Ed invero tale condotta diffamatoria risulta potenzialmente idonea a raggiungere un numero indefinito e numericamente considerevole di persone, a prescindere se, tra queste, vi sia anche il “destinatario” delle espressioni offensive.
Corte di Cassazione – V Sez. Pen. – sentenza n. 40083 del 6-09-2018
La pubblicazione di contenuti attraverso i social network rappresenta senza dubbio una forma di “comunicazione con più persone” e, pertanto, corrisponde perfettamente alla fattispecie delineata dall’art. 595, III comma, Cp.
Ed invero tale condotta diffamatoria risulta potenzialmente idonea a raggiungere un numero indefinito e numericamente considerevole di persone, a prescindere se, tra queste, vi sia anche il “destinatario” delle espressioni offensive.
Ed invero tale condotta diffamatoria risulta potenzialmente idonea a raggiungere un numero indefinito e numericamente considerevole di persone, a prescindere se, tra queste, vi sia anche il “destinatario” delle espressioni offensive.
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