Corte Costituzionale 24/4/2008 n. 112; Pres. Bile F.

Redazione 24/04/08
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LA CORTE COSTITUZIONALE

(omissis)

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell’art. 245, comma 2, del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 (Codice della proprietà industriale, a norma dell’articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273), promossi con ordinanze del 15 febbraio e del 13 marzo 2007 dalla Corte d’appello di Milano nei procedimenti civili vertenti tra la Company Shirt s.r.l. in liquidazione e la ************* s.r.l. ed altri e tra la Alpi s.p.a. e la Alpilegno s.n.c. di *********** & C., iscritte ai nn. 509 e 568 del registro ordinanze 2007 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 27 e 33, prima serie speciale, dell’anno 2007.

Visto l’atto di costituzione della Kamiciando s.n.c.;

udito nell’udienza pubblica del 26 febbraio 2008 e nella camera di consiglio del 27 febbraio 2008 il Giudice relatore ****************.

Ritenuto in fatto

1. – La Corte d’appello di Milano, con due ordinanze in data 15 febbraio e 13 marzo 2007, emesse nel corso di altrettanti giudizi, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 245, comma 2, del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 (Codice della proprietà industriale, a norma dell’articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273), in riferimento all’art. 76 della Costituzione ed in relazione all’art. 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273 (Misure per favorire l’iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza).

2. – La prima ordinanza (r.o. n. 509 del 2007) premette che il giudizio principale ha ad oggetto una domanda di risarcimento dei danni derivanti dalla violazione dei diritti di esclusiva vantati su di un marchio registrato, definito in primo grado con sentenza del Tribunale ordinario di Brescia depositata il 20 giugno 2005. La società soccombente ha proposto appello avverso detta pronuncia con atto di citazione notificato il 20 ottobre 2005, convenendo in giudizio le altre parti innanzi alla Corte d’appello di Milano.

Una delle parti appellate ha eccepito sia l’incompetenza del giudice adito, indicando quale giudice competente la Corte d’appello di Brescia, sia l’illegittimità costituzionale dell’art. 245 del d.lgs. n. 30 del 2005, che stabilisce la competenza della Corte d’appello di Milano.

Secondo il rimettente, la questione di legittimità costituzionale è rilevante, in quanto l’eccezione di incompetenza è stata ritualmente proposta e la competenza della Corte d’appello di Milano sussiste soltanto in virtù della norma censurata, la quale, tuttavia, si porrebbe in contrasto con l’art. 76 Cost.

Ad avviso del giudice a quo, la legge n. 273 del 2002 ha conferito al Governo due distinte deleghe, aventi rispettivamente ad oggetto: la prima, «il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di proprietà industriale» (art. 15); la seconda, l’istituzione presso tribunali e corti d’appello di sezioni specializzate in materia di proprietà industriale e intellettuale (art. 16; di seguito, sezioni specializzate).

La seconda delega è stata attuata con il d.lgs. 27 giugno 2003, n. 168 (Istituzione di Sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale presso tribunali e corti d’appello, a norma dell’articolo 16 della legge 12 dicembre 2002, n. 273) che, tra l’altro, ha stabilito la competenza delle sezioni specializzate istituite presso il Tribunale ordinario di Milano e presso la Corte d’appello della stessa città in ordine alle controversie che, secondo i criteri ordinari di competenza territoriale, sono relative ai «territori ricompresi nei distretti di corte d’appello di Milano e Brescia» (art. 4, comma 1, lettera f).

L’art. 6 del d.lgs. n. 168 del 2003 ha attribuito alle sezioni specializzate i giudizi iscritti a ruolo dal 1° luglio 2003, disponendo che le controversie pendenti alla data del 30 giugno 2003 restano assegnate al giudice competente in base alla normativa previgente, in applicazione del criterio direttivo che imponeva di non gravare dette sezioni di un carico iniziale di procedimenti pregiudizievole del loro efficiente funzionamento (art. 16, comma 3, della legge n. 273 del 2002).

Il citato art. 16 è stato interpretato nel senso che gli appelli avverso le sentenze di primo grado pronunciate nei giudizi instaurati anteriormente al 30 giugno 2003 dovevano essere proposti innanzi alle sezioni ordinarie, in conformità dei principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità in riferimento alle norme transitorie aventi ad oggetto l’introduzione di una nuova disciplina processuale e di nuove regole di competenza ed in coerenza con le nozioni di «controversia» e «giudizio» utilizzabili a questo scopo.

L’art. 245, comma 2, del d.lgs. n. 30 del 2005 ha, invece, disposto: «sono devolute alla cognizione delle sezioni specializzate di cui all’articolo 134, comma 3, le controversie in grado d’appello iniziate dopo l’entrata in vigore del codice anche se il giudizio di primo grado o il giudizio arbitrale sono iniziati e si sono svolti secondo le norme precedentemente in vigore».

Ad avviso del giudice a quo, detta norma ha introdotto una regola difforme dai principi sopra richiamati, benché la delega dell’art. 16 della legge n. 273 del 2002 (concernente l’istituzione delle sezioni specializzate, la disciplina della competenza ed il regime processuale transitorio) fosse stata già esercitata con l’emanazione del d.lgs. n. 168 del 2003 e si era esaurita alla data di emanazione del d.lgs. n. 30 del 2005. Quest’ultimo decreto legislativo ha, invece, attuato la delega dell’art. 15 della legge n. 273 del 2002, il quale non autorizzava il Governo ad intervenire sulla disciplina del processo e su quella oggetto della delega dell’art. 16, non sussistendo esigenze sopravvenute di «adeguamento» e «coordinamento» in grado di giustificare la modificazione delle regole della competenza per i giudizi instaurati anteriormente al 30 giugno 2003.

Sotto un ulteriore profilo, la legge 29 settembre 2003, n. 229 (Interventi in materia di qualità della regolazione, riassetto normativo e codificazione – Legge di semplificazione 2001) non conterrebbe disposizioni in grado di fondare la norma censurata, neppure coerente con i principi generali dell’ordinamento processuale civile. L’art. 5 del codice di procedura civile stabilisce, infatti, che la competenza del giudice non può essere modificata da leggi emanate successivamente alla proposizione della domanda, enunciando una regola che costituirebbe un utile canone ermeneutico per la definizione ed interpretazione dei principi presupposti e sottesi alla legge-delega, rispettati dall’art. 6 del d.lgs. n. 168 del 2003 e disattesi dalla norma censurata.

2.1. – La seconda ordinanza (r.o. n. 568 del 2007) premette che il giudizio principale ha ad oggetto una domanda di accertamento della violazione dei diritti di esclusiva vantati su di un marchio registrato e l’adozione dei provvedimenti conseguenziali, definito in primo grado con sentenza del Tribunale ordinario di Brescia depositata il 25 ottobre 2004. La società soccombente ha proposto appello avverso detta pronuncia con atto di citazione notificato in data 11-13 ottobre 2005; la società appellata ha eccepito l’incompetenza del giudice adito, indicando quale giudice competente la Corte d’appello di Brescia.

Secondo il rimettente, l’eccezione è stata ritualmente proposta e la competenza della Corte d’appello di Milano può essere ritenuta sussistente soltanto in forza della norma censurata, la quale, tuttavia, si porrebbe in contrasto con l’art. 76 Cost.

A conforto della questione di legittimità costituzionale il giudice a quo richiama espressamente le argomentazioni svolte dalla Corte d’appello di Milano nell’ordinanza sopra richiamata, che riproduce quasi testualmente.

3. – Nel giudizio introdotto dalle prima delle succitate ordinanze, si è costituita la Kamiciando s.n.c. di Piazza Lucia, parte del processo principale, chiedendo l’accoglimento della questione in base ad argomentazioni sostanzialmente coincidenti con quelle svolte nell’ordinanza di rimessione.

Considerato in diritto

1. – La questione di legittimità costituzionale sollevata dalla Corte d’appello di Milano investe l’art. 245, comma 2, del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 (Codice della proprietà industriale, a norma dell’articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273), nella parte in cui stabilisce che sono devolute alla cognizione delle sezioni specializzate di cui all’articolo 134, comma 3, di detto decreto le controversie in grado d’appello iniziate dopo l’entrata in vigore del codice, anche se il giudizio di primo grado è stato iniziato e si è svolto secondo le norme precedentemente in vigore.

Secondo le ordinanze di rimessione, detta norma si porrebbe in contrasto con l’art. 76 della Costituzione, in relazione all’art. 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273 (Misure per favorire l’iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza), in quanto la delega contenuta in quest’ultima norma non concerneva la disciplina della competenza ed il regime transitorio applicabile alle controversie attribuite alle sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale (di seguito, sezioni specializzate), materie, queste, oggetto della distinta delega dell’art. 16 della legge n. 273 del 2002, esercitata, ed esauritasi, con l’emanazione del d.lgs. 27 giugno 2003, n. 168 (Istituzione di Sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale presso tribunali e corti d’appello, a norma dell’articolo 16 della legge 12 dicembre 2002, n. 273).

2. – I giudizi, poiché hanno ad oggetto la stessa norma, censurata in riferimento al medesimo parametro costituzionale, per profili e con argomentazioni sostanzialmente coincidenti, e pongono la medesima questione, devono essere riuniti e decisi con un’unica sentenza.

3. – La questione è fondata.

Preliminarmente, va osservato che la questione è rilevante in riferimento alla parte in cui la norma censurata stabilisce che sono devolute alla cognizione delle sezioni specializzate le controversie in grado d’appello iniziate dopo l’entrata in vigore del codice, anche se il giudizio di primo grado è iniziato e si è svolto secondo le norme precedentemente in vigore.

3.1. – Il sindacato di costituzionalità sulla delega legislativa, secondo la giurisprudenza di questa Corte, si svolge attraverso un confronto tra gli esiti di due processi ermeneutici paralleli concernenti, rispettivamente, la norma delegante (al fine di individuarne l’esatto contenuto, nel quadro dei principi e criteri direttivi e del contesto in cui questi si collocano, nonché delle ragioni e finalità della medesima) e la norma delegata, da interpretare nel significato compatibile con i principi ed i criteri direttivi della delega (tra le più recenti, sentenze n. 341, n. 340 e n. 170 del 2007).

Il contenuto delle deleghe oggetto degli artt. 15 e 16 della legge n. 273 del 2002 e la relazione esistente tra le stesse sono state, di recente, approfondite da questa Corte nella sentenza n. 170 del 2007, che ha deciso una questione di legittimità costituzionale avente ad oggetto una diversa disposizione del d.lgs. n. 30 del 2005.

Alla luce delle argomentazioni svolte in detta pronuncia, occorre anzitutto osservare che la norma censurata ha la sua base esclusivamente nell’art. 15 della legge n. 273 del 2002, tenuto conto sia della indicazione in tal senso contenuta nella premessa del decreto legislativo n. 30 del 2005, sia della circostanza che il termine per l’esercizio della delega dell’art. 16 della legge n. 273 del 2002 era scaduto alla data di emanazione di detto decreto legislativo.

La lettera del citato art. 15 (avente ad oggetto «il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di proprietà industriale»), i relativi principi e criteri direttivi ed il contesto normativo nel quale detta norma è inserita, quindi anche il contenuto della delega dell’art. 16 della stessa legge, impongono di ribadire che i profili inerenti alla istituzione ed organizzazione delle sezioni specializzate, in linea generale, erano estranei alla delega oggetto della prima di queste due norme.

La delega all’istituzione ed alla disciplina delle sezioni specializzate è, infatti, contenuta nell’art. 16 della legge n. 273 del 2002, il quale stabilisce altresì uno specifico principio direttivo in materia di disposizioni transitorie, in virtù del quale il Governo doveva avere «cura di evitare che le sezioni specializzate di cui al comma 1, lettera a), siano gravate da un carico iniziale di procedimenti che ne impedisca l’efficiente avvio» (comma 3).

In attuazione di detto principio, l’art. 6 del d.lgs. n. 168 del 2003 ha assegnato alle sezioni specializzate soltanto i giudizi «iscritti a ruolo a far data dal 1° luglio 2003» (comma 1), disponendo che le controversie «già pendenti alla data del 30 giugno 2003, restano assegnate al giudice competente in base alla normativa previgente» (comma 2). Quest’ultima norma – in particolare, il comma 2 – è stata interpretata dalla Corte suprema di cassazione nel senso che «non può riferirsi […] che all’introduzione della causa in primo grado, quale che sia il grado del giudizio nel quale essa si trovi al momento dell’entrata in vigore della legge» (ordinanza 1° febbraio 2007, n. 2203).

La norma censurata non è, dunque, riconducibile al «riassetto delle disposizioni vigenti in materia di proprietà industriale», e cioè alla delega dell’art. 15 della legge n. 273 del 2002. Quest’ultima concerne, infatti, anche le disposizioni di diritto processuale previste dalle leggi speciali oggetto del riassetto e la disciplina dei procedimenti amministrativi richiamati nella medesima, ma soltanto in riferimento alle modificazioni strumentali rispetto allo scopo di comporle in un testo normativo unitario, di adeguarle alla disciplina internazionale e comunitaria, organizzarle in un quadro nuovo e porre in rilievo i nessi sistematici esistenti tra i molteplici diritti di proprietà industriale.

L’art. 245, comma 2, del d.lgs. n. 30 del 2005 ha, invece, disciplinato un oggetto estraneo al contenuto della delega, peraltro realizzando una scelta incoerente rispetto a quella che, nell’osservanza del principio stabilito dall’art. 16 della legge n. 273 del 2002, era stata operata con l’art. 6 del d.lgs. n. 168 del 2003. Pertanto, la norma neppure è riconducibile alla discrezionalità del legislatore delegato, in quanto non costituisce coerente sviluppo e completamento delle scelte espresse dal legislatore delegante, ma si pone anzi in contrasto con la soluzione realizzata nell’esercizio della delega che aveva ad oggetto le sezioni specializzate.

Deve essere, dunque, dichiarata, per violazione dell’art. 76 Cost., l’illegittimità costituzionale, dell’art. 245, comma 2, nella parte in cui stabilisce che sono devolute alla cognizione delle sezioni specializzate le controversie in grado d’appello iniziate dopo l’entrata in vigore del codice, anche se il giudizio di primo grado è iniziato e si è svolto secondo le norme precedentemente in vigore.

P.Q.M.
LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 245, comma 2, del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 (Codice della proprietà industriale, a norma dell’articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273), nella parte in cui stabilisce che sono devolute alla cognizione delle sezioni specializzate le controversie in grado d’appello iniziate dopo l’entrata in vigore del codice, anche se il giudizio di primo grado è iniziato e si è svolto secondo le norme precedentemente in vigore.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 aprile 2008.

Redazione