Surrogazione dell’Inail: sempre ammessa per inabilità temporanea e spese mediche

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Oggetto: azione di surrogazione; esito del giudizio: accoglimento; normativa di riferimento: artt. 1916 c.c., artt. 68 e 86 d.P.R. n. 1124/65; orientamento giurisprudenziale : nuovo orientamento.

L’Inail ha sempre diritto di surrogarsi nei confronti del terzo responsabile di un infortunio per le somme pagate a titolo di indennità giornaliera ex art. 68 d.P.R. n. 1124/65, così come per quelle anticipate a titolo di spese mediche ex art. 86 e ss. d.P.R. citato, perché tali indennizzi non possono essere erogati se non a fronte di fatti, quali l’assenza dal lavoro e la necessità di curarsi, che per la vittima costituiscono pregiudizi teoricamente risarcibili.

Il caso

Una signora conveniva in giudizio il responsabile del grave incidente stradale in cui era rimasta coinvolta e la sua compagnia di assicurazione per richiedere il risarcimento di tutti i danni patiti.

Nel giudizio interveniva volontariamente l’Inail che chiedeva, in via di surroga, la rifusione di tutte le somme versate alla infortunata, pari a complessivi euro 228.505,60, a titolo di: ratei di rendita già versati; di valore capitale della rendita ancora da pagare; di indennità per inabilità temporanea assoluta (vale a dire l’indennizzo per il salario perduto durante il periodo di infortunio); di spese mediche ed interessi legali.

Il Tribunale accoglieva la domanda risarcitoria e, in misura integrale, quella di garanzia.

In sede di gravame, la Corte di appello, in accoglimento dell’impugnativa proposta dalla compagnia assicuratrice, riduceva il quantum della domanda di surrogazione alla minor somma di euro 52.500.

A sostegno di tale riduzione le seguenti considerazioni : a) l’importo complessivo del danno causato dal terzo responsabile, quantificato con i criteri di diritto civile, rappresenta il limite dell’azione di surrogazione spettante all’assicuratore sociale; b) nella fattispecie in esame, l’infortunata non aveva dimostrato di aver subito alcun danno patrimoniale; c) ergo, la surrogatoria andava limitata al quantum corrisposto a titolo di danno biologico, così come liquidato secondo i parametri civilistici, con esclusione, quindi, delle somme corrisposte a titolo di indennizzo dei pregiudizi patrimoniali.

La decisione della Corte

Con una ordinanza dal tenore didascalico i Giudici di legittimità, in accoglimento del ricorso proposto dall’Inail, annullano, con rinvio, la sentenza d’appello sulla base delle seguenti argomentazioni.

Dopo aver specificato i presupposti della surrogazione, gli Ermellini rilevano che l’Inail, oltre al danno biologico (indennizzato sotto forma di rendita ex art. 13 d.lgs. n. 38/00), ha erogato somme a titolo di danno patrimoniale, tra cui la riduzione della capacità di guadagno (che la legge presume iuris et de iure quando l’invalidità biologica sia superiore al 16% e che viene liquidata sotto forma di integrazione della rendita per danno biologico); la perdita del salario durante il periodo dell’infortunio (indennizzato mediante la corresponsione di una indennità giornaliera pari al 60% della retribuzione); le spese sanitarie anticipate dall’Istituto assicuratore.

Per quel che riguarda il primo dei suddetti danni patrimoniali, può accadere – proseguono i Giudici di legittimità – che lo stesso venga indennizzato anche quando la vittima dell’infortunio non abbia subito o non abbia dimostrato di aver subito, civilisticamente parlando, alcun pregiudizio da lucro cessante; l’incremento della rendita viene, infatti, erogato a prescindere da qualsivoglia accertamento circa l’esistenza del danno in oggetto.

Da quanto sopra ne deriva che l’accoglimento della correlata domanda surrogatoria presuppone l’accertamento che la vittima abbia effettivamente patito un danno civilistico alla capacità di lavoro.

Diversa sorte, invece, per le somme pagate dall’Inail a titolo di indennità giornaliera e di anticipazione delle spese mediche; con tali importi, infatti, l’Istituto non indennizza danni presunti ma pregiudizi concreti e reali: da una parte il lucro cessante derivante dalla perdita della retribuzione, e dall’altra il danno emergente rappresentato dalla necessità per l’infortunato di curarsi.

Ne consegue, pertanto, la surrogabilità di tale Ente in riferimento alle suddette somme in quanto corrisposte a fronte di danni civilisticamente rilevanti; a tal fine, conclude la Corte, nessun rilievo potrà essere attribuito al fatto che la vittima, avendo continuato a ricevere la retribuzione durante l’assenza dal lavoro, non abbia nemmeno percepito di aver subito un danno e non ne abbia chiesto il risarcimento al responsabile.

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Apollonio Gianfranco

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