Mancata indicazione del luogo di degenza e di visita, non impedisce il legittimo impedimento

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In materia di legittimo impedimento, la mancata indicazione, nella certificazione sanitaria, del luogo di degenza o di quello della visita non implica che detta certificazione non debba essere presa in considerazione e che non possa, se del caso, disporsi una visita di controllo all’indirizzo conosciuto.

(Annulla (parzialmente) con rinvio)

(Orientamento confermato)

(Normativa di riferimento: C.p.p. art. 420 ter)

Il fatto

La Corte di appello dell’Aquila, in parziale riforma di quella del Tribunale di Chieti del 22/10/2015, aveva, previa disapplicazione della recidiva, rideterminato la pena irrogata a N. M. e C. P., chiamati a rispondere il primo dei delitti di furto aggravato ex artt. 624, 625, comma primo, nn. 2 e 7, cod. pen. e di resistenza ex art. 337 cod. pen., il secondo di concorso nel furto aggravato.

I motivi addotti nel ricorso per Cassazione

Avverso il suddetto provvedimento proponeva ricorso per Cassazione il difensore di N. deducendo i seguenti motivi: a) vizio di motivazione in ordine al ritenuto concorso nel furto atteso che gli argomenti spesi dalla Corte non consideravano quanto riferito concordemente dagli imputati circa l’estraneità del C. al furto; b) denuncia vizio di motivazione in ordine al diniego delle attenuanti generiche e al mancato riconoscimento della prevalenza delle attenuanti posto che la Corte aveva da un lato disapplicato la recidiva sulla base dei parametri delineati dalla giurisprudenza di legittimità, ma aveva omesso di considerare il sostanziale stato di incensuratezza, a fronte dell’unico remoto precedente, consacrato in decreto penale non opposto, e l’estraneità del ricorrente ad ogni circuito criminale e dunque la disapplicazione della recidiva strideva con il diniego delle attenuanti e del giudizio di prevalenza.

Dal canto suo, il difensore di C. formulava i seguenti motivi di ricorso: a) violazione di norme stabilite a pena di nullità in relazione all’art. 420-ter cod. proc. pen. dato che la Corte aveva respinto la richiesta di rinvio del giudizio di appello a fronte di certificato attestante l’impedimento a comparire dell’imputato, avendo sottolineato che non risultava il luogo di degenza, cosicché la certificazione avrebbe dovuto reputarsi insufficiente mentre in realtà l’imputato aveva fin dall’arresto e dalla convalida dello stesso indicato la propria residenza ad un indirizzo di San Marco in Lamis e non aveva poi comunicato un domicilio diverso, cosicché si sarebbe dovuto presumere checolà fosse altresì il luogo di degenza, risultando inidonea la motivazione della Corte; b) vizio di motivazione in ordine al ritenuto concorso nel delitto di furto visto che la Corte aveva utilizzato argomenti che non tenevano conto delle concordi dichiarazioni degli imputati in ordine all’estraneità del C. al furto; c) vizio di motivazione in ordine al diniego delle attenuanti generiche e della prevalenza delle attenuanti poiché la corte aveva disapplicato la recidiva, ma aveva omesso di considerare la sostanziale estraneità del C. al circuito penale dal 2002 e la comunque minima partecipazione del ricorrente al fatto, cosicché la disapplicazione della recidiva strideva con il diniego delle attenuanti generiche e del giudizio di prevalenza. 

Le valutazioni giuridiche formulate dalla Corte di Cassazione

Il primo ricorso summenzionato veniva dichiarato inammissibile alla stregua delle seguenti considerazioni.

Il primo motivo era stimato manifestamente infondato, in quanto si discuteva della responsabilità per il delitto di furto, in ordine al quale il N. era reo confesso, risultando il motivo di ricorso non più che un refuso rispetto a quello presentato nell’interesse del C..

Il secondo motivo era a sua volta considerato come volto a prospettare un diverso giudizio di merito in ordine al trattamento sanzionatorio, oltre i limiti dello scrutinio di legittimità mentre in realtà la Corte, tutt’altro che arbitrariamente e illogicamente, aveva da un lato disapplicato la recidiva, ma dall’altro aveva negato il riconoscimento delle attenuanti generiche, in ragione non solo del precedente penale ma anche e soprattutto della gravità del delitto di resistenza, nella cui esecuzione il ricorrente aveva messo a repentaglio l’incolumità dei poliziotti, e della professionalità palesata nella commissione del furto

Invece, il secondo ricorso suesposto veniva ritenuto fondato in relazione all’assorbente primo motivo.

Prima di entrare nel merito delle ragioni che avevano indotto la Corte a siffatto esito decisorio, si osservava in via preliminare come nell’interesse del C. fosse stata presentata istanza di rinvio per impedimento a comparire dell’imputato, fondato su allegata documentazione medica e la Corte, senza valutare nel merito l’addotto impedimento, aveva ritenuto che lo stesso non potesse reputarsi idoneamente rappresentato giacché la documentazione non recava l’indicazione del luogo di degenza e neppure di quello in cui era stata effettuata la visita.

Una volta inquadrata la fattispecie sottoposta al suo scrutinio giurisdizionale, gli ermellini facevano presente come la censura esposta nel primo motivo risultasse fondata in quanto la mancata indicazione, nella certificazione sanitaria, del luogo di degenza o di quello della visita non implica che detta certificazione non debba essere presa in considerazione e che non possa, se del caso, disporsi una visita di controllo all’indirizzo conosciuto, dovendosi semmai escludere che gravi sul Giudice l’onere di rintracciare altrove l’imputato, effettuando a tal fine mirate ricerche (sul punto va richiamato quanto rilevato da Cass. Sez. U. n. 36635 del 27/9/2005, omissis, rv. 231810, che ha sottolineato come in mancanza di indicazioni contrarie la visita di controllo debba essere disposta al domicilio dell’imputato; ma in senso non dissimile vanno valutate anche Cass. Sez. 2, n. 47622 del 29/10/2008, omissis, rv. 242295, e Cass. Sez. 2, n. 34651 del 22/9/2005, omissis, rv. 232500, secondo cui non può ipotizzarsi l’obbligo di svolgere d’ufficio ulteriori ricerche per rintracciare l’imputato in base a informazioni fornite in loco, dopo che sia stata disposta visita di controllo presso il domicilio), e ciò anche in ragione del fatto che nel caso di specie la documentazione medica era stata rilasciata da un medico di San Marco in Lamis, cioè dello stesso Comune in cui l’imputato aveva dichiarato il domicilio e in cui aveva ricevuto pochi giorni prima la notifica della citazione, sussistendo dunque la possibilità di effettuare in luogo mirato l’eventuale visita di controllo.

Tal che se ne faceva conseguire come il mancato accoglimento dell’istanza di rinvio avesse prodotto la nullità del giudizio di appello nei confronti del C..

Conclusioni

La sentenza si palesa condivisibile.

Si garantisce difatti il diritto dell’imputato, che sia impossibilitato a partecipare all’udienza per motivi di salute, che il processo a suo carico venga rinviato a nulla rilevando questioni meramente formali/formalistiche qual è la mancata indicazione, nella certificazione sanitaria, del luogo di degenza o di quello della visita.

Difatti, come affermato in questa pronuncia (come in altre precedenti sempre emesse dalla Cassazione), ben può il giudice di merito provvedere agli opportuni accertamenti disponendo una visita di controllo all’indirizzo (conosciuto) dell’imputato.

Va da sé quindi che, ove dovesse verificarsi una situazione processuale analoga a quella esaminata in questo scritto, ben si potrà eccepirla avvalendosi di quanto enunciato dalla Suprema Corte in tale decisione.

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