Stato di dissesto della strada condominiale, non costituisce una garanzia di irresponsabilità

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E’ noto che ognuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, ex art. 2051 Cc, salvo che provi l’esistenza del caso fortuito.

E’ stato nel tempo chiarito che l’art. 2051 Cc individua un criterio di responsabilità che prescinde dalla colpa, pertanto, il danneggiato ha l’onere di provare il rapporto causale tra la cosa in custodia e l’evento dannoso, mentre il custode per andare esente da responsabilità deve provare il caso fortuito, che può essere costituito da un fatto naturale ovvero dalla condotta del terzo.

Ed invero, la valutazione del comportamento del danneggiato è di imprescindibile rilevanza, potendo tale comportamento, se ritenuto colposo, escludere del tutto la responsabilità del custode ovvero fondare l’esistenza di un concorso di colpa del danneggiato valutabile ex art. 1227 Cc.

Anche la prevedibilità dell’insidia è di per sé idonea ad escludere la responsabilità del custode, tanto è vero che è stato escluso il risarcimento nel caso di caduta, avvenuta in pieno giorno, in una buca presente nei pressi dell’abitazione del danneggiato (Cass. n. 13930/2015).

Allo stesso modo è stata esclusa la responsabilità del custode nel caso di caduta in una zona non pavimentata sotto casa del danneggiato (Cass. 4663/2015) e, ancora, è andato esente da responsabilità il custode per la caduta del ciclista in una buca presente al centro della strada (Cass. n. 18865/2015).

Ciò posto, tuttavia, la strada tenuta in un evidente stato di diffuso dissesto non può essere considerata una condizione di normalità tale da imporre al danneggiato una particolare cautela nell’attraversarla. In simili casi, infatti, esigere una speciale attenzione da parte del danneggiato, tramuterebbe l’incuria del custode in una “scusante” per lo stesso che, pertanto, godrebbe di una sorta di irresponsabilità.

Questo il principio di diritto statuito dalla Corte di Cassazione nell’ordinanza n. 20194, pubblicata in data 31 luglio 2018.

Il fatto

Una danneggiata evocava in giudizio il condominio chiedendo la condanna dello stesso per i danni fisici patiti a seguito di una caduta causata da una buca presente sul tratto di marciapiede di proprietà del condominio convenuto.

Esaurita l’istruttoria il Tribunale di Roma – Sez. distaccata di Ostia rigettava la domanda e la sentenza veniva confermata dalla Corte d’Appello di Roma, nel frattempo adita in sede di gravame dalla danneggiata.

Nel respingere l’appello la Corte territoriale riferiva che la strada teatro del sinistro <<versava in uno stato di diffuso dissesto>> e che, pertanto, l’anzidetto <<stato di generale evidente dissesto della strada da un lato non richiedeva apposita segnalazione o transennamento delle singole buche, essendo appunto lo stato di dissesto una condizione di generale normalità>> che avrebbe dovuto indurre la danneggiata a prestare una particolare cautela nello scendere dalla sua vettura, essendo altamente probabile che il fondo fosse sconnesso. Propone ricorso per cassazione la soccombente deducendo la violazione e falsa applicazione dell’art. 2051 Cc.

La decisione della Corte di Cassazione

Premette il Supremo Collegio che <<questa Corte, con le recenti ordinanze 1° febbraio 2018, n. 2480, n. 2481, n. 2482 e n. 2483, coordinando e rielaborando i principi in materia di violazione degli obblighi di custodia, ha affermato che la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull’evento dannoso, in applicazione, anche ufficiosa, dell’art. 1227, primo comma, cod. civ., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall’art. 2 Cost.; ne consegue che, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l’adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l’efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un’evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l’esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro.>>.

Continua il Giudice di legittimità evidenziando come la Corte territoriale abbia correttamente citato tali principi, tuttavia, poi non ha fatto buon governo degli stessi in relazione al caso concreto.

La stessa, infatti, prendendo spunto dalle motivazioni della sentenza della Corte d’Appello sopra riportate, evidenzia che <<da un lato non è pensabile che uno stato di «generale evidente dissesto della strada» non debba essere in alcun modo segnalato; dall’altro — e a maggior ragione — che tale dissesto possa essere ritenuto «una condizione di <generale normalità»; pur essendo sotto gli occhi di tutti lo stato di crescente abbandono e degrado delle strade e dei marciapiedi, è evidente che l’incuria del custode non può essere utilizzata dal medesimo, attraverso il richiamo all’obbligo di particolare attenzione che grava sul danneggiato, come una specie di garanzia di irresponsabilità.>>.

E’ pur vero, sottolinea la stessa, che la condotta del danneggiato può assurgere a causa di esclusiva responsabilità dell’evento dannoso, tuttavia, è stato precisato che <<il custode si presume responsabile, ai sensi dell’art. 2051 cod. civ., dei danni riconducibili alle situazioni di pericolo immanentemente connesse alla struttura ed alla conformazione stessa della cosa custodita e delle sue pertinenze, potendo su tale responsabilità influire la condotta della vittima, la quale, però, assume efficacia causale esclusiva, soltanto ove possa qualificarsi come estranea al novero delle possibilità fattuali congruamente prevedibili in relazione al contesto, salvo in caso contrario rilevare ai fini del concorso e nella causazione dell’evento, ai sensi dell’art. 1227, primo comma, cod. civ.; e, se la disattenzione è sempre prevedibile come evenienza, la stessa cessa di esserlo — ed elide il nesso causale con la cosa .custodita — quando risponde alla inottemperanza ad un invece prevedibile dovere di cautela da parte del danneggiato in rapporto alle circostanze del caso concreto.>>.

Nel caso di specie, dall’esame del comportamento della danneggiata non emerge alcuna condotta imprevedibile della stessa che si è solo limitata a scendere dalla macchina, pertanto, <<è palese che la sentenza impugnata non ha affrontato correttamente il profilo della responsabilità della danneggiata ai fini dell’art. 1227, primo comma, cit., poiché non ha considerato il limite tra la violazione del dovere di cautela da parte di quest’ultima e la sicura inottemperanza del custode agli obblighi di protezione che gravano su di lui.>>.

Pertanto la sentenza deve essere cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Roma, in diversa composizione, la quale, in ottemperanza ai principi enunciati, dovrà valutare i limiti del concorso di colpa della danneggiata in rapporto alla situazione non segnalata di dissesto stradale.

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