Corte di Cassazione -VI sez. civ. – ordinanza n. 25618 del 15-10-2018

Redazione 02/11/18
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In caso di infortunio sul lavoro per stabilire se ed in che misura residui un credito risarcitorio del danneggiato nei confronti del terzo responsabile (il c.d. “danno differenziale”) occorre calcolare la differenza col criterio c.d “per poste” (o “voci”) di danno: vale a dire sottraendo l’indennizzo Inail dal credito risarcitorio solo quando l’uno e l’altro siano stati destinati a ristorare pregiudizi identici. Il calcolo del credito surrogatorio dell’Inail deve avvenire da un lato sommando (e rivalutando, trattandosi di obbligazione di valore) i ratei già corrisposti, dall’altro capitalizzando la rendita ancora da erogare in rapporto alla speranza di vita del beneficiario.

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