decreto-legge n. 151 del 2003, per mancato uso della cintura di sicurezza, promosso da ***************** – in cui l’opponente eccepiva, oltre alla mancata indicazione a verbale del luogo del rilevamento, all’inesistenza della via indicata, all’assenza del ricorrente nella stessa via, al disinserimento della cintura nell’approssimarsi alla fermata, anche l’incostituzionalità degli artt. 172 e 126-bis del codice della strada – il Giudice di pace di Rieti (reg. ord. n. 458/07) ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli stessi artt. 126-bis e 172, commi 1 e 8, di detto codice, per violazione degli artt. 3 e 24 della Costituzione;

che il giudice a quo espone le difese dell’opponente dirette a censurare il sistema della legge, che non istituisce una proporzionale graduazione della sanzione accessoria della decurtazione dei punti-patente, in relazione ai diversificati momenti e situazioni concrete della circolazione del veicolo e quindi della condotta di guida, in contrasto con il principio di uguaglianza;

che la sanzione fissa, prevista dalla normativa indicata – rileva il giudice a quo – è in contrasto con il principio proprio della materia delle sanzioni amministrative pecuniarie, regolata dalla legge n. 689 del 1981, che stabilisce, in linea generale, una commisurazione tra minimo e massimo nell’applicazione delle sanzioni, nell’intento di adattare e personalizzare, per quanto possibile, la sanzione al caso concreto, e perseguire così lo scopo della adeguatezza della sanzione stessa, che deve risultare eticamente giusta ed evitare comportamenti devianti nel trasgressore;

che, si rileva ancora nella ordinanza di rimessione, il meccanismo di graduazione è, d’altra parte, previsto nella medesima norma sospettata, nella parte in cui commina la pena pecuniaria, applicabile in una misura ricompresa tra un minimo ed un massimo;

che, a parere del Giudice di pace rimettente, la questione sollevata dall’istante-ricorrente soddisfa sia il criterio della rilevanza, «essendo il problema sollevato riscontrabile in molte parti del codice della strada, soprattutto nella normativa decurtatoria dei punti-patente», sia il criterio della non manifesta infondatezza, «visto che tutta la materia sanzionatoria amministrativa è permeata dal criterio di proporzionalità tra fatto colposo e sanzione e di adeguatezza della sanzione, nonché da quell’altro, strettamente correlato al primo, di graduazione dell’intensità dell’effetto deterrente, indotto dalla sanzione, sui comportamenti futuri»;

che tali principi, che sono a fondamento del sistema sanzionatorio penalistico, sono richiamati indirettamente dalla stessa Carta costituzionale laddove (art. 27, terzo comma) prevede che «la pena deve tendere alla rieducazione del condannato» e quindi – secondo il rimettente – «non deve essere sentita come estranea e neppure quale frutto di un’imposizione astratta ed arbitraria dell’Autorità e perciò stesso rifiutata o foriera di rifiuto e di iniziative di sottrazione, pur nel rispetto della garanzia insita nel sistema processuale»;

che nel giudizio innanzi alla Corte è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo dichiararsi l’inammissibilità o comunque l’infondatezza della questione, in quanto già dichiarata manifestamente infondata con l’ordinanza n. 169 del 2006 della Corte costituzionale, alla stregua della considerazione che rientra nella discrezionalità del legislatore sia l’individuazione delle condotte punibili, sia la scelta e la quantificazione delle relative sanzioni, con la conseguenza che tale discrezionalità può essere oggetto di censura, in sede di scrutinio di costituzionalità, soltanto ove il suo esercizio ne rappresenti un uso distorto o arbitrario, così da confliggere in modo manifesto con il canone della ragionevolezza che, nella specie, non risulta violato;

che, nel corso di giudizio di opposizione a verbale dei Carabinieri di Assisi, Nucleo radiomobile, elevato il 29 maggio 2006, per violazione dell’art. 172, comma 8, del decreto legislativo n. 285 del 1992, come modificato dall’art. 3, comma 12, del citato decreto-legge n. 151 del 2003, per mancato uso della cintura di sicurezza, promosso da ***************** – in cui l’opponente eccepiva l’incostituzionalità degli artt. 172 e 126-bis del codice della strada – il Giudice di pace di Assisi ha sollevato questione di legittimità costituzionale dei citati articoli 126-bis e 172, commi 1 e 8, di detto codice, per contrasto con il principio di ragionevolezza di cui agli artt. 2 e 3 della Costituzione;

che il giudice a quo si fa carico di esaminare la giurisprudenza della Corte costituzionale che, con riferimento alla previsione della decurtazione di cinque punti della patente di guida per il mancato uso della cintura di sicurezza, evoca la discrezionalità del legislatore sia nell’individuazione delle condotte punibili, sia nella scelta e nella quantificazione delle relative sanzioni, e ne ammette la censurabilità, in sede di scrutinio di costituzionalità, soltanto ove il suo esercizio ne rappresenti un uso distorto o arbitrario, così da confliggere in modo manifesto con il canone della ragionevolezza (sentenza n. 169 del 2006), e che, confrontando il comportamento del conducente (persona munita di patente e soggetta a decurtazione di punteggio) e il comportamento del passeggero che, munito o no di patente, è chiamato a rispondere solo in via pecuniaria, conclude trattarsi di condotte palesemente diverse (sentenza n. 109 del 2005 e ordinanze n. 45 del 2006, n. 401 e n. 212 del 2005);

che, ad avviso del rimettente, la sanzione accessoria per il mancato uso delle cinture è irragionevolmente più repressiva di quella prevista per comportamenti oggettivamente più gravi, come nell’ipotesi in cui un automobilista, che debba rispettare il limite di velocità di 10 km all’ora in un centro storico, imposto magari per ragioni di incolumità pubblica, superi di ben quattro volte detto limite (ovvero fino a 40 km in più) e subisca solo una decurtazione di 2 punti, pur mettendo a repentaglio, oltre che la sua, anche l’incolumità dei terzi;

che, secondo il giudice a quo, ciò rispecchia un uso distorto della discrezionalità, poiché viene prevista una sanzione macroscopicamente sproporzionata, irragionevole e immotivata rispetto ad altri comportamenti ben più gravi, e dimostra palese contraddittorietà e/o scarsa ponderazione nell’attività legislativa;

che la rilevanza della decisione invocata sul giudizio a quo risulterebbe per tabulas, nel senso che è evidente l’interesse della ricorrente a non vedersi decurtata la patente a punti.

Considerato che, con distinte ordinanze, il Giudice di pace di Rieti e quello di Assisi dubitano della legittimità costituzionale dell’art. 126-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) – introdotto dall’art. 7 del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9 (Disposizioni integrative e correttive del nuovo codice della strada, a norma dell’articolo 1, comma 1, della legge 22 marzo 2001, n. 85), come modificato dal decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151 (Modifiche ed integrazioni al codice della strada), convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214 – e dell’art. 172, commi 1 e 8, dello stesso decreto legislativo n. 285 del 1992, come modificato dall’art. 3, comma 12, del citato decreto-legge n. 151 del 2003, là dove si prevedono la decurtazione di cinque punti in caso di mancato uso della cintura di sicurezza, per violazione, secondo il primo rimettente, degli artt. 3 e 24 Cost., sotto il profilo del contrasto con il principio di graduazione in relazione alle differenziate situazioni di guida e alle differenti pericolosità e, per il secondo, degli artt. 2 e 3 della Costituzione, per contrasto con il principio di ragionevolezza;

che, censurando le due ordinanze le medesime norme, sia pure sotto profili diversi, va disposta la riunione dei due giudizi, perché siano decisi con unica pronuncia;

che, con riferimento all’ordinanza del Giudice di pace di Rieti, la doglianza del rimettente relativa all’art. 24 Cost. è manifestamente inammissibile per omessa motivazione in ordine al parametro di cui deduce la violazione (ex plurimis: ordinanze n. 72 del 2007 e n. 414 del 2005);

che, con riguardo alla violazione dell’art. 3 della Costituzione, dedotta dallo stesso Giudice di pace, devono confermarsi le precedenti decisioni di questa Corte che hanno dichiarato la manifesta infondatezza della questione, relativamente ai parametri di cui agli artt. 2 e 3 Cost., specificamente riguardo all’irragionevolezza del trattamento sanzionatorio (decurtazione punti patente), atteso che l’individuazione delle condotte punibili e la scelta e la quantificazione delle relative sanzioni rientrano nella discrezionalità del legislatore (ordinanze nn. 45 e 169 del 2006);

che è, del pari, manifestamente infondata, in riferimento allo stesso art. 3 Cost., la censura con la quale si contesta la incostituzionalità della misura fissa della decurtazione dei punti (5 punti per la specifica ipotesi contravvenzionale), che contrasterebbe con il principio di necessaria gradualità della pena, essendosi sempre ammesso, anche in sede penale, che un trattamento sanzionatorio in misura fissa non è di per sé contrario al principio di ragionevolezza (ordinanze n. 401 del 2005, n. 282 del 2001, n. 159 del 1994).

che l’ordinanza del Giudice di pace di Assisi omette la compiuta descrizione della fattispecie sottoposta al suo giudizio, limitandosi il rimettente ad affermare la rilevanza della questione atteso l’interesse della ricorrente a non vedersi decurtata la patente a punti: ciò che rende impossibile il vaglio dell’effettiva applicabilità delle norme censurate al caso dedotto, determinando la manifesta inammissibilità della questione sollevata (ordinanze nn. 353, 333 e 317 del 2007 e n. 374 del 2006).

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’articolo 126-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) – introdotto dall’art. 7 del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9 (Disposizioni integrative e correttive del nuovo codice della strada, a norma dell’articolo 1, comma 1, della legge 22 marzo 2001, n. 85), come modificato dal decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151 (Modifiche ed integrazioni al codice della strada), convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214 – e dell’art. 172, commi 1 e 8, dello stesso decreto legislativo n. 285 del 1992, come modificato dall’art. 3, comma 12, del citato decreto-legge n. 151 del 2003, sollevata, in riferimento all’art. 24 della Costituzione, dal Giudice di pace di Rieti, con l’ordinanza in epigrafe;

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli stessi articoli 126-bis e 172, commi 1 e 8, del citato decreto legislativo n. 285 del 1992, sollevata, in riferimento agli articoli 2 e 3 della Costituzione, dal Giudice di pace di Assisi, con l’ordinanza in epigrafe;

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 126-bis e 172, commi 1 e 8, del predetto decreto legislativo n. 285 del 1992, sollevata, in riferimento all’articolo 3 della Costituzione, dal Giudice di pace di Rieti, con l’ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 giugno 2008.

Redazione