Corte Costituzionale 4/12/2009 n. 327

Redazione 04/12/09
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Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni; Attribuzione ai soggetti che presentino danni irreversibili derivanti da epatite contratta a seguito di somministrazione di derivati del sangue

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’articolo 1, comma 3, della legge 25 febbraio 1992, n. 210 (Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni), promosso dalla Corte d’appello di Palermo nel procedimento vertente tra L. F. e il Ministero della salute con ordinanza del 18 settembre 2008, iscritta al n. 58 del registro ordinanze 2009 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 9, prima serie speciale, dell’anno 2009.

Udito nella camera di consiglio del 23 settembre 2009 il Giudice relatore *************.

Ritenuto

– che la Corte d’appello di Palermo, con ordinanza del 18 settembre 2008, nel corso del procedimento civile promosso da L. F. nei confronti del Ministero della salute (recte: Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali), ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 3, della legge 25 febbraio 1992, n. 210 (Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni), in riferimento agli artt. 2, 3 e 32 della Costituzione, nella parte in cui non prevede la spettanza dell’indennizzo regolato dalla stessa legge ai soggetti che abbiano contratto epatiti a seguito di somministrazione di derivati del sangue;
– che nel caso oggetto del giudizio di primo grado avanti al Tribunale di Marsala, il signor L. F. ha affermato di aver ricevuto nel 1989 una sieroprofilassi antitetanica con somministrazione di immunoglobuline per via intramuscolare e che nel 2002 sarebbe stata diagnosticata «epatite cronica moderatamente attiva in evoluzione cirrogena (HCV correlata)»;
– che l’interessato aveva quindi chiesto la condanna del Ministero della salute a corrispondergli l’indennizzo previsto dall’art. 1 della legge n. 210 del 1992;
– che il Tribunale respingeva la domanda dell’interessato sul presupposto che la fattispecie dedotta non sarebbe tra quelle individuate dalla legge del 1992 «che limita la corresponsione dell’indennizzo ai casi di epatiti post-trasfusionali»;
– che la Corte d’appello rimettente, pur confermando l’interpretazione adottata dal Tribunale di Marsala «conforme al consolidato indirizzo della Corte di cassazione», ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 3, della legge n. 210 del 1992 nella parte in cui non garantisce tutela per i soggetti che abbiano contratto epatite a seguito di somministrazione di emoderivati;
– che in particolare secondo il giudice a quo sussisterebbe identica ratio indennitaria per coloro che abbiano contratto incolpevolmente una infezione da HIV e per quanti abbiano riportato una epatite giustificata per patologie causate dalla necessità di ricorrere a trattamenti terapeutici che prevedono impieghi di sostanze «la cui circolazione è soggetta al controllo pubblico»;
– che sarebbe quindi ravvisabile la lesione dell’art. 3 della Costituzione in quanto per la lesione dell’integrità psico-fisica derivante dalla somministrazione di derivati del sangue contagiato da HIV è previsto un indennizzo mentre nessuna «tutela viene riconosciuta a coloro che, in dipendenza di identico evento, abbiano contratto una epatite»;
– che sarebbe altresì leso l’art. 32 Cost. poiché sarebbe compresso il diritto alla salute da chi sia stato contagiato dal virus dell’epatite a seguito della somministrazione di derivati di sangue infetto;
-che, la lesione, infine, dell’art. 2 della Costituzione sarebbe ravvisabile per il remittente «per la violazione del principio di solidarietà sociale» laddove il danno alla salute deriva dalla necessità di sottoporsi a trattamenti terapeutici che dovrebbero essere immuni da pericoli, dato che la circolazione del sangue e dei suoi derivati è posta sotto il diretto controllo pubblico;
-che la questione sarebbe quindi rilevante atteso il nesso di causalità accertato dal CTU tra la profilassi antitetanica con immunoglobulina praticata al ricorrente e l’insorgenza della epatite cronica;
-che il giudice a quo chiede quindi che la Corte accolga la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 3, della legge 25 febbraio 1992, n. 210, per contrasto con gli artt. 2, 3 e 32 della Costituzione, «nella parte in cui non prevede la spettanza dell’indennizzo istituito e regolato dalla stessa legge ai soggetti che abbiano contratto epatiti a seguito di somministrazione di derivati del sangue».

Considerato

– che la Corte d’appello di Palermo dubita della legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 3, della legge del 25 febbraio 1992, n. 210 (Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni), in riferimento agli artt. 2, 3 e 32 della Costituzione nella parte in cui non prevede la spettanza dell’indennizzo regolato dalla stessa legge ai soggetti che abbiano contratto epatiti a seguito di somministrazione di derivati del sangue;
– che tale disposizione contrasterebbe con l’art. 3 della Costituzione per l’irragionevole disparità di trattamento che essa determina in quanto per la lesione dell’integrità psico-fisica derivante dalla somministrazione di derivati del sangue contagiato da HIV è previsto un indennizzo mentre nessuna «tutela viene riconosciuta a coloro che, in dipendenza di identico evento, abbiano contratto una epatite»;
-che il rimettente denuncia, altresì, la violazione dell’art. 32 della Costituzione, dal momento che non vi sarebbero ragioni per cui la tutela della salute sia esclusa per i soggetti che subiscano danni irreversibili derivanti da epatiti contratte a seguito di somministrazione di derivati del sangue;
-che la norma contrasterebbe infine con l’art. 2 della Costituzione, per violazione del principio di solidarietà sociale laddove l’esigenza indennitaria deriverebbe dalla necessità di sottoporsi a trattamenti terapeutici che dovrebbero essere immuni da pericoli essendo le trasfusioni del sangue e dei suoi derivati sottoposte a diretto «controllo pubblico»;
-che, successivamente alla ordinanza di rimessione questa Corte, con la sentenza n. 28 del 2009, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 3, della citata legge n. 210 del 1992, proprio nella parte in cui non prevede che «i benefici riconosciuti dalla legge citata spettino anche ai soggetti che presentino danni irreversibili derivanti da epatite contratta a seguito di somministrazione di derivati del sangue»;
-che, una volta dichiarata l’illegittimità costituzionale – a seguito della citata sentenza – della disposizione normativa impugnata dalla Corte rimettente, la questione è divenuta priva di oggetto e, pertanto, deve essere dichiarata manifestamente inammissibile;
-che, secondo l’indirizzo recentemente seguito da questa Corte, a tale conclusione si giunge in forza dell’efficacia ex tunc di tale pronuncia di illegittimità, con la conseguenza che è preclusa al giudice a quo una nuova valutazione della perdurante rilevanza della sollevata questione, valutazione che sola potrebbe giustificare la restituzione degli atti al giudice rimettente (ex multis, ordinanze n. 205 del 2009 e n. 449 del 2008).

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

P.Q.M.

LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 3, della legge 25 febbraio 1992, n. 210 (Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni), sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3 e 32 della Costituzione, dalla Corte d’appello di Palermo con l’ordinanza indicata in epigrafe.

Redazione