Quando il giudice dell’appello viola il divieto di “reformatio in pejus”

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Viola il divieto di “reformatio in pejus” la decisione del giudice d’appello che, in presenza di impugnazione del solo imputato avverso una sentenza di condanna pronunciata per più reati unificati dal vincolo della continuazione, pur dichiarando l’estinzione per prescrizione di taluno di essi, non diminuisce l’entità della pena originariamente inflitta, secondo quanto, invece, previsto dall’art. 597, comma 4, cod. proc. pen..

(Annullamento senza rinvio)

(Orientamento confermato)

(Normativa di riferimento: C.p.p. art. 597, c. 4)

Il fatto

La Corte d’Appello di Trieste, in parziale riforma della sentenza emessa in data 3 aprile 2015 dal Tribunale di Udine, dichiarava non doversi procedere nei confronti di R. M. per i reati di cui ai capi d) ed e) dell’imputazione, per essere gli stessi estinti per prescrizione, confermando nel resto l’impugnata sentenza e l’entità della pena inflitta in primo grado in anni uno e mesi due di reclusione per il reato di esercizio abusivo della professione medico-dentistica e per quelli di truffa nei confronti dei propri pazienti e falso in atto pubblico, relativamente alla formazione di falsi diplomi di laurea in medicina ed odontoiatria, di attestati di abilitazione all’esercizio della professione di odontoiatra, del tesserino dell’Ordine dei medici ed odontoiatri di Udine.

I motivi addotti nel ricorso per Cassazione

Avverso detto provvedimento proponeva ricorso personalmente l’imputato, deducendo i seguenti motivi di ricorso: a) violazione di legge con riferimento all’art. 348 cod. pen., non essendovi prova che effettivamente l’imputato avesse svolto interventi medico-dentistici su pazienti, in mancanza del titolo professionale, all’interno della struttura sanitaria S. s.r.I.: egli non è stato mai regolarmente individuato come autore delle condotte da alcun paziente né sono stati confrontati i presunti interventi effettuati con le fatture emesse dalla clinica; b) violazione di legge in riferimento al reato di truffa aggravato dall’abuso di prestazione d’opera poiché la clinica ove avvenivano gli indebiti trattamenti era di proprietà di F. G. – coimputato che ha definito la propria posizione processuale separatamente – cui si doveva la complessiva gestione della struttura e dei pazienti ed al quale, dunque, unicamente, andava ascritta la condotta truffaldina mentre il ricorrente non aveva posto in essere alcun artificio o raggiro per ingannare i pazienti, non potendosi ritenere tali le rassicurazioni che egli faceva a costoro, anche considerato il fatto che gli attestati di studio ritrovati in casa sua e risultati poi falsi non erano mai stati mostrati ad alcuno; c) manifesta illogicità della motivazione con riferimento alle contestazioni di falso in atto pubblico dato che il reato era stato ascritto all’imputato poiché trovato in possesso di alcuni documenti non genuini attinenti ai suoi titoli di studio, conservati nella sua abitazione senza che sia stata provata alcuna forma di utilizzo di tali atti né alcuna volontà o prospettiva di utilizzarli; invece, la sentenza d’appello errava nel ritenere che tali documenti falsi fossero stati mostrati quanto meno alla struttura sanitaria privata ove il ricorrente svolgeva la sua attività abusiva poiché anzi non ve ne era alcun bisogno, essendo a conoscenza i titolari della clinica dell’inesistenza dei titoli professionali in capo al R.; d) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla dosimetria della pena atteso che la sentenza d’appello, pur avendo dichiarato la prescrizione dei reati di cui ai capi d) ed e) dell’imputazione (lesioni colpose), aveva lasciato immodificata la misura finale della pena, confermando quella inflitta in primo grado, non rideterminando la sanzione in relazione alla continuazione tra reati invece sensibilmente modificata.

Le valutazioni giuridiche formulate dalla Corte di Cassazione

Il ricorso veniva stimato inammissibile quanto ai primi tre motivi essendo per un verso caratterizzati dal vizio di aspecificità, poiché non si erano confrontati con le argomentazioni del provvedimento impugnato, per altro verso, connotati da affermazioni assertive ed apodittiche, senza addurre una reale dialettica con la motivazione dei giudici d’appello, consegnando, in tal modo, inevitabilmente le proprie ragioni al vizio di genericità estrinseca e, pertanto, all’inammissibilità.

Posto ciò, per addivenire a siffatto esito decisorio, si ribadiva il principio secondo cui, quanto al ricorso per cassazione, i motivi difensivi sono da considerarsi aspecifici se mancanti di correlazione tra le ragioni argomentative della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione (Sez. 6, n. 13449 del 12/2/2014, omissis, Rv. 259456; Sez. 2, n. 36406 del 27/6/2012, omissis, Rv. 253983) stante il fatto che, invece, la sentenza di secondo grado aveva preso in esame già tutti i profili di doglianza del ricorso ricalcando pedissequamente i motivi d’appello (cfr. tra le altre, Sez. 6, n. 8700 del 21/1/2013, omissis, Rv. 254584).

Ad avviso della Corte, quindi, il ricorso, così strutturato, proponeva deduzioni che implicavano una rivalutazione nel merito della sentenza non consentita in sede di legittimità (Sez. 6, n. 27429 del 4/7/2006, omissis, Rv. 234559; Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, omissis, Rv. 265482) stante il fatto che il giudice di legittimità non può sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di giudizio (Sez. 5, n. 39048 del 25/9/2007, omissis, Rv. 238215; Sez. 6, n. 25255 del 14/2/2012, omissis, Rv. 253099) restando esclusa la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa lettura dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o attendibilità delle fonti di prova (Sez. 2, n. 7380 del 11/1/2007, omissis, Rv. 235716).

Oltre al profilo di inammissibilità rilevato in questi termini, la Corte reputava altresì come i primi tre motivi di ricorso fossero anche di per sé manifestamente infondati; infatti: 1) quanto alla doglianza riferita alla insussistenza del reato di esercizio abusivo e truffa a carico del ricorrente, si osservava come le deduzioni difensive non tenessero conto, nel riproporre ragioni tutte di fatto volte a rivedere l’accertamento cui è pervenuta la Corte di merito, che la motivazione del giudice di secondo grado appariva essere adeguata e scandita da passaggi logici puntuali, oltre che privi di qualsiasi seria criticità argomentativa, saldandosi, peraltro, con quella di primo grado, in un unicum argomentativo coerente e convincente; 2) quanto al primo motivo, dalle prove raccolte ed esaminate nei due gradi di giudizio (testimonianze di pazienti ed anche riconoscimenti e descrizioni somatiche del ricorrente da parte di costoro), si deduceva come fosse emerso chiaramente che l’imputato, in difetto di abilitazione all’esercizio della professione medico-dentistica, l’avesse invece esercitata per un consistente arco temporale, compiendo attività tecniche complesse quali devitalizzazioni, ricostruzioni, estrazioni ed impianti dentari, prescrivendo farmaci a numerosi pazienti; risulta accertato, inoltre, che fosse effettivamente lui il medico che, all’interno della struttura sanitaria di riferimento, rispondeva al nome di R. M..; 3) con riferimento al secondo motivo di ricorso, si sottolineava come, secondo la costante giurisprudenza di legittimità, la responsabilità di chi dirige lo studio medico non certo escludesse quella dell’esercente abusivo della professione sanitaria, bensì si cumulasse ad essa, ove il primo sia a conoscenza della mancanza del titolo del suo operatore (nel senso che risponde di concorso nel reato di cui all’art. 348 cod. pen. ed eventualmente anche di quello di lesioni colpose, prevedibilmente collegate all’attività abusiva, Sez. 6, n. 21220 del 24/4/2013, omissis, Rv. 255626; Sez. 6, n. 22534 del 12/5/2015, omissis, Rv. 263628); 4) in ordine al motivo riferito all’insussistenza del reato di falso in atto pubblico, si metteva in evidenza che, oltre ad essere basato su argomentazioni assertive e prive di riscontro reale ritenendosi a questo proposito molto poco sostenibile che la mole di attestazioni false attinenti a titoli di studio, ritrovate in possesso del ricorrente, e la presenza anche di un falso tesserino dell’ordine dei medici di Udine, fossero stati nella sua disponibilità per non farne alcun uso o senza che alcun uso ne sia stato fatto, le ulteriori risultanze probatorie (ed in particolare le testimonianze) provassero, invece, a detta della Corte, che l’imputato si era servito delle sue false credenziali professionali scientemente e reiteratamente; del resto si osservava oltre tutto come l’uso dell’atto falso fosse, peraltro, irrilevante per la giurisprudenza di legittimità (fatta salva l’ipotesi della falsità in scrittura privata), poiché il reato si consuma con la semplice formazione del documento falso (Sez. 5, n. 47029 del 22/9/2011, omissis, Rv. 251447) mentre l’innocuità del falso deve essere valutata non con riferimento all’uso che dell’atto falso venga fatto, ma avendo riguardo all’idoneità dello stesso ad ingannare comunque la fede pubblica (Sez. 5, n. 47601 del 26/5/2014, omissis, Rv. 261812) anche perché i diplomi scolastici o di laurea hanno il carattere di atto pubblico originario (Sez. 5, n. 6321 del 17/4/1973, omissis, Rv. 125026; Sez. 5, n. 656 del 21/4/1967, omissis, Rv. 104696).

Viceversa, veniva ritenuto fondato il quarto motivo, con riferimento alla dosimetria della pena ed alla disciplina del reato continuato,  per le seguenti ragioni.

Si metteva in evidenza prima di tutto come, nel caso di specie, il giudice d’appello avesse dichiarato la prescrizione di alcuni dei reati satellite oggetto della continuazione (specificamente quelli di cui ai capì d ed e dell’imputazione, attinenti alle lesioni colpose provocate dal ricorrente ai pazienti S. R. e D. F. A.), ma non avesse ritenuto di diminuire la misura della pena complessivamente inflitta (negando anche la concessione dei benefici di legge richiesti: sospensione condizionale della pena, sanzione sostitutiva); ciò alla luce dei precedenti penali specifici e reiterati del ricorrente e della sua personalità.

Ebbene, tale pronuncia così formulata veniva stimata da parte dei giudici di Piazza Cavour non corretta in quanto, operando in tal guisa, era stato violato il divieto di reformatio in peius, e quindi detta decisione doveva essere annullata senza rinvio, stabilendosi come la stessa Corte di Cassazione dovesse direttamente rideterminare la pena.

Nel decidere in tal senso, gli ermellini rilevavano innanzitutto come, sul tema dei mutamenti attinenti al reato continuato e delle conseguenti modifiche del trattamento sanzionatorio unificato che lo caratterizza, la giurisprudenza di legittimità si era espressa più volte, anche con numerosi interventi delle Sezioni Unite, tracciando un percorso complesso e affatto privo di incoerenze evidenziando a questo proposito che, nell’ampia motivazione ricostruttiva di una delle ultime sentenze che si sono occupate delle vicende del reato continuato, le Sezioni Unite, nella sentenza n. 22471 del 22/2/2015, avevano affermato che la “visione multifocale” che caratterizza la disciplina normativa prevista dall’art. 81 cod. pen. e la rende ora unitaria, ora pluralistica, dà ragione della necessità della individuazione delle singole pene per i reati-satellite ed è essenziale ai fini della “misura” degli aumenti da apportare alla pena-base dato che la perdita della autonomia sanzionatoria dei reati-satellite nell’ambito del reato continuato non comporta l’irrilevanza della valutazione della gravità dei predetti reati, in sé considerati, per l’ottima ragione che il momento sanzionatorio segue quello valutativo e dunque lo presuppone e – ovviamente – si distingue da esso.

Tal che si giungeva alla conclusione secondo la quale il giudice, considerata l’unitarietà del disegno criminoso, deve procedere ai singoli incrementi sanzionatori “determinando“, così, la pena, in osservanza delle norme sulla continuazione, ed ogni reato-satellite, e contribuendo alla determinazione della “pena finale” in base al concreto valore ponderale che il giudicante intenderà – in concreto – attribuirgli (tenuto conto della indicazione che – in astratto – gli ha fornito il legislatore con la apposizione dei termini edittali).

Da ciò la Cassazione giungeva a postulare, come logico corollario, che se tali sono le strutture logico-giuridiche della disciplina del reato continuato, ben individuate dalle Sezioni Unite, fosse ben comprensibile perché sia stato affermato che, nel giudizio di appello, il divieto di reformatio in peius della sentenza impugnata dall’imputato non riguarda solo l’entità complessiva della pena, ma tutti gli elementi autonomi che concorrono alla sua determinazione per cui il giudice di appello, anche quando esclude una circostanza aggravante e per l’effetto irroga una sanzione inferiore a quella applicata in precedenza (art. 597 comma quarto cod. proc. pen.), non può fissare la pena base in misura superiore rispetto a quella determinata in primo grado (Sez. U, n. 40910 del 27/9/2005, W. M., Rv. 232066) tenuto conto oltre tutto come, da un lato, il nucleo di principio di tale arresto fosse stato sostanzialmente confermato, con riferimento ad analoghe o parzialmente differenti fattispecie, dalla giurisprudenza successiva maggioritaria della Cassazione (cfr. tra le tante, da ultimo, Sez. 6, n. 23356 del 4/3/2014, omissis, Rv. 259953; Sez. 3, n. 3903 del 13/5/2014, dep. 2015, omissis, Rv. 263193; Sez. 3, n. 17113 del 17/10/2014, dep. 2015, omissis, Rv. 263387; Sez. 4, n. 18086 del 24/3/2015, omissis, Rv. 263449; Sez. 2, n. 48259 del 23/9/2016, omissis, Rv. 268636; Sez. 2, n. 41933 del 3/4/2017, omissis, Rv. 271182; Sez. 5, n. 50083 del 29/9/2017, omissis, Rv. 271626), dall’altro, alcune specificazioni importanti fossero state aggiunte a tali affermazioni, ancora dalle Sezioni Unite, nel corso degli anni (così: a) Sez. U n. 33752 del 18/4/2013, omissis, Rv. 255660 aveva chiarito che il giudice di appello, dopo aver escluso una circostanza aggravante o riconosciuto un’ulteriore circostanza attenuante in accoglimento dei motivi proposti dall’imputato, può, senza incorrere nel divieto di “reformatio in peius“, confermare la pena applicata in primo grado, ribadendo il giudizio di equivalenza tra le circostanze, purchè questo sia accompagnato da adeguata motivazione, poiché il vincolo di operare la diminuzione di pena, previsto dall’art. 597, comma 4, cod. proc. pen. in caso di accoglimento dell’appello dell’imputato relativo a circostanze o a reati concorrenti anche se uniti dal vincolo della continuazione, si riferisce ad ipotesi interessate da un metodo di calcolo comportante mere operazioni di aggiunta od eliminazione di entità autonome di pena rispetto alla pena-base, senza accenno alcuno ad ipotesi implicanti un giudizio di comparazione; b) la Cassazione, nella pronuncia Papola, dal canto suo, aveva asserito come nessun richiamo o riferimento al divieto di reformatio in peius fosse rinvenibile nella disposizione di cui al comma 5 dell’articolo citato, che disciplina ipotesi derogatorie alla regola dell’effetto parzialmente devolutivo posta dal comma primo dello stesso articolo, tra l’altro attribuendo al giudice di appello, “quando occorre“, il potere di effettuare il giudizio di comparazione a norma dell’art. 69 del codice penale).

Chiarito ciò, la Cassazione affermava, a questo punto del suo ragionamento decisorio, come il tenore letterale delle disposizioni dei commi 4 e 5 dell’art. 597 cod. proc. pen. (entrambe di stretta interpretazione) portasse a ritenere che non possa estendersi il regime previsto dal comma 4 dell’art. 597 cod. proc. pen. ad ipotesi diverse da quelle in tale comma contemplate, né, pertanto, che possa leggersi il quinto comma nel solco del divieto posto dal quarto comma e ciò anche perché, sulla stessa scia logica, le Sezioni Unite avevano affermato che, quando muti la struttura stessa del reato continuato, come avviene se la regiudicanda satellite diventa quella più grave o cambia la qualificazione giuridica di quest’ultima, non viola il divieto di “reformatio in peius” previsto dall’art. 597 cod. proc. pen. il giudice dell’impugnazione che apporta per uno dei fatti unificati dall’identità del disegno criminoso un aumento maggiore rispetto a quello ritenuto dal primo giudice, pur non irrogando una pena complessivamente maggiore (Sez. U, n. 16208 del 27/3/2014, C., Rv. 258653) posto che – affermano le Sezioni Unite sempre in questo arresto giurisprudenziale – se muta uno dei termini (vale a dire, una o più delle regiudicande cumulate o il relativo “bagaglio” circostanziale) oppure l’ordine di quella sequenza (la regiudicanda-satellite diviene la più grave o muta la qualificazione giuridica di quella più grave), sarà lo stesso meccanismo di unificazione a subire una “novazione” di carattere strutturale, non permettendo più di sovrapporre la nuova dimensione strutturale a quella oggetto del precedente giudizio, giacché, ove così fosse, si introdurrebbe una regola di invarianza priva di qualsiasi logica giustificazione.

Da ciò si giungeva ad evidenziare che se, in tali casi, l’unico elemento di confronto non può che essere rappresentato dalla pena finale, dal momento che è solo questa che “non deve essere superata” dal giudice del gravame (esattamente come non potrebbe comunque essere superata una pena determinata dal primo giudice in mitius anche se contra legem), all’opposto, in una ipotesi come quella in esame, nel caso in cui viene eliminata una porzione di continuazione per effetto della dichiarazione di prescrizione di taluni dei reati unificati dal vincolo di cui all’art. 81 cpv. cod. pen., occorre tener presente quanto previsto dall’art. 597, comma 4, cod. proc. pen., secondo cui: «In ogni caso, se è accolto l’appello dell’imputato relativo a circostanze o a reati concorrenti, anche se unificati per la continuazione, la pena complessiva irrogata è corrispondentemente diminuita» tenuto conto che tale precetto normativo è stato interpretato tradizionalmente nel senso che il giudice dell’impugnazione ha «in ogni caso» il dovere di diminuire la pena complessivamente irrogata in misura corrispondente all’accoglimento dell’impugnazione (così, in particolare, Sez. U, n. 5978 del 12/05/1995, P., Rv. 201034).

D’altronde, rileva sempre la Corte in questa pronuncia, le Sezioni Unite, nella citata sentenza n. 16208 del 2014, avevano lasciato intendere che, se modifiche in peius al computo della pena del reato continuato nei suoi elementi costitutivi possono esserci qualora muti la struttura stessa della continuazione, il limite dell’art. 597, comma 4, cod. proc. pen., tuttavia, in caso di impugnazione del solo imputato, rimane invalicabile poiché è posto dal legislatore come “termine di riferimento” e “vincolo” per il secondo giudice, se è accolto l’appello dell’imputato in relazione a circostanze aggravanti o a reati concorrenti, anche in continuazione ivi deducendosi in particolare che viola il divieto di “reformatio in pejus” la decisione del giudice d’appello che, in presenza di impugnazione del solo imputato avverso una sentenza di condanna pronunciata per più reati unificati dal vincolo della continuazione, pur dichiarando l’estinzione per prescrizione di taluni di essi, non diminuisce l’entità della pena originariamente inflitta e, per tale motivo, il risultato della mancata diminuzione della pena originaria non può essere conseguenza dell’aumento di un diverso, perdurante elemento della continuazione, che “si sostituisca“, con aggravata valenza sanzionatoria, a quello eliminato (Sez. 3, n. 38084 del 23/6/2009, omissis, Rv. 244961; Sez. 4, n. 47341 del 28/10/2005, omissis, Rv. 233177; Sez. 3, n. 20403 del 28/4/2005, omissis, Rv. 231837).

Rilevato ciò, la Cassazione osservava al contempo come allo stesso modo fosse stato affermato l’obbligo di diminuire la pena finale in caso di assoluzione per alcuni dei reati posti in continuazione (in tal senso, Sez. 2, n. 28042 del 5/4/2012, omissis, Rv. 253245, con cui si è ribadito che il divieto di “reformatio in peius” deve avere riguardo non solo al trattamento sanzionatorio finale cumulativamente considerato, ma anche alla pena inflitta per ogni singolo reato) e ciò sul presupposto che, nella valutazione logica del giudice di merito, pur operata con ragionamento non esplicito, la pena eliminata a titolo di aumento per la continuazione sia stata “compensata” da una maggior pena per i reati residui, per ottenere il risultato di una sanzione finale immutata, nonostante l’eliminazione della condanna per due delle imputazioni (conseguente alla dichiarazione di prescrizione) stante il fatto che il giudizio di “adeguatezza” della pena inflitta all’imputato in primo grado non può trovare altra spiegazione di computo; dunque, osserva la Corte, a ragionare in questi termini, il giudice di appello, nel determinare il trattamento sanzionatorio per i singoli reati superstiti, aveva senza dubbio, di fatto, operato una reformatio in peius della sentenza di primo grado, non consentita in difetto di appello da parte del pubblico ministero.

Di talchè si giungeva a formulare il principio di diritto secondo cui “viola il divieto di “reformatio in pejus” la decisione del giudice d’appello che, in presenza di impugnazione del solo imputato avverso una sentenza di condanna pronunciata per più reati unificati dal vincolo della continuazione, pur dichiarando l’estinzione per prescrizione di taluno di essi, non diminuisce l’entità della pena originariamente inflitta, secondo quanto, invece, previsto dall’art. 597, comma 4, cod. proc. pen.” pur precisandosi però che detto principio può conoscere eccezioni nel caso, del tutto peculiare, in cui la pena sia stata determinata illegalmente in misura inferiore al minimo edittale e si sia in fase di giudizio di rinvio per la rideterminazione in seguito a prescrizione di taluno dei reati in continuazione: in tale ipotesi, non viola il divieto di reformatio in peius la mancata riduzione della pena complessivamente inflitta (cfr. Sez. 5, n. 51615 del 17/10/2017, omissis, Rv. 271604).

La Corte di Cassazione, infine, alla luce delle considerazioni sin qui esposte, procedeva all’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, limitatamente alla pena di mesi quattro di reclusione, individuata come porzione di aumento in continuazione dal giudice di primo grado in relazione ai reati di cui all’art. 590 cod. pen. contestati ai capi D e E dell’imputazione (due mesi di reclusione per ciascun capo), dichiarati prescritti in appello, con la conseguente eliminazione della relativa pena direttamente da parte di questa Corte, non implicando tale decisione alcuna valutazione di merito, dichiarando inammissibile nel resto il ricorso.

Conclusioni

La sentenza in questione è condivisibile in quanto in essa si fa un buon governo dei criteri ermeneutici elaborati dalla Cassazione in relazione a quanto previsto dall’art. 597, c. 4, c.p.p..

Nel rinviare, in ordine a quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità a proposito di quanto statuito da questa norma procedurale, alle argomentazioni già svolte in precedenza dalla stessa Corte di Cassazione, è sufficiente osservare, a questo punto della disamina, che, sotto un profilo pratico, nel caso di accoglimento dell’appello proposto dall’imputato secondo quanto previsto dall’art. 597, c. 4, c.p.p. (cioè accoglimento dell’appello in riferimento alle circostanze o ai reati concorrenti anche se unificati per la continuazione), ove la pena non venga diminuita dai giudici di seconde cure, una siffatta decisione potrà di norma essere validamente impugnata in sede di legittimità per violazione di questo precetto normativo.

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Avv. Di Tullio D’Elisiis Antonio

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